11.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 300/33 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — ClientEarth e altri/Commissione
(Causa T-436/17)
(2017/C 300/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Ufficio europeo per l’ambiente (UEA) (Bruxelles, Belgio), The International Chemical Secretariat (Göteborg, Svezia), International POPs Elimination Network (IPEN) (Göteborg) (rappresentante: A. Jones, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
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annullare la decisione COM(2017) 2914 final della Commissione, del 2 maggio 2017, che rifiuta di riesaminare la decisione COM (2016) 5644 della Commissione che concede l’autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2006, L 396, pag. 1); |
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annullare la decisione COM(2016) 5644 della Commissione; |
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condannare la Commissione alle spese sostenute dai ricorrenti, e |
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adottare ogni altra misura ritenuta necessaria. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 final quanto alla conformità della domanda di autorizzazione della DCC Mastricht BV ai sensi degli articoli 62 e 60, paragrafo 7, del regolamento REACH. |
2. |
Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2917 final quanto all’analisi socio-economica ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH. |
3. |
Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 final quanto all’esame delle alternative ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento REACH. |
4. |
Quarto motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 quanto all’applicazione dei principi generali del diritto dell’Unione europea, ivi compresi l’obbligo di motivazione e il principio di precauzione, nell’ambito della procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento REACH. |