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17.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 231/40 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Stavytskyi/Consiglio
(Causa T-290/17)
(2017/C 231/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Edward Stavytskyi (Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 58, pag. 34), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 58, pag. 1), nei limiti in cui tali atti mantengono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità alle quali si applicano tali misure restrittive; |
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condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le disposizioni che disciplinano l’iscrizione in elenco violano il principio di proporzionalità, poiché consentono l’iscrizione di una persona per il solo motivo che essa è imputata in un procedimento penale, con la conseguenza che gli atti impugnati si fondano su una base giuridica illegittima. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione, poiché non disponeva di elementi di fatto sufficientemente concludenti per iscrivere il ricorrente in elenco per il motivo che egli era imputato in un procedimento penale avviato a suo carico dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici. |
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3. |
Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione, poiché negli atti impugnati il Consiglio ha fornito una motivazione insufficiente e stereotipata, limitandosi a riprendere il testo delle disposizioni che disciplinano l’iscrizione in elenco. |
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4. |
Quarto motivo, vertente su una base giuridica errata, poiché le misure adottate dal Consiglio non costituiscono, nei confronti del ricorrente, misure di politica estera, essendo invece misure di cooperazione internazionale nei procedimenti penali, che sono state adottate pertanto in virtù di una base giuridica errata. |