Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2018 – Carbon System Verwaltungs / EUIPO (LIGHTBOUNCE)

(causa T‑825/17)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LIGHTBOUNCE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione assoluti–Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio–Obiettivo–Imperativo di disponibilità

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

(v. punto 26)

2. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione assoluti–Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio–Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

(v. punto 27)

3. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione assoluti–Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio–Valutazione del carattere descrittivo di un segno–Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

(v. punti 28, 29)

4. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione assoluti–Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio–Marchio denominativo LIGHTBOUNCE

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

(v. punti 31‑41)

5. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Valutazione della registrabilità di un segno–Considerazione soltanto della normativa dell’Unione–Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi–Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

(v. punto 43)

6. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Diniego di registrazione fondato su uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009–Sufficienza

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1)

(v. punto 48)

7. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione assoluti–Carattere descrittivo di un segno–Circostanza che implica necessariamente l’assenza di carattere distintivo del segno

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b) e c)]

(v. punto 49)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 ottobre 2017 (procedimento R 2301/2016‑1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo LIGHTBOUNCE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Carbon System Verwaltungs GmbH è condannata alle spese.