18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/35 |
Ricorso proposto il 22 gennaio 2017 — Selimovic/Parlamento
(Causa T-61/17)
(2017/C 121/52)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Jasenko Selimovic (Hägersten, Svezia) (rappresentante: B. Leidhammar, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Presidente del 22 novembre 2016, D 203109 e D 203110 (la «decisione del Presidente»); |
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annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 22 dicembre 2016, PE.595.204/BUR/DEC (la «decisione dell’Ufficio di presidenza»); |
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decidere urgentemente nel merito; |
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disporre che il Parlamento europeo paghi al ricorrente il risarcimento dei danni per un importo da precisarsi. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Con il primo motivo, il ricorrente afferma di non aver commesso le violazioni che gli vengono addebitate, quali le molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12, lettera a, dello Statuto del personale. |
2. |
Con il secondo motivo, il ricorrente asserisce che le decisioni sono state adottate in un procedimento contrastante con i principi generali di certezza del diritto e con il diritto all’equo processo, come espresso all’articolo 6 della CEDU, per i seguenti motivi, tra cui: l’assunzione e la valutazione delle prove, nonché la decisione sono state effettuate dalla stessa parte (cioè nel contesto del sistema inquisitorio). Le decisioni sono state effettuate senza essere basate su una specifica descrizione delle lesioni. Il ricorrente sostiene di essere stato privato della possibilità di conoscere con precisione le accuse nei suoi confronti e di non aver potuto fruire dell’opportunità di opporsi ad accuse sostanziali. Il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità, né in prima persona né attraverso un suo rappresentante, di porre quesiti a coloro che lo hanno accusato o ai testimoni segreti che sono stati prodotti. Egli non ha avuto tempo sufficiente per prepararsi. Il Parlamento europeo non ha preso posizione sugli argomenti e sulle prove presentate dal ricorrente e non è riuscito a dimostrare una qualsivoglia violazione dello Statuto del personale. |
3. |
Con il terzo motivo, il ricorrente asserisce che la decisione dell’Ufficio di respingere la richiesta del ricorrente di esaminare nella sostanza le decisioni del Presidente è stata effettuata senza alcun fondamento in diritto. |
4. |
Con il quarto motivo, il ricorrente sostiene che il procedimento segreto in base alla procedura inquisitoria secondo il quale non è possibile che un parlamentare apprenda o almeno possa opporsi ad allegazioni di molestie a tutto campo costituisce una minaccia per la democrazia. Ciò accade in particolare alla luce del danno che una decisione avversa provoca per la capacità di recare l’influenza politico-rappresentativa di cui si è investiti. |
5. |
Con il quinto motivo, il ricorrente contesta che la questione dovrebbe essere decisa come questione d’urgenza, in quanto il ricorrente incontra difficoltà specifiche e pratiche nello svolgimento del suo lavoro politico e nel costituirsi una base di consenso in Svezia nei settori nei quali è chiamato a svolgere la sua attività parlamentare. Un rimedio tempestivo cambierebbe radicalmente la situazione e conferirebbe al ricorrente il tempo e l’opportunità di svolgere il suo lavoro politico e di dedicarsi al proprio collegio elettorale prima del prossimo mandato. |
6. |
Con il terzo motivo, il ricorrente afferma che il Parlamento europeo ha agito intenzionalmente o, in ogni caso, con negligenza venendo meno all’obbligo di interrompere il procedimento, dato che il comitato consultivo non è stato in grado di individuare un singolo addebito che fosse sufficientemente specifico (dove, quando, in che modo) per servire da base all’accoglimento/al rigetto o che rendesse possibile evidenziare una prova o un motivo di respingimento e ha, per di più, adottato una decisione avversa nella piena consapevolezza della chiara incertezza giuridica che ne infirmava le basi. Ciò ha costituito un danno per il ricorrente. Il danno consiste in costi, travaglio morale e difficoltà in cui egli è dovuto incorrere per il suo futuro lavoro politico, quale risultato della decisione. Il ricorrente specificherà un importo ragionevole ad una data da stabilirsi. |