21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/56


Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — Portigon/SRB

(Causa T-420/17)

(2017/C 277/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener e V. Jungkind, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto dell’11 aprile 2017 relativa al calcolo dei contributi ex ante al fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, commi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (2) in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3)

Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all’obbligo di contribuzione al fondo, in quanto nel regolamento (UE) n. 806/2014 e nella direttiva 2014/59/UE non sarebbe previsto alcun obbligo di contribuzione per gli enti soggetti a risoluzione. L’articolo 114 TFUE vieterebbe di riscuotere contributi da enti come quello della ricorrente, che svolgono attività residuali. Non sarebbero soddisfatte in riferimento alla ricorrente le condizioni per l’adozione di misure ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE. Anche l’articolo 114, paragrafo 2, TFUE osterebbe alla riscossione dei contributi.

Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all’obbligo di contribuzione al fondo, in quanto l’ente non sarebbe esposto a rischi, una sua risoluzione ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 sarebbe esclusa ed esso non inciderebbe sulla stabilità del sistema finanziario. Tali circostanze violerebbero l’articolo 103, paragrafo 7, lettere a), d) e g), della direttiva 2014/59/UE.

La ricorrente non compirebbe più nuove operazioni dal 2012 e si troverebbe in liquidazione sulla base di una decisione della Commissione europea in materia di aiuti. Essa deterrebbe la maggior parte delle sue residue passività a titolo fiduciario per conto di un altro soggetto giuridico che si è accollato le opportunità e i rischi derivanti da tale attività.

Il regolamento delegato (UE) 2015/63 (4) violerebbe l’articolo 114 TFUE e l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE quale elemento essenziale per il calcolo dei contributi (articolo 290, paragrafo 1, secondo periodo, TFUE). Inoltre non avrebbe dovuto essere conferita al convenuto la facoltà di determinare ulteriori indicatori di rischio (articolo 290, paragrafo 1, TFUE).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto, sulla base della particolare situazione della ricorrente rispetto ad altri enti creditizi soggetti al pagamento dei contributi, la decisione violerebbe il principio generale di uguaglianza. Inoltre la decisione inciderebbe in misura sproporzionata sulla libertà imprenditoriale della ricorrente.

3.

Terzo motivo, in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, in quanto il convenuto avrebbe illegittimamente tralasciato, in sede di calcolo dell’importo dei contributi, di escludere dalle passività rilevanti per la riscossione dei contributi le attività fiduciarie della ricorrente prive di rischio iscritte in bilancio.

4.

Quarto motivo, in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente calcolato gli importi a carico del ricorrente sulla base di una valutazione al lordo dei contratti derivati.

5.

Quinto motivo, in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto, in sede di calcolo di calcolo dell’importo dei contributi, avrebbe erroneamente considerato la ricorrente come un ente in riorganizzazione e avrebbe dovuto impostare sul valore minimo l’indicatore di rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/63.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, per mancata audizione del ricorrente.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, per insufficiente motivazione della decisione.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).