18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/47


Ricorso proposto il 22 febbraio 2017 — Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN)

(Causa T-122/17)

(2017/C 121/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Devin AD (Devin, Bulgaria) (rappresentante: B. Van Asbroeck, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camera di commercio e dell’industria di Haskovo (Haskovo, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «DEVIN» — Marchio dell’Unione europea n. 9 408 865

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2016 nel procedimento R 579/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione del 29 gennaio 2016 adottata dalla divisione di annullamento nel procedimento 9 559;

respingere in tutto o almeno in parte la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente contro il marchio dell’Unione europea denominativo «DEVIN» n. 9 408 865 per tutti i prodotti designati nella classe 32;

condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione del combinato disposto dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

laddove la commissione di ricorso non abbia violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.