Causa T‑747/17

Union des Ports de France – UPF

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 aprile 2019

«Aiuti di Stato – Regime d’esenzione dall’imposta sulle società al quale la Francia ha dato esecuzione a favore dei suoi porti – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Aiuti esistenti – Nozione di attività economica – Obbligo di motivazione – Distorsioni della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri – Principio di buona amministrazione»

  1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato interno e ne dispone la soppressione – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti – Ricorsi proposti in parallelo dai suoi membri – Irricevibilità del ricorso dell’associazione

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 20‑26)

  2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato interno e ne dispone la soppressione – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza delle imprese che ne sono membri identificabili nel momento dell’adozione della decisione e facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici – Ricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 27, 33‑43)

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Regime di esenzione dall’imposta sui redditi generati dalle attività economiche degli operatori attivi nel settore portuale – Inclusione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 48‑57)

  4. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Operatori attivi nel settore portuale titolari di prerogative delle autorità pubbliche – Esercizio di attività economiche scindibili dall’esercizio delle prerogative delle autorità pubbliche – Inclusione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 61‑70, 80‑87)

  5. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Evoluzione della posizione della Commissione in esito al procedimento – Divergenza tra la decisione di avvio e la decisione finale – Ammissibilità – Presupposti – Insussistenza di una modifica dei fatti o della qualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento della decisione di avvio

    (Art. 108, § 2, TFUE)

    (v. punti 75‑79)

  6. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Regime di aiuti esistente – Rifiuto da parte dello Stato membro delle opportune misure proposte dalla Commissione nel corso della fase preliminare – Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale – Inversione dell’onere della prova della compatibilità del regime con il mercato interno – Insussistenza

    (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, artt. 21, 22 e 23)

    (v. punti 122‑128)

  7. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ai sensi dell’articolo 93 TFUE – Aiuto al funzionamento – Esclusione – Eccezioni

    [Artt. 93 e 107, § 3, c), TFUE; comunicazione della Commissione 2004/C 13/03]

    (v. punti 131‑137)

  8. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Regime di aiuti esistente – Potere discrezionale della Commissione – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza e di imparzialità – Portata – Obbligo di avviare procedimenti per aiuti di Stato nei confronti di regimi analoghi in vigore in altri Stati membri – Insussistenza

    (Art. 108, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

    (v. punti 157‑165)

Sintesi

Nella sentenza UPF/Commissione (T‑747/17), pronunciata il 30 aprile 2019, il Tribunale ha respinto in quanto infondato il ricorso di annullamento proposto dall’Union des Ports de France (UPF) avverso la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2017 ( 1 ), che ha dichiarato incompatibile con il mercato interno, in forza delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato esistenti ( 2 ), il regime di esenzione dall’imposta sulle società al quale la Francia ha dato esecuzione a favore dei suoi porti e ne ha chiesto la soppressione per il futuro.

La decisione impugnata – adottata a seguito di un’indagine condotta nel 2013 in tutti gli Stati membri, al fine di ottenere una visione d’insieme sul funzionamento e la tassazione dei loro porti – stabilisce che la misura che prevede l’esenzione dall’imposta sulle società degli operatori attivi nel settore portuale rappresenta un regime di aiuti di Stato esistente incompatibile con il mercato interno. Essa dispone pertanto la soppressione di detta misura e l’assoggettamento dei redditi generati dalle attività economiche dei suoi beneficiari all’imposta sulle società a partire dall’inizio dell’esercizio fiscale successivo alla sua data di adozione.

Il Tribunale stabilisce anzitutto che, benché la decisione impugnata non possa produrre effetti giuridici nei confronti dei beneficiari del regime di aiuti senza l’adozione di misure di esecuzione da parte delle autorità francesi, tuttavia, l’UPF, quale associazione professionale che garantisce la difesa e la rappresentanza dei suoi membri, è legittimata ad agire contro la decisione impugnata nei limiti in cui detti membri non abbiano essi stessi presentato un ricorso. A tal riguardo, esso constata che i membri dell’UPF sono tutti porti o grandi porti marittimi francesi o camere di commercio che gestiscono tali porti e che hanno legalmente beneficiato del regime di esenzione. Inoltre, detti membri, essendo persone giuridiche di diritto pubblico istituite con decreto, la cui creazione non è riconducibile all’iniziativa privata, fanno parte di una cerchia chiusa di operatori, identificabili al momento dell’adozione della decisione impugnata, che possono invocare la qualità di beneficiari effettivi del regime di aiuti esistente.

Tuttavia, il Tribunale dichiara che la decisione impugnata non è viziata da alcun errore di diritto e respinge tutte le censure sollevate dall’UPF, in particolare quelle concernenti gli errori asseritamente commessi dalla Commissione nella valutazione della natura economica delle attività dei porti francesi e la loro qualificazione come imprese. Esso constata, così, che dalla decisione impugnata risulta chiaramente che essa si riferisce unicamente ai redditi generati dalle attività economiche dei beneficiari dell’esenzione e che solo per tali attività questi ultimi sono stati considerati imprese. Esso ritiene altresì giustificata la valutazione secondo cui le attività svolte dai porti francesi, al di fuori di quelle svolte nell’esercizio di compiti di competenza delle autorità pubbliche, quali il controllo e la sicurezza del traffico marittimo o la sorveglianza antinquinamento, presentavano un carattere economico. Infatti, la circostanza che un’entità disponga, per l’esercizio di una parte delle proprie attività, di prerogative dei pubblici poteri non impedisce, di per sé sola, di qualificarla come impresa per il resto delle sue attività economiche. Inoltre, se l’attività economica di un’entità interessata è separabile dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, detta entità deve essere qualificata come un’impresa per tale parte delle sue attività.

Il Tribunale dichiara inoltre che la Commissione non ha commesso alcun errore nel valutare le condizioni di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi. Esso constata, in particolare, che, anche ammettendo che la situazione individuale di alcuni porti insulari o d’oltremare possa evidenziare che tali condizioni non sono soddisfatte, nel caso di un regime di aiuti, detto esame deve essere compiuto dallo Stato membro nella fase del recupero dell’aiuto o in una fase successiva, in conformità con il principio di leale cooperazione tra detto Stato membro e la Commissione.

Peraltro, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia commesso alcun errore nell’espletamento della procedura di controllo degli aiuti esistenti imponendo alle autorità francesi di dimostrare che la misura di esenzione fiscale era compatibile con il mercato interno. A questo riguardo, esso rileva che non vi è alcuna ragione di operare una distinzione, allo stadio del procedimento d’indagine formale, tra la procedura applicabile ai nuovi aiuti e quella applicabile agli aiuti esistenti, né per ritenere che vi sia stata un’inversione dell’onere della prova riguardo all’esame della compatibilità di un regime di aiuti esistente con il mercato interno.

Infine, il Tribunale statuisce che la Commissione non ha violato il principio di buona amministrazione avviando procedimenti unicamente nei confronti di tre Stati membri, restando invece inattiva nei confronti degli Stati membri oggetto della sua indagine del 2013 che avevano ammesso di aver riservato ai propri porti regimi fiscali di deroga alle norme di diritto comune. Esso constata, in particolare, che, nel quadro dei procedimenti per aiuti di Stato, l’obbligo di imparzialità non può imporre alla Commissione di condurre indagini o di adottare decisioni vincolanti contemporaneamente. Inoltre, un’eventuale violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo impostogli dal Trattato non può essere giustificata dalla circostanza che altri Stati membri siano anch’essi venuti meno a detto obbligo.


( 1 ) Decisione (UE) 2017/2116 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Francia (GU 2017, L 332, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

( 2 ) Articolo 107, paragrafo 1, TFUE.