Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 31 gennaio 2019 – Alkarim for Trade and Industry / Consiglio

(causa T‑667/17)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

1. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle accuse poste a carico delle persone o delle entità interessate

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, (PESC) 2017/1245 e (PESC) 2018/778; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2017/1241 e 2018/774]

(v. punti 37‑39)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Misura estesa alle entità detenute o controllate da una tale persona – Presupposto – Atti che istituiscono le misure restrittive e che ne prevedono l’applicazione alle entità detenute o controllate – Sentenza che ha annullato le misure restrittive a carico della persona – Portata – Annullamento delle misure restrittive aventi ad oggetto le entità detenute o controllate da tale persona

[Decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, art. 28, § 1, (PESC) 2017/1245 e (PESC) 2018/778; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2017/1241 e 2018/774]

(v. punti 41‑45)

3. 

Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti della Siria – Annullamento di due regolamenti e di due decisioni relativi a misure restrittive – Rischio di lesione grave della certezza del diritto – Mantenimento degli effetti delle decisioni fino alla data di scadenza del termine per l’impugnazione o fino all’eventuale rigetto dell’impugnazione

[Art. 264, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, (PESC) 2017/1245 e (PESC) 2018/778; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2017/1241 e 2018/774]

(v. punti 47‑53)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 178, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 178, pag. 1), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1) 

La decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, come modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano l’Alkarim for Trade and Industry LLC.

2) 

Gli effetti della decisione di esecuzione 2017/1245 e della decisione 2018/778 sono mantenuti nei confronti dell’Alkarim for Trade and Industry LLC fino allo scadere del termine per l’impugnazione o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino all’eventuale rigetto dell’impugnazione.

3) 

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Alkarim for Trade and Industry LLC.