11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/33


Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — ClientEarth e altri/Commissione

(Causa T-436/17)

(2017/C 300/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Ufficio europeo per l’ambiente (UEA) (Bruxelles, Belgio), The International Chemical Secretariat (Göteborg, Svezia), International POPs Elimination Network (IPEN) (Göteborg) (rappresentante: A. Jones, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione COM(2017) 2914 final della Commissione, del 2 maggio 2017, che rifiuta di riesaminare la decisione COM (2016) 5644 della Commissione che concede l’autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2006, L 396, pag. 1);

annullare la decisione COM(2016) 5644 della Commissione;

condannare la Commissione alle spese sostenute dai ricorrenti, e

adottare ogni altra misura ritenuta necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 final quanto alla conformità della domanda di autorizzazione della DCC Mastricht BV ai sensi degli articoli 62 e 60, paragrafo 7, del regolamento REACH.

2.

Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2917 final quanto all’analisi socio-economica ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH.

3.

Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 final quanto all’esame delle alternative ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento REACH.

4.

Quarto motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 quanto all’applicazione dei principi generali del diritto dell’Unione europea, ivi compresi l’obbligo di motivazione e il principio di precauzione, nell’ambito della procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento REACH.