(Causa T‑778/17)

Autostrada Wielkopolska S.A.

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 ottobre 2019

«Aiuti di Stato – Concessione di un’autostrada a pedaggio – Legge che prevede un’esenzione dal pedaggio per taluni veicoli – Compensazione riconosciuta dallo Stato membro al concessionario a titolo della perdita di entrate – Pedaggio virtuale – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Diritti processuali degli interessati – Obbligo incombente alla Commissione di esercitare una vigilanza particolare – Nozione di aiuti di Stato – Vantaggio – Miglioramento della situazione finanziaria attesa del concessionario – Criterio dell’operatore privato in economia di mercato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE – Aiuto di Stato d’ambito regionale»

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Diritto del beneficiario dell’aiuto di partecipare in misura adeguata al procedimento – Portata – Stato membro che sostiene la tesi dell’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Obbligo incombente alla Commissione di esercitare una vigilanza particolare per garantire il rispetto dei diritti processuali del beneficiario dell’aiuto

    (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6, § 1)

    (v. punti 51‑60)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Diritto del beneficiario dell’aiuto di partecipare in misura adeguata al procedimento – Violazione – Annullamento della decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Presupposto – Possibilità che il procedimento amministrativo sfoci in un risultato diverso in mancanza di detta violazione

    (Artt. 108, § 2, e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6, § 1)

    (v. punti 61‑65, 69)

Sintesi

Con sentenza del 24 ottobre 2019, Autostrada Wielkopolska/Commissione (T‑778/17), il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla società Autostrada Wielkopolska S.A. avverso la decisione della Commissione che constata che la Polonia le aveva concesso un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ( 1 ).

Questa causa trae origine da una convenzione di concessione sottoscritta nel 1997, in esecuzione della quale l’Autostrada Wielkopolska ha costruito un tratto dell’autostrada A2 in Polonia, beneficiando, come corrispettivo, del diritto di percepire i pedaggi pagati dagli utenti dell’autostrada.

A seguito della sua adesione all’Unione europea nel 2004, la Polonia ha recepito nel diritto polacco la direttiva relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture ( 2 ), in forza della quale per l’utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono essere imposti cumulativamente pedaggi e diritti d’utenza. Il Parlamento polacco ha così adottato una legge secondo cui i veicoli commerciali pesanti che pagano la vignetta per l’uso delle strade nazionali sarebbero stati esonerati dai pedaggi autostradali previsti dalle convenzioni di concessione. Tuttavia, in forza di detta legge, i concessionari come la Autostrada Wielkopolska dovevano essere indennizzati per la perdita di entrate generata da tale esenzione.

Dopo aver iniziato a versare un indennizzo all’Autostrada Wielkopolska, le autorità polacche hanno notificato detta compensazione alla Commissione ritenendo che fosse eccessiva. Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che l’Autostrada Wielkopolska, pur avendo in linea di principio il diritto ad essere indennizzata a fronte della perdita di entrate in ragione dell’intervenuta modifica della normativa polacca, avesse beneficiato di una compensazione eccessiva, integrante un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

Nel suo ricorso di annullamento di detta decisione, l’Autostrada Wielkopolska ha fatto valere, segnatamente, la violazione del suo diritto ad essere coinvolta nel procedimento amministrativo condotto dalla Commissione.

Il Tribunale ha ricordato che l’Autostrada Wielkopolska, quale beneficiario dell’aiuto in questione, non poteva valersi della garanzia dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è avviato un procedimento, ma disponeva soltanto del diritto di essere associata al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato che, per non svuotare di significato il diritto dell’Autostrada Wielkopolska di presentare osservazioni, era necessario che la Commissione definisse in misura sufficiente il contesto del suo esame nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale relativo alla compensazione finanziaria contestata. Ove la Commissione, dopo l’adozione della decisione di avviare un’indagine, modificasse il proprio ragionamento su fatti o su una qualificazione giuridica di tali fatti che risultavano determinanti per la sua valutazione, essa era tenuta a rettificare la decisione di avvio al fine di consentire alle parti interessate di presentare utilmente le loro osservazioni.

Il Tribunale ha poi sottolineato che la presente causa differiva dalla maggior parte delle cause relative agli aiuti di Stato, in quanto la Polonia, Stato membro erogatore dell’aiuto, aveva interessi opposti a quelli dell’Autostrada Wielkopolska e aveva sostenuto essa stessa che la misura notificata costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. In tale contesto, era particolarmente importante che la Commissione desse all’Autostrada Wielkopolska la possibilità di presentare utilmente le sue osservazioni. Tale obbligo procedurale era ancor più cogente, dal momento che l’Autostrada Wielkopolska aveva diritto a un indennizzo a causa dell’esenzione dai pedaggi e dal momento che dinanzi ai tribunali nazionali era pendente una controversia tra essa e la Polonia circa la portata di tale indennizzo. Il Tribunale ha concluso che, in una simile situazione, la Commissione avrebbe dovuto esercitare una particolare vigilanza sul rispetto del diritto dell’Autostrada Wielkopolska ad essere coinvolta nel procedimento amministrativo.

A questo riguardo, il Tribunale ha osservato che, sebbene la Commissione avesse pubblicato la decisione di avvio del procedimento di indagine formale nella Gazzetta ufficiale e invitato l’Autostrada Wielkopolska a presentare osservazioni in tale occasione, essa non le aveva successivamente più dato la possibilità di presentare osservazioni nei circa tre anni precedenti la decisione impugnata, mentre essa aveva avuto, d’altro canto, più volte uno scambio di opinioni con la Polonia. Il Tribunale ha ritenuto che, data la durata e l’intensità degli scambi con la Polonia dopo la decisione di avvio del procedimento, la Commissione avrebbe dovuto nuovamente dare all’Autostrada Wielkopolska la possibilità di presentare le sue osservazioni. Esso ne ha dedotto che la Commissione non aveva esercitato la particolare vigilanza cui era tenuta nel caso di specie.

Tuttavia, alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che la Commissione non avesse coinvolto l’Autostrada Wielkopolska negli scambi con la Polonia avvenuti dopo la decisione di avviare un procedimento di indagine formale non fosse tale da comportare l’annullamento della decisione impugnata. A tal riguardo, il Tribunale ha osservato che la Commissione aveva sufficientemente definito il il contesto del suo esame nella decisione di avvio del procedimento e, così facendo, aveva posto l’Autostrada Wielkopolska in condizione di fornirle tutte le informazioni utili sui fatti e sulle qualificazioni giuridiche di tali fatti che erano determinanti nella decisione impugnata. Esso ha altresì ritenuto che non fosse dimostrato che, se l’Autostrada Wielkopolska fosse stata coinvolta nei succitati scambi tra la Commissione e la Polonia, l’analisi giuridica adottata dalla Commissione in quest’ultima decisione avrebbe potuto essere diversa.


( 1 ) Decisione (UE) 2018/556 della Commissione, del 25 agosto 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di Autostrada Wielkopolska SA (GU 2018, L 92, pag. 19).

( 2 ) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 187, pag. 42).