Causa T‑799/17

Scania AB e a.

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 2 febbraio 2022

«Concorrenza – Intese – Mercato dei costruttori di autocarri – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi e pratiche concordate sui prezzi di vendita degli autocarri, sulle tempistiche relative all’introduzione delle tecnologie a basse emissioni e sul trasferimento ai clienti dei costi relativi a tali tecnologie – Procedimento “ibrido” scaglionato nel tempo – Presunzione d’innocenza – Principio di imparzialità – Carta dei diritti fondamentali – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Portata geografica dell’infrazione – Ammenda – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»

  1. Procedimento giurisdizionale – Pubblicità delle decisioni – Obbligo del giudice dell’Unione di garantire un giusto equilibrio tra la pubblicità delle decisioni e il diritto alla protezione dei dati personali – Domanda di omissione di dati di pubblico dominio, che costituiscono qualificazioni giuridiche o che forniscono precisazioni fattuali – Rigetto – Domanda di omissione pendente dinanzi al consigliere-auditore e riguardante gli stessi dati – Irrilevanza

    (Art. 15 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 66; Decisione della Commissione 2011/695, art. 8)

    (v. punti 80‑83)

  2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Procedimento di transazione – Procedimento che non riguarda tutti i partecipanti a un’intesa – Ritiro di un’impresa dal procedimento di transazione – Adozione da parte della Commissione di due decisioni aventi destinatari diversi fondate sugli stessi elementi di prova – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del dovere di imparzialità e della presunzione di innocenza – Portata

    (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 48; Regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 10 bis)

    (v. punti 99‑105, 125‑158)

  3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicabilità – Riconoscimento di detto principio ad opera della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e riaffermazione ad opera della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Presa in considerazione della suddetta convenzione e della giurisprudenza ad essa afferente ai fini dell’interpretazione della Carta

    (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 48 e 52, § 3)

    (v. punti 108, 109)

  4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Procedimento di transazione – Procedimento che non riguarda tutti i partecipanti a un’intesa – Ritiro di un’impresa dal procedimento di transazione – Adozione da parte della Commissione di due decisioni aventi destinatari diversi a seguito di due distinti procedimenti scaglionati nel tempo – Rispetto della presunzione di innocenza – Decisione di transazione che menziona l’impresa che ha deciso di ritirarsi dal procedimento di transazione – Ammissibilità – Presupposti

    (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; Regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 10 bis)

    (v. punti 110‑124)

  5. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Procedimento di transazione – Procedimento che non riguarda tutti i partecipanti a un’intesa – Ritiro di un’impresa dal procedimento di transazione – Adozione da parte della Commissione di due decisioni aventi destinatari diversi a seguito di due distinti procedimenti scaglionati nel tempo – Decisione di transazione adottata senza ascoltare l’impresa che ha deciso di ritirarsi dal procedimento di transazione – Rispetto dei diritti della difesa – Presupposti

    (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; Regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 10 bis)

    (v. punti 159‑162)

  6. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Oggetto – Comunicazione delle risposte a una comunicazione degli addebiti – Presupposti – Rilevanza delle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti ai fini della difesa dell’impresa interessata – Onere della prova – Obbligo dell’impresa interessata di fornire un primo indizio dell’utilità delle suddette risposte ai fini della propria difesa

    (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 2; Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2)

    (v. punti 169‑190)

  7. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali – Valutazione di tale conoscenza a livello dell’impresa – Necessità di un nesso di complementarità tra le pratiche addebitate – Insussistenza

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 191‑196; 206‑210, 447‑450, 478, 494‑499)

  8. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Sindacato giurisdizionale – Portata – Decisione che lascia sussistere un dubbio nel giudice – Rispetto del principio della presunzione d’innocenza

    (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1)

    (v. punti 197‑200)

  9. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione che consente al suo destinatario di comprendere l’iter logico che ha condotto la Commissione ad adottare tale decisione e di contestarla dinanzi al giudice dell’Unione – Insussistenza della violazione dell’obbligo di motivazione

    (Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE)

    (v. punti 245‑248)

  10. Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale – Presunzione – Presupposti

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 268‑270, 315‑323, 391)

  11. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Criteri di valutazione

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 309‑314)

  12. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Imputabilità a un’impresa del comportamento dei suoi organi – Presupposti – Azione di una persona autorizzata ad agire per conto dell’impresa – Valutazione

    (Articolo 101 TFUE)

    (v. punti 476, 477)

  13. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di ammende – Dies a quo – Infrazione unica e continuata

    (Art. 101 TFUE; Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25)

    (v. punti 515, 516)

  14. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Prova fornita mediante un certo numero di indizi e di coincidenze che attestano l’esistenza e la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato – Ammissibilità

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 522, 523)

  15. Concorrenza – Ammende – Importo – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Controllo di legittimità – Portata e limiti – Competenza estesa al merito strettamente limitata alla determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta

    (Artt. 101, 261 e 263 TFUE; Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

    (v. punti 535‑538)

  16. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Portata

    (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20)

    (v. punto 559)

Sintesi

Il Tribunale respinge il ricorso della Scania e mantiene l’ammenda di EUR 880,52 milioni inflitta dalla Commissione per la sua partecipazione all’intesa tra costruttori di autocarri

Il Tribunale fornisce chiarimenti in merito, per un verso, alla legittimità di un procedimento «ibrido » che associa il procedimento di transazione e il procedimento amministrativo ordinario in materia di intese e, per altro verso, alla nozione di infrazione unica e continuata

Con decisione del 27 settembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata») ( 1 ), la Commissione europea ha constatato che le società Scania AB, Scania CV AB e Scania Deutschland GmbH, tre entità del gruppo Scania, attive nella produzione e vendita di autocarri pesanti adibiti ai trasporti di lunga distanza (in prosieguo, congiuntamente: la «Scania»), avevano violato le norme del diritto dell’Unione che vietano le intese ( 2 ), avendo partecipato, dal gennaio 1997 al gennaio 2011, con loro concorrenti, ad accordi collusivi diretti a limitare la concorrenza nel mercato degli autocarri medi e pesanti nel SEE. La Commissione ha inflitto alla Scania un’ammenda di EUR 880523000.

La decisione impugnata è stata adottata a seguito di un procedimento detto «ibrido», che associa il procedimento di transazione ( 3 ) e il procedimento amministrativo ordinario in materia di intese.

Nel caso di specie, ciascuna impresa destinataria della comunicazione degli addebiti, ivi compresa la Scania, ha confermato alla Commissione la propria volontà di partecipare a discussioni in vista di una transazione. Tuttavia, a seguito di discussioni con la Commissione, la Scania ha deciso di ritirarsi da detto procedimento. La Commissione ha quindi adottato una decisione di transazione nei confronti delle imprese che avevano presentato una domanda formale in tal senso ( 4 ) e ha proseguito l’indagine riguardante la Scania.

Con la sua sentenza del 2 febbraio 2022 il Tribunale respinge il ricorso proposto dalla Scania e diretto all’annullamento della decisione impugnata, fornendo chiarimenti in merito alla legittimità di un procedimento «ibrido» in materia di intese e alla nozione di infrazione unica e continuata.

Giudizio del Tribunale

Per quanto riguarda la legittimità del procedimento «ibrido» seguito dalla Commissione, il Tribunale osserva anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Scania, la decisione della Commissione di seguire un procedimento siffatto non implica, di per sé, una violazione del principio della presunzione di innocenza, dei diritti della difesa o del dovere di imparzialità. Infatti, le disposizioni che disciplinano il procedimento di transazione non ostano a che la Commissione possa seguire un siffatto procedimento nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE. Inoltre, in base alla giurisprudenza, nell’ambito di tali procedimenti la Commissione è legittimata ad adottare, in una prima fase, una decisione di transazione e, in una seconda fase, una decisione a seguito del procedimento ordinario, purché assicuri il rispetto dei principi e dei diritti summenzionati.

Ciò posto, il Tribunale verifica se, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione abbia rispettato i suddetti principi.

Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio della presunzione di innocenza, la Scania sosteneva che la decisione di transazione aveva definito la posizione finale della Commissione con riferimento agli stessi fatti enunciati nella comunicazione degli addebiti e aveva concluso, sulla base degli stessi elementi di prova utilizzati nella decisione impugnata, che tali fatti, ai quali la Scania aveva parimenti partecipato, costituivano un’infrazione.

A tal riguardo il Tribunale osserva, in primo luogo, che nessun passaggio della motivazione della decisione di transazione, letta nel suo complesso, alla luce delle peculiari circostanze in cui quest’ultima era stata adottata, poteva essere inteso come un’espressione prematura della responsabilità della Scania. In secondo luogo, il Tribunale chiarisce che il riconoscimento, da parte dei destinatari di una decisione di transazione, della loro responsabilità non può portare al riconoscimento implicito della responsabilità dell’impresa che ha deciso di ritirarsi da detto procedimento, a causa della sua eventuale partecipazione ai medesimi fatti considerati illeciti nell’ambito della decisione di transazione. Invero, nell’ambito del procedimento amministrativo ordinario successivo all’adozione di una siffatta decisione, l’impresa interessata e la Commissione si trovano, rispetto al procedimento di transazione, in una situazione detta «tabula rasa», ove le responsabilità devono ancora essere accertate. Pertanto la Commissione è vincolata, da un lato, unicamente dalla comunicazione degli addebiti e, dall’altro, è tenuta a riesaminare il fascicolo alla luce di tutte le circostanze pertinenti, comprese tutte le informazioni e tutti gli argomenti addotti dall’impresa interessata in occasione dell’esercizio del suo diritto di essere ascoltata. Di conseguenza, una qualificazione giuridica dei fatti operata dalla Commissione nei confronti delle parti della transazione non presuppone di per sé che la stessa qualificazione giuridica dei fatti sia stata necessariamente adottata dalla Commissione nei confronti dell’impresa che si è ritirata da un siffatto procedimento. In tale contesto, nulla impedisce alla Commissione di basarsi su elementi di prova comuni nell’ambito delle due decisioni del procedimento ibrido.

Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto del fatto che la Scania non aveva negato di aver avuto l’opportunità di produrre tutti gli elementi di prova diretti a contestare i fatti e gli elementi di prova sui quali la Commissione si è basata nell’ambito del procedimento amministrativo ordinario, ivi compresi quelli aggiunti al fascicolo dopo la comunicazione degli addebiti, il Tribunale esclude, nel caso di specie, l’esistenza di una violazione del principio della presunzione di innocenza.

Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa, il Tribunale ha rilevato che, nella decisione di transazione, la Commissione non aveva in alcun modo anticipato il giudizio in ordine alla responsabilità della Scania nell’infrazione. Di conseguenza, dal fatto che essa non sia stata sentita nell’ambito di tale procedimento non è potuta derivare alcuna violazione dei suoi diritti della difesa.

Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di imparzialità, il Tribunale ha constatato che la Scania non ha dimostrato che la Commissione non avesse offerto, nel corso del procedimento di indagine, tutte le garanzie atte ad escludere qualsiasi legittimo dubbio circa la sua imparzialità nell’esame della causa. Infatti, quando la Commissione esamina, nell’ambito del procedimento ordinario, gli elementi di prova presentati dalle parti che hanno scelto di non procedere alla transazione, essa non è in alcun modo vincolata dalle constatazioni fattuali e dalle qualificazioni giuridiche da essa operate nella decisione di transazione. Inoltre, considerando che il principio vigente nel diritto dell’Unione è quello della libertà di forma dei mezzi probatori e che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità quanto all’opportunità di adottare misure di indagine, il suo rifiuto di adottare nuove misure di indagine non risulta contrario al principio di imparzialità, ove non risulti dimostrato che l’assenza di tali misure sia dovuta alla parzialità della Commissione.

Per quanto attiene alla nozione di infrazione unica e continuata, il Tribunale esamina i presupposti relativi all’esistenza di una siffatta infrazione nel caso di specie e alla sua imputabilità alla Scania.

Per quanto riguarda la constatazione dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata, il Tribunale ricorda che, contrariamente a quanto fatto valere dalla Scania, una siffatta constatazione non presuppone necessariamente l’accertamento di diverse infrazioni, ciascuna rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, bensì la dimostrazione che le diverse condotte individuate si inseriscono in un piano d’insieme volto alla realizzazione di un unico obiettivo anticoncorrenziale.

Nel caso di specie, il Tribunale constata che la Commissione aveva sufficientemente dimostrato che i contatti collusivi intervenuti nel tempo a diversi livelli, in particolare al livello dirigenziale, tra il 1997 e il 2004, al livello inferiore della sede, tra il 2000 e il 2008, e al livello tedesco, tra il 2004 e il 2011, considerati nel loro complesso, facevano parte di un piano d’insieme volto alla realizzazione dell’unico obiettivo anticoncorrenziale di limitare la concorrenza sul mercato degli autocarri medi e pesanti nel SEE.

Più precisamente, l’esistenza di collegamenti tra i tre livelli dei contatti collusivi emergeva dal fatto che i partecipanti alle riunioni erano sempre dipendenti delle stesse imprese, che esisteva una sovrapposizione temporale tra le riunioni tenutesi ai vari livelli e che esistevano contatti tra i dipendenti al livello inferiore delle rispettive sedi delle parti dell’intesa e i dipendenti al livello tedesco. Inoltre, la natura delle informazioni condivise, le imprese partecipanti, gli obiettivi e i prodotti interessati erano rimasti gli stessi durante tutto il periodo dell’infrazione. Pertanto, benché i contatti collusivi a livello dirigenziale si fossero interrotti nel settembre 2004, la stessa intesa, con il medesimo contenuto e la medesima portata, era proseguita dopo tale data, con la sola differenza che i dipendenti coinvolti rientravano nei diversi livelli organizzativi in seno alle imprese coinvolte e non invece nel livello dirigenziale. In tale contesto, l’asserita circostanza secondo cui i dipendenti della Scania al livello tedesco non sapevano di essere coinvolti nella prosecuzione delle pratiche intervenute agli altri due livelli o secondo cui i dipendenti della Scania che partecipavano alle riunioni al livello inferiore della sede non erano a conoscenza delle riunioni al livello dirigenziale non aveva alcuna rilevanza per quanto attiene alla constatazione dell’esistenza di un piano d’insieme. Infatti, la consapevolezza dell’esistenza di un piano siffatto deve essere valutata a livello delle imprese coinvolte e non a livello dei loro dipendenti.

Per quanto riguarda l’imputabilità dell’infrazione, il Tribunale rileva che, analogamente, i fattori che determinano l’imputabilità dell’infrazione unica e continuata devono anch’essi essere valutati a livello dell’impresa. Nel caso di specie, poiché l’impresa Scania ha partecipato direttamente a tutti gli aspetti rilevanti dell’intesa, la Commissione era legittimata ad imputarle l’infrazione nel suo complesso, senza essere obbligata a dimostrare il soddisfacimento dei criteri dell’interesse, della conoscenza e dell’accettazione del rischio.


( 1 ) Decisione C(2017) 6467 final, del 27 settembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri).

( 2 ) Articolo 101 TFUE e articolo 53 dell’accordo SEE.

( 3 ) Tale procedimento è disciplinato dall’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18). Esso consente alle parti nei casi di cartelli di riconoscere la loro responsabilità e di ricevere, in cambio, una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta.

( 4 ) Decisione C(2016) 4673 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39824 – Autocarri).Tale decisione è stata adottata sulla base dell’articolo 7 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003 L 1, pag. 1).