Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 31 gennaio 2019 – Alkarim for Trade and Industry / Consiglio
(causa T‑667/17)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»
1. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle accuse poste a carico delle persone o delle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, (PESC) 2017/1245 e (PESC) 2018/778; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2017/1241 e 2018/774] (v. punti 37‑39) |
2. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Misura estesa alle entità detenute o controllate da una tale persona – Presupposto – Atti che istituiscono le misure restrittive e che ne prevedono l’applicazione alle entità detenute o controllate – Sentenza che ha annullato le misure restrittive a carico della persona – Portata – Annullamento delle misure restrittive aventi ad oggetto le entità detenute o controllate da tale persona [Decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, art. 28, § 1, (PESC) 2017/1245 e (PESC) 2018/778; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2017/1241 e 2018/774] (v. punti 41‑45) |
3. |
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti della Siria – Annullamento di due regolamenti e di due decisioni relativi a misure restrittive – Rischio di lesione grave della certezza del diritto – Mantenimento degli effetti delle decisioni fino alla data di scadenza del termine per l’impugnazione o fino all’eventuale rigetto dell’impugnazione [Art. 264, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, (PESC) 2017/1245 e (PESC) 2018/778; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2017/1241 e 2018/774] (v. punti 47‑53) |
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 178, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 178, pag. 1), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, come modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano l’Alkarim for Trade and Industry LLC. |
2) |
Gli effetti della decisione di esecuzione 2017/1245 e della decisione 2018/778 sono mantenuti nei confronti dell’Alkarim for Trade and Industry LLC fino allo scadere del termine per l’impugnazione o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino all’eventuale rigetto dell’impugnazione. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Alkarim for Trade and Industry LLC. |