15.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 151/40


Ricorso proposto il 17 marzo 2017 — Pethke/EUIPO

(Causa T-169/17)

(2017/C 151/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralph Pethke (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione PERS-AFFECT-16-134, del 17 ottobre 2016, con cui il ricorrente è stato trasferito dal posto di Direttore della Sezione principale del core business, con effetto a partire dal 17 ottobre 2016, ad un posto presso l’osservatorio ed è stato declassato al Consiglio di amministrazione;

attribuire al ricorrente il risarcimento dei danni materiali e morali ad esso derivanti da tale illegittimità; nonché

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione delle disposizioni dell’ordinamento disciplinare dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

Il ricorrente asserisce che il suo declassamento da Direttore di una Sezione principale al Consiglio di amministrazione senza opportunità di carriera non costituisce trasferimento legittimo, bensì una degradazione punitiva, che avrebbe dovuto presupporre un procedimento disciplinare in assenza di un eventuale altro fondamento giuridico. L’Ufficio convenuto avrebbe quindi violato con i suoi atti le disposizioni dell’articolo 86 dello Statuto, nonché l’Allegato IX dello stesso.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del trasferimento/abuso di potere

Il ricorrente afferma che non ricorrono i presupposti per un regolare trasferimento. Il declassamento e il trasferimento del ricorrente non andrebbero cioè nell’interesse del servizio; i differenti motivi addotti, ogni volta, per il trasferimento del ricorrente segnalano un abuso di potere e non sarebbe stato salvaguardato neppure il principio di equivalenza, necessario ai fini di un trasferimento regolare.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del divieto di decisioni arbitrarie e del divieto di discriminazione in base al sesso del ricorrente

Il ricorrente sostiene, a questo punto, che il suo declassamento e il suo trasferimento, ai fini dell’aumento della percentuale di donne nell’amministrazione, comporta un’immediata discriminazione in base al sesso a suo danno.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

Il ricorrente censura la circostanza che il suo trasferimento punitivo costituirebbe una misura sproporzionata rispetto alla riorganizzazione interna dell’Ufficio.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione e del dovere di sollecitudine — aggressione all’incolumità psicofisica del ricorrente — mobbing

Nell’ambito del quinto motivo di ricorso il ricorrente afferma che il suo improvviso declassamento ha comportato un’aggressione alla sua integrità psicofisica e che manca uno standard minimo di buona amministrazione.

Dagli atti e dalle omissioni dell’Ufficio sorgerebbe per il ricorrente il diritto al risarcimento dei danni materiali e morali.