17.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/41


Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Transdev e a./Commissione

(Causa T-291/17)

(2017/C 231/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transdev (Issy-les-Moulineaux, Francia), Transdev Île de France (Issy-les-Moulineaux), Transports rapides automobiles (TRA) (Villepinte, Francia) (rappresentante: F. Salat-Baroux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, dichiarare parzialmente annullata la decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017, riguardante i regimi di aiuto SA. 26763 2014/C (ex 2012/NN) eseguiti dalla Francia a favore delle imprese di trasporto via autobus nella regione Île-de-France, nei limiti in cui dichiara, all’articolo 1, che il regime di aiuti regionale è stato attuato «illegittimamente», mentre si trattava di un regime di aiuti esistente;

in subordine, dichiarare parzialmente annullata la decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017, riguardante i regimi di aiuto SA. 26763 2014/C (ex 2012/NN) eseguiti dalla Francia a favore delle imprese di trasporto via autobus nella regione Île-de-France, nei limiti in cui dichiara, all’articolo 1, che il regime di aiuti regionale è stato attuato illegalmente per il periodo anteriore al 25 novembre 1998;

condannare la Commissione europea all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, dedotto in via principale, vertente sul fatto che il regime di aiuti regionale in parola non sarebbe stato attuato illegalmente, in quanto esso non sarebbe stato soggetto all’obbligo di previa notifica. Il regime di aiuti regionale sarebbe infatti un regime di aiuti esistente, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e delle disposizioni di cui all’articolo 1, lettera b) e del capo VI del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (in prosieguo: il «regolamento n. 2015/1589»). Secondo le regole applicabili ai regimi di aiuto esistenti, la loro attuazione non sarebbe illegittima, dato che la Commissione potrebbe soltanto, eventualmente, impartire misure utili dirette a farli evolvere o scomparire per il futuro.

2.

Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che i regimi di aiuto regionali non costituirebbero un regime d’aiuto esistente. Secondo le parti ricorrenti, la decisione impugnata risulta viziata e resa illegittima dalla Commissione, data la considerazione formulata da quest’ultima secondo cui il termine di prescrizione decennale era stato interrotto da un ricorso depositato nel 2004 dal Syndicat autonome des transporteurs des voyageurs (in prosieguo: il «SATV») dinanzi al giudice nazionale. Infatti, l’articolo 17 del regolamento n. 2015/1589 disporrebbe che il termine di prescrizione decennale è interrotto soltanto da una misura adottata dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione. Le parti ricorrenti sostengono che il deposito di un ricorso dinanzi al giudice nazionale, da parte del SATV, non costituisce misura interruttiva del termine di prescrizione ai sensi di tale disposizione.