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24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/71 |
Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Mubarak/Consiglio
(Causa T-358/17)
(2017/C 239/83)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, M. Rushton e C. Enderby Smith, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2017/496 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (la «decisione impugnata»; GU 2017, L 76, pag. 22), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (il «regolamento impugnato»; GU 2017, L 76, pag. 10), nei limiti in cui si applica al ricorrente; |
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dichiarare che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (la «decisione»; GU 2011, L 76, pag. 63) e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (il «regolamento»; GU 2011, L 76, pag. 4) non sono applicabili nei limiti in cui riguardano i ricorrenti e, di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/411, nei limiti in cui riguarda il ricorrente; |
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condannare il Consiglio a sostenere le spese del ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sono illegittimi per l’assenza di una valida base giuridica e per la violazione del principio di proporzionalità. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti dei ricorrenti derivanti dall’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 TUE e 3 TUE, e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Egitto rispettassero i diritti umani fondamentali. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori di valutazione nel considerare che il criterio che consente di inserire il ricorrente nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della decisione nonché di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sussistesse nella specie. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato il diritto di difesa del ricorrente nonché il diritto ad una corretta amministrazione e ad una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non avrebbe esaminato con attenzione e imparzialità se le presunte ragioni addotte per giustificare la nuova designazione fossero fondate, alla luce delle osservazioni presentate dal ricorrente prima della nuova designazione. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il diritto alla tutela della proprietà e della reputazione. L’impatto della decisione impugnata e del regolamento impugnato ha ampia portata sul ricorrente sia per quanto riguarda la sua proprietà, sia per quanto riguarda la sua reputazione a livello mondiale. Il Consiglio non avrebbe dimostrato che il congelamento dei beni e delle risorse economiche del ricorrente fosse connesso ad un qualsivoglia legittimo scopo, ovvero fosse giustificato da un siffatto scopo, e tanto meno che tale provvedimento fosse proporzionato allo scopo medesimo. |