18.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 309/33


Ricorso proposto l’11 luglio 2017 — Laboratoires Majorelle/EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

(Causa T-429/17)

(2017/C 309/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Laboratoires Majorelle (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Odinot, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jardin Majorelle (Marrakech, Marocco)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «LABORATOIRES MAJORELLE» — Domanda di registrazione n. 11 371 655

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2017 nel procedimento R 1238/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

concedere la registrazione del marchio comunitario «LABORATOIRES MAJORELLE» per:

classe 3: Saponi; Cosmetici; Cosmetici; Preparati detergenti per l’igiene intima, deodoranti per l’igiene; Prodotti di cosmesi per la pelle; Prodotti non medicati per la cura della pelle; Prodotti per detergere la pelle; Prodotti per il trattamento della pelle;

classe 5: Prodotti farmaceutici per le cure della pelle; Sostanze dietetiche (per uso medico); Erbe medicinali; Integratori dietetici ed integratori nutrizionali; Integratori alimentari per uso medico; Integratori alimentari naturali; Prodotti farmaceutici;

classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; Articoli ortopedici; Materiale di sutura; Apparecchi e strumenti chirurgici; Apparecchi e strumenti medici;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda l’esistenza dei diritti anteriori sui cui si basa l’opposizione, l’esame delle prove dell’uso effettivo dei marchi anteriori e la valutazione globale del rischio di confusione.