14.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 269/28


Ricorso proposto il 6 giugno 2017 — Aide et Action France/Commissione

(Causa T-357/17)

(2017/C 269/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aide et Action France (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Le Mière, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 6 aprile 2017 della Commissione europea e contestualmente la nota di addebito n. 3241607987 ricevuta l’8 agosto 2016, con tutte le conseguenze di diritto;

condannare la Commissione europea a corrispondere alla Aide et Action France la somma di EUR 8 000 sulla base dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’interesse e sulla legittimazione ad agire della ricorrente, nella parte in cui la decisione del 6 aprile 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata») produce effetti giuridici nei suoi confronti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata, in quanto:

la suddetta decisione violerebbe l’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE») e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);

la decisione di cui si tratta non prevedrebbe nessun elemento di fatto e di diritto chiaro e non equivoco;

la Commissione si limiterebbe ad addurre alcuni inadempimenti contrattuali senza indicare nessuna clausola contrattuale che permetterebbe di dimostrarli e senza fornire nessun elemento di determinazione del quantum del debito dedotto;

tale decisione sarebbe carente di motivazione anche rispetto al suo stesso contesto;

le indagini e la sintesi dei fatti dell’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) non le avrebbero consentito di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti.

3.

Terzo motivo, vertente sul diniego di accesso alla relazione finale dell’OLAF trasmessa alla Commissione europea, in quanto:

la decisione impugnata violerebbe l’articolo 15, paragrafo 3 TFUE, l’articolo 42 della Carta nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

in seguito all’emissione della nota di addebito e all’adozione della decisione che dispone il recupero mediante compensazione, la ricorrente avrebbe dovuto avere accesso alla relazione finale dell’OLAF al fine di poter esercitare pienamente i suoi diritti di difesa;

la Commissione avrebbe dovuto accordarsi sui requisiti nazionali relativi al diritto di accesso ai documenti sui quali si fonda una decisione sfavorevole;

il principio di comunicazione delle relazioni d’indagine e di verifica della Commissione sarebbe stato previsto dalla convenzione di sovvenzione;

la Commissione, in ogni caso, potrebbe comunicare un documento occultandone alcuni passaggi.

4.

Quarto motivo, vertente sulla mancanza di qualsiasi fondamento della decisione impugnata e, conseguentemente, sulla violazione del TFUE, in quanto:

la decisione impugnata violerebbe l’articolo 209 TFUE nonché i suoi regolamenti finanziari di applicazione n. 966/2012 del 25 ottobre 2012 e n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012;

la decisione impugnata non sarebbe fondata su nessun credito certo, liquido ed esigibile;

l’insieme dei fondi ricevuti dalla ricorrente sarebbe stato interamente impiegato per le necessità connesse alla realizzazione del programma per il quale sono stati concessi i fondi europei, conformemente all’articolo 14 dell’allegato 2 della convenzione di sovvenzione «Grant Contract».