15.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 151/43 |
Ricorso proposto il 20 marzo 2017 — EKETA/Commissione
(Causa T-189/17)
(2017/C 151/55)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la domanda della Commissione europea all’ΕΚΕΤΑ di rimborsare l’importo di EUR 64 720,19, corrispondente al pagamento dallo stesso ricevuto per il progetto HUMABIO, domanda formulata nella nota di credito n. 3241615288/29.11.2016, è infondata con riguardo alla somma di EUR 27 830,27; |
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dichiarare che la somma di EUR 27 830,27 costituisce una spesa ammissibile e che l’ΕΚΕΤΑ non è tenuta a rimborsare detto importo alla Commissione europea, e |
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condannare la Commissione europea alle spese processuali sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Con il ricorso in esame, l’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (in prosieguo. l’«EKETA») contesta la domanda formulata dalla Commissione con la nota di addebito n. 3241615288/29.11.2016 con riguardo alla partecipazione al progetto HUMABIO. Con tale nota di addebito, la Commissione aveva chiesto che l’ΕΚΕΤΑ rimborsasse parte del pagamento ricevuto per il progetto HUMABIO, per un importo pari a EUR 64 720,19. La domanda faceva seguito ad un controllo in loco compiuto dalla Commissione europea agli impianti del ricorrente. |
2. |
In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, dichiari che, del summenzionato importo di cui alla nota di addebito, la somma di EUR 27 830,27 costituisce una spesa ammissibile e che l’ΕΚΕΤΑ non è tenuta a rimborsare detta somma alla Commissione. |
3. |
L’ΕΚΕΤΑ ribadisce che il summenzionato importo di EUR 27 830,27 è costituito da spese ammissibili del personale e spese indirette, che la Commissione ha erroneamente respinto come spese non ammissibili. L’ammissibilità delle spese del ricorrente trova conferma nella circostanza che è stata fatta valere dinanzi alla Commissione europea al controllo in loco, nella successiva corrispondenza nonché dinanzi al Tribunale. |