15.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 151/45


Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — Naftogaz of Ukraine/Commissione

(Causa T-196/17)

(2017/C 151/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: NJSC Naftogaz of Ukraine (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: D. Mjaaland, A. Haga, P. Grzejszczak, e M. Krakowiak, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2016) 6950 del 28 ottobre 2016, sulla verifica della deroga della Ostseepipeline-Anbindungsleitung dai requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolazione delle tariffe ai sensi della direttiva 2003/55/CE; e

condannare la Commissione europea alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo: la decisione della Commissione del 2016 è nulla e priva di effetti, per incompetenza.

L’articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73/CE non conferisce alla Commissione la competenza ad approvare una decisione di un’autorità di regolamentazione che rettifica una deroga concessa ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, che essa aveva precedentemente approvato.

in subordine, se la Commissione è competente ad approvare siffatta decisione, essa possiede tale competenza solo in situazioni limitate, ad esempio quando si è verificato un mutamento delle circostanze concrete rispetto alla data della sua precedente decisione di approvazione. In caso contrario, sarebbe leso il principio della certezza del diritto. La Commissione non era autorizzata ad adottare la decisione nelle circostanze del caso in esame.

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE.

In subordine, se la Commissione era competente ad adottare la decisione in principio, essa poteva procedervi legittimamente solo se ricorrevano i criteri di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE.

La decisione è stata adottata in violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a). La decisione non rafforzerà la concorrenza nella fornitura di gas e non rafforzerà la sicurezza delle forniture nei paesi dell’Europa centrale ed orientale dell’Unione europea e nella Comunità dell’energia.

La decisione è stata adottata in violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b). Non sussiste alcun rischio dell’investimento in quanto il gasdotto in esame è operativo dal luglio 2011.

La decisione è stata adottata in violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera e). La decisione pregiudica la concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato interno nell’Unione europea e nella Comunità dell’energia, in quanto è idonea ad accrescere la posizione dominante di cui godono la PJSC Gazprom e le sue affiliate nel mercato geografico rilevante e a contribuire alla suddivisione del mercato interno lungo linee nazionali.

3.

Terzo motivo. Violazione dell’obbligo di motivazione

La decisione non fornisce una motivazione sufficiente o prove adeguate a sostegno di quanto affermato dalla Commissione, in violazione dell’articolo 296 TFUE.

4.

Quarto motivo. Violazione dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE.

A norma dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione.

In violazione dell’articolo 6 del Trattato della Comunità dell’energia, la decisione è idonea a destabilizzare l’assetto normativo e di mercato che stimola gli investimenti nelle reti di gas. Essa riduce la sicurezza degli approvvigionamenti e blocca lo sviluppo della concorrenza. In violazione dell’articolo 18 del Trattato della Comunità dell’energia, la decisione consente alla Gazprom di abusare della sua posizione dominante sul mercato rilevante.

In violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia, la decisione produce effetti pregiudizievoli sulla concorrenza nel settore dell’energia. In violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dell’energia, la decisione riconosce alla Gazprom in quanto investitore un trattamento preferenziale e produce un effetto negativo nei confronti degli investimenti della Naftogaz nel sistema ucraino di trasporto del gas.

In violazione dell’articolo 274 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e l’Ucraina, la decisione è stata adottata senza consultare o cooperare con l’Ucraina.