19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/30


Ricorso proposto il 10 marzo 2017 — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

(Causa T-159/17)

(2017/C 195/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Claro Sol Cleaning, SLU (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Solemo Oy (Helsinki, Finlandia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «Claro Sol Facility Services desde 1972» — Domanda di registrazione n. 13 318 993

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 nel procedimento R 478/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale del 9 gennaio 2017 nel procedimento R 478/2016-1, che ha accolto parzialmente il ricorso della Solemo Oy e ha annullato parzialmente la decisione che statuisce sull’opposizione n. B 2472267, contro la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 318 993«Claro Sol Facility Services desde 1972» proprietà della ricorrente, in forza della quale detto marchio è stato integralmente rigettato per le classi 37 e 39 e parzialmente rigettato per la classe 35;

dare seguito alla domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 318 993«Claro Sol Facility Services desde 1972» per tutti i servizi inclusi nelle classi 35, 37 e 39, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico nel territorio in cui è protetto il marchio nazionale precedente, registrato in Finlandia sotto il marchio n. 250.356 «SOL», proprietà dell’interveniente;

condannare l’interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.