Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2018 – Carbon System Verwaltungs / EUIPO (LIGHTBOUNCE)
(causa T‑825/17)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LIGHTBOUNCE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»
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1. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione assoluti–Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio–Obiettivo–Imperativo di disponibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 26) |
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2. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione assoluti–Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio–Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 27) |
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3. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione assoluti–Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio–Valutazione del carattere descrittivo di un segno–Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 28, 29) |
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4. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione assoluti–Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio–Marchio denominativo LIGHTBOUNCE [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 31‑41) |
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5. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Valutazione della registrabilità di un segno–Considerazione soltanto della normativa dell’Unione–Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi–Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 43) |
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6. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Diniego di registrazione fondato su uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009–Sufficienza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1) (v. punto 48) |
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7. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione assoluti–Carattere descrittivo di un segno–Circostanza che implica necessariamente l’assenza di carattere distintivo del segno [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b) e c)] (v. punto 49) |
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 ottobre 2017 (procedimento R 2301/2016‑1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo LIGHTBOUNCE come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Carbon System Verwaltungs GmbH è condannata alle spese. |