31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/36


Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Austrian Power Grid e Voralberger Übertragungsnetz/ACER

(Causa T-333/17)

(2017/C 249/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Austrian Power Grid AG (Vienna, Austria) e Voralberger Übertragungsnetz GmbH (Bregenz, Austria) (rappresentanti: H. Kristoferitsch e S. Huber, avvocati)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (ACER)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare integralmente la decisione della commissione di ricorso dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 17 marzo 2017, procedimento A-001-2017 (consolidata) e annullare le seguenti parti e disposizioni della decisione dell’ACER n. 06/2016, del 17 novembre 2016, sulla proposta dei gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica per la determinazione delle regioni di calcolo della capacità:

i.

articolo 1 della decisione impugnata in combinato con

allegato I, articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

la parola «also» («anche») e il testo «for the purposes of capacity allocation on the affected bidding zone borders until the requirements described in Article 5(3) of this document are fulfilled» («ai fini dell’allocazione della capacità ai confini delle zone di offerta interessate fino a che non siano soddisfatti i requisiti descritti all’articolo 5, paragrafo 3, del presente documento») nell’allegato I, articolo 2, paragrafo 2, lettera e);

ii.

articolo 2 della decisione impugnata;

iii.

allegato IV;

iv.

allegato V;

in eventu:

richiedere l’annullamento integrale della decisione impugnata e il rinvio del caso alla commissione di ricorso;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel ritenere l’ACER competente a modificare la proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione.

Le ricorrenti deducono l’illegittimità della decisione impugnata, atteso che la commissione di ricorso avrebbe omesso di rilevare che l’ACER non era competente a modificare sostanzialmente la proposta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione per le regioni di calcolo della capacità.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel ritenere l’ACER competente a respingere la richiesta di modifica della E-Control.

Le ricorrenti deducono che la richiesta presentata dall’autorità nazionale austriaca di regolamentazione, la E-Control, con la quale è stata chiesta la modifica della proposta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione per le regioni di calcolo della capacità non è stata trattata conformemente alla procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento ACGC (1). Le ricorrenti ritengono che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’approvare la suddetta applicazione illegittima dell’articolo 9 del regolamento ACGC.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel ritenere l’ACER competente a determinare le zone di offerta nel corso di una procedura ai sensi dell’articolo 15 del regolamento ACGC.

Secondo le ricorrenti, tutti i metodi di interpretazione disponibili, nonché la giurisprudenza e l’interpretazione autentica della Commissione corroborano chiaramente la conclusione che la suddivisione di una zona di offerta esistente e un obbligo di introduzione di un meccanismo di allocazione della capacità non potrebbero essere fondati sull’articolo 15 del regolamento ACGC. Le ricorrenti deducono che l’interpretazione proposta dall’ACER e condivisa dalla commissione di ricorso si baserebbe invece su un’interpretazione erronea e incompleta della normativa applicabile e dei fatti della controversia.

4.

Quarto motivo, secondo cui la commissione di ricorso avrebbe interpretato erroneamente la nozione di «congestione strutturale» e la portata del suo sindacato.

Le ricorrenti sostengono che nella decisione sulle regioni di calcolo della capacità l’ACER avrebbe fornito un’interpretazione della congestione strutturale che non è fondata né sul regolamento ACGC né sul regolamento (CE) n. 714/2009 (2) per legittimare la propria tesi, secondo cui il confine austro-tedesco sarebbe strutturalmente congestionato. Le ricorrenti sostengono che, accettando di fatto la suddetta interpretazione errata della normativa applicabile, la commissione di ricorso avrebbe adottato una decisione sostanzialmente illegittima. Inoltre, secondo le ricorrenti, accettando la tesi dell’ACER circa la presenza di una congestione strutturale presso l’interconnessione austro-tedesca, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente spostato l’onere della prova sulle ricorrenti e sarebbe venuta meno all’obbligo di esaminare compiutamente i fatti e all’obbligo di motivazione ad essa incombenti.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel considerare proporzionata la suddivisione della zona di offerta austro-tedesca.

Le ricorrenti sostengono di avere dimostrato in modo chiaro che la suddivisione della zona di offerta austro-tedesca disposta dall’ACER rappresenta un’ingerenza sproporzionata nei loro diritti. Tuttavia, secondo le ricorrenti, la commissione di ricorso avrebbe omesso completamente di esaminare le argomentazioni da esse dedotte nei loro ricorsi. Esse sostengono inoltre che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel considerare adeguata la suddivisione della zona di offerta e l’introduzione di un meccanismo di allocazione della capacità.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel concludere che l’introduzione di una zona di offerta austro-tedesca non limita le libertà fondamentali.

Le ricorrenti ritengono di avere dimostrato che, contrariamente alla conclusione cui sono pervenute l’ACER e la commissione di ricorso, l’introduzione di un meccanismo di allocazione della capacità al confine austro-tedesco limiterebbe la libera circolazione delle merci sancita dagli articoli 34 e 35 TFUE e la libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE). Esse sostengono che la commissione di ricorso, in modo estremamente succinto e non motivato, ha respinto i loro argomenti e ha deliberato che le restrizioni quantitative al commercio bilaterale di energia non presentano alcun aspetto problematico alla luce delle libertà fondamentali. Secondo le ricorrenti, sotto questo profilo la commissione di ricorso avrebbe violato il diritto primario dell’Unione e l’obbligo di motivare adeguatamente le proprie decisioni.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel ritenere che la decisione sulle regioni di calcolo della capacità dell’ACER rispettasse le norme procedurali.

Le ricorrenti affermano di avere dimostrato nei propri ricorsi che la decisione sulle regioni di calcolo della capacità dell’ACER è parzialmente carente per i seguenti motivi: i) l’ACER ha ecceduto la propria competenza nel dichiarare che il proprio parere non vincolante 09/2015, emesso nel settembre 2015, ha effetto vincolante e, dal momento che detto parere non rientra nella procedura di consultazione, i diritti procedurali delle ricorrenti sono stati gravemente violati dall’ACER; ii) il fascicolo dell’ACER per la preparazione della decisione sulle regioni di calcolo della capacità era privo di studi tecnici, di analisi e di valutazioni approfondite: l’ACER ha fornito alle ricorrenti informazioni ampiamente incomplete e, così facendo, ha violato il loro diritto ad avere pieno accesso al fascicolo ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, oppure l’ACER non ha assolutamente preparato e/o consultato perizie e analisi tecniche per basare la propria decisione sulle regioni di calcolo della capacità su un solido fondamento di fatto; iii) l’ACER non ha preso in considerazione i requisiti obbligatori per la modifica della zona di offerta enunciati all’articolo 33 del regolamento ACGC; iv) la decisione sulle regioni di calcolo della capacità è basata su fatti che non sono stati sufficientemente chiariti e l’ACER ha omesso di presentare osservazioni.

Secondo le ricorrenti, nonostante le suddette violazioni significative dei requisiti procedurali di legge da parte dell’ACER la commissione di ricorso, sempre in modo molto generico, ha confermato la legittimità della decisione sulle regioni di calcolo della capacità e, pertanto, ha agito illegittimamente.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).

(2)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 8).