15.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 151/46


Ricorso proposto il 28 marzo 2017 — Abel e altri/Commissione

(Causa T-197/17)

(2017/C 151/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Marc Abel (Montreuil, Francia) e altri 1438 ricorrenti (rappresentante: J. Assous, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

riconoscere l’irregolarità del comportamento della Commissione europea;

riconoscere il danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell’adozione del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6);

condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 1 000 per risarcimento del danno morale causato ai ricorrenti a causa dell’adozione di un siffatto regolamento e di 1 euro simbolico per risarcimento del danno materiale;

pronunciare un’ingiunzione nei confronti della Commissione europea che la obblighi a riportare immediatamente il «fattore di conformità definitivo» istituito dal regolamento (UE) 2016/646 a 1, e a rinunciare al «fattore di conformità temporanea» fissato a 2,1.

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti elementi:

1.

La convenuta ha commesso errori quando ha adottato il regolamento in esame, nel contesto dell’esercizio della sua competenza che le era stata delegata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Si tratta, concretamente:

della violazione delle norme, tanto primarie quanto derivate, del diritto dell’Unione in materia ambientale;

della violazione delle norme sussidiarie del diritto comunitario, quali i principi generali di non regressione, di precauzione, di prevenzione, di azione alla fonte e «chi inquina paga»;

di uno sviamento delle norme di procedura, in quanto la Commissione non poteva utilizzare la procedura di regolamentazione con controllo per modificare un elemento fondamentale del regolamento (CE) n. 715/2017;

della violazione delle forme sostanziali, in quanto il regolamento in oggetto non ha usufruito delle garanzie democratiche offerte dal ricorso alla procedura legislativa ordinaria di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.

Esistenza di un danno certo e reale e di un nesso diretto di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno lamentato.