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3.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/51 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Portogallo/Commissione
(Causa T-31/17)
(2017/C 104/71)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e A. Tavares de Almeida, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione europea (CE), del 15 novembre 2016, (GU 2016, L 312, pag. 26), recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude dal finanziamento l’importo di EUR 660 202,73 relativo a spese dichiarate dal Portogallo nella linea di assistenza tecnica del programma POSEI per le Azzorre negli esercizi finanziari 2012 e 2013; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, relativo a una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. |
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2. |
Secondo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU 2006, L 42, pag. 1). |
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3. |
Terzo motivo, relativo a un difetto di motivazione e a una violazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90). |