Causa T‑751/17
Commune de Fessenheim e a.
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 maggio 2019
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Lettera inviata dalla Commissione alle autorità francesi in merito al protocollo d’indennizzo del gruppo EDF nell’ambito dell’abrogazione dell’autorizzazione alla gestione della centrale nucleare di Fessenheim – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente»
Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Obbligo di pubblicazione delle decisioni – Portata – Documenti scambiati nell’ambito di una pre-notificazione – Esclusione
(Regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 32)
(v. punti 30‑33)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo – Ambito di applicazione – Documenti scambiati nell’ambito di una pre-notificazione – Inclusione – Giustificazione – 96605 Obiettivo di salvaguardia di un clima di fiducia tra gli Stati membri e la Commissione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino; regolamento del Consiglio 2015/1589)
(v. punti 40‑52)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)
(v. punti 69‑72)
Concorrenza – Imprese pubbliche – Trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche – Obbligo della Commissione di comunicare a terzi informazioni ai sensi della direttiva 2006/111 – Insussistenza
[Direttiva della Commissione 2006/111, art. 3, f)]
(v. punti 91‑93)
Diritti fondamentali – Diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione – Limiti – Ricorso contro una decisione di diniego di accesso – Esame della legittimità alla luce degli atti di diritto derivato che stabiliscono le condizioni di accesso
(Art. 15, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 42; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)
(v. punti 107‑109)
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione espressa dalla Commissione in esito a una procedura di pre-notificazione nell’ambito di un procedimento relativo ad aiuti di Stato – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 117‑120)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Bilanciamento di tutti gli interessi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Proposizione di un ricorso di annullamento nell’ambito di un procedimento relativo ad aiuti di Stato – Esclusione
(Art. 107 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)
(v. punti 122‑124)
Sintesi
Nella causa che ha dato origine alla sentenza Commune de Fessenheim e a./Commissione (T‑751/17), pronunciata il 14 maggio 2019, il Tribunale si è dovuto pronunciare sull’applicazione della presunzione generale di riservatezza dei documenti afferenti ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato ai documenti scambiati nell’ambito di una pre-notificazione.
Nella specie, il governo francese ha comunicato alla Commissione, nell’ambito di un procedimento di pre-notificazione, il protocollo d’indennizzo del gruppo Électricité de France (EDF) nell’ambito della chiusura della centrale nucleare di Fessenheim. Al termine di tale procedimento la Commissione ha rilasciato un parere in ordine alla conformità del protocollo con il diritto dell’Unione sugli aiuti di Stato.
La Commune de Fessenheim e altri enti locali interessati dalla chiusura della centrale hanno chiesto alla Commissione, sulla base del regolamento n. 1049/2001, di comunicare loro il parere che chiudeva il procedimento di pre-notificazione ( 1 ).
La Commissione ha negato l’accesso a tale documento in base all’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del citato regolamento, avvalendosi della presunzione generale di riservatezza dei documenti afferenti ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato.
Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della Commissione ed ha ammesso l’applicazione della presunzione generale di riservatezza ai documenti scambiati nell’ambito di una pre-notificazione per due ragioni.
Per un verso, gli scambi di pre-notificazione possono essere seguiti da un esame preliminare, se non addirittura da un procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento n. 2015/1589 ( 2 ). Orbene, se i documenti scambiati nel corso della pre-notificazione potessero essere comunicati ai terzi, la presunzione di riservatezza applicabile ai documenti relativi al procedimento di controllo disciplinato dal regolamento stesso perderebbe la propria efficacia, poiché i documenti che esso ha ad oggetto avrebbero potuto essere previamente divulgati.
Per altro verso, gli scambi di pre-notificazione devono svolgersi in un clima di fiducia tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Se la Commissione dovesse concedere l’accesso a informazioni sensibili fornite dagli Stati membri nell’ambito degli scambi di pre-notificazione, tali Stati potrebbero essere restii a condividerle, laddove invece tale volontà di cooperare è essenziale per il successo di detti scambi, i quali, secondo il codice delle migliori pratiche, tendono a migliorare la qualità della notifica e a consentire così l’elaborazione, alle migliori condizioni, di soluzioni che consentano di risolvere le situazioni che possono risultare problematiche con riguardo al diritto dell’Unione europea relativo agli aiuti di Stato.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).