SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
20 settembre 2019 ( *1 )
«Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1146 – Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd – Dazio antidumping definitivo – Ripresa del procedimento a seguito dell’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) 2016/1036] – Valore normale – Confronto equo – Tipi di prodotto senza corrispondenza – Articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuti articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento 2016/1036) – Determinazione del pregiudizio»
Nella causa T‑650/17,
Jinan Meide Casting Co. Ltd, con sede in Jinan (Cina), rappresentata da R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, M. França e N. Kuplewatzky, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU 2017, L 166, pag. 23),
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da D. Gratsias (relatore), presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio, giudici,
cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 marzo 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
I. Fatti
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1 |
La ricorrente, Jinan Meide Casting Co. Ltd, è una società stabilita in Cina che produce accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, destinati al mercato interno e all’esportazione. |
A. Fatti nella causa T‑424/13
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2 |
I fatti all’origine della controversia sulla quale il Tribunale ha statuito con sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio (T‑424/13, EU:T:2016:378), come enunciati ai punti da 1 a 51 di tale sentenza, possono essere riassunti come segue. |
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3 |
Il 16 febbraio 2012, la Commissione europea ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese, della Thailandia e dell’Indonesia (GU 2012, C 44, pag. 33). |
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4 |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha avuto ad oggetto il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011 (in prosieguo: il «periodo di inchiesta»). L’esame delle tendenze pertinenti alla valutazione del pregiudizio aveva coperto il periodo compreso tra il 2008 e la fine del periodo di inchiesta. |
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5 |
Per quanto riguarda le esportazioni provenienti dalla Cina, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori, che rappresentano l’88 % del volume delle esportazioni effettuate dalle società che hanno collaborato. La ricorrente faceva parte di questo campione. |
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6 |
La Commissione ha rifiutato di concedere a questi tre produttori esportatori lo status di società operante in economia di mercato (in prosieguo: il «SEM»), di cui alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51), [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)]. Per contro, essa ha concesso loro il beneficio dell’esame individuale del loro margine di dumping, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento 2016/1036). |
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7 |
La Commissione ha ritenuto che, al fine di determinare il valore normale, fosse opportuno scegliere l’India come paese terzo ad economia di mercato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036]. Un solo produttore indiano (in prosieguo: il «produttore del paese di riferimento») ha accettato di fornire i dati necessari per la determinazione del valore normale. |
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8 |
Il 14 novembre 2012, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1071/2012 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU 2012, L 318, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). |
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9 |
Il 13 maggio 2013, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia (GU 2013, L 129, pag. 1). |
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10 |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 430/2013 così disponeva: «Si istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex73071910 (codice Taric 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia». |
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11 |
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 430/2013 prevedeva, per quanto riguarda le esportazioni della ricorrente, che l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione europea, dazio non pagato, veniva fissata, per il prodotto di cui trattasi, al 40,8 %. |
B. Ricorso nella causa T‑424/13
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12 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2013, la ricorrente ha proposto un ricorso (in prosieguo: il «ricorso iniziale») diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione n. 430/2013, nella parte in cui la riguardava (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 52). |
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13 |
Il ricorso iniziale era fondato su cinque motivi (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 57). |
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14 |
Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione, da parte delle istituzioni dell’Unione, dei diritti della difesa della ricorrente nonché di varie disposizioni del regolamento n. 1225/2009, in quanto tali istituzioni si erano rifiutate di comunicarle le informazioni rilevanti ai fini della determinazione del valore normale. Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente ha dedotto tre censure. In particolare, con la prima, essa contestava alle istituzioni dell’Unione di averle negato l’accesso ai calcoli del valore normale dopo che essa aveva ricevuto l’autorizzazione del produttore del paese di riferimento di prendere conoscenza dei dati sottostanti a tali calcoli (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 57). |
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15 |
Il secondo motivo di ricorso verteva, in via principale, su errori manifesti di valutazione ed errori di diritto, per il motivo che le istituzioni avevano respinto le richieste di adeguamenti del valore normale, per le materie prime e la produttività, presentate dalla ricorrente e, in subordine, su un difetto di motivazione (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 57). Il terzo motivo di ricorso verteva su errori manifesti di valutazione ed errori di diritto nonché sulla violazione del divieto di discriminazione, in base al fatto che le istituzioni avevano seguito una metodologia irragionevole per la determinazione del valore normale dei prodotti senza corrispondenza (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 57). Il quarto motivo di ricorso verteva sulla violazione delle forme sostanziali, per il fatto che la Commissione aveva notificato tardivamente le conclusioni relative al SEM (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:C:2016:378, punto 57). Il quinto motivo di ricorso verteva su errori di fatto ed errori manifesti di valutazione nonché su una violazione del regolamento n. 1225/2009, per il fatto che la determinazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era fondata su dati inesatti per quanto riguardava il volume delle importazioni provenienti dalla Cina oggetto di un dumping (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 57). |
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16 |
Nella sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio (T‑424/13, EU:T:2016:378), il Tribunale ha respinto il quarto motivo di ricorso (punti da 59 a 89 della sentenza), nonché la seconda e la terza censura sollevate nell’ambito del primo motivo di ricorso (punti da 108 a 127 della sentenza). |
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17 |
Il Tribunale ha invece accolto la prima censura sollevata nell’ambito del primo motivo di ricorso (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punti da 128 a 221). Il Tribunale ne ha concluso che il regolamento di esecuzione n. 430/2013 doveva essere annullato, senza che fosse necessario esaminare il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso iniziale (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 221). |
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18 |
Al punto 1 del dispositivo della sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio (T‑424/13, EU:T:2016:378), il Tribunale ha così deciso: «Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia, è annullato nella parte in cui si applica alla Jinan Meide Casting Co. Ltd». |
C. Fatti successivi alla sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio (T‑424/13)
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19 |
Il 28 ottobre 2016 la Commissione ha pubblicato un avviso concernente la sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio (T‑424/13, EU:T:2016:378), riguardante il regolamento di esecuzione n. 430/2013 (GU 2016, C 398, pag. 57; in prosieguo: l’«avviso del 28 ottobre 2016»). |
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20 |
Al terzo considerando dell’avviso del 28 ottobre 2016, la Commissione ha indicato che, conformemente all’articolo 266 TFUE, la richiesta presentata dal produttore esportatore interessato per ottenere la comunicazione dei calcoli del valore normale effettuati in base ai dati riservati del produttore del paese di riferimento dovrebbe essere riesaminata alla luce delle circostanze particolari in cui si trova tale produttore esportatore. |
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21 |
Al quarto considerando dell’avviso del 28 ottobre 2016, la Commissione ha osservato che l’annullamento del regolamento di esecuzione n. 430/2013 riguardava una singola fase del procedimento amministrativo, cioè la comunicazione di informazioni al produttore esportatore. Pertanto, essa ha considerato che, nel conformarsi alla sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio (T‑424/13, EU:T:2016:378), aveva la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento che avevano determinato l’annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza e che rimanevano valide le conclusioni raggiunte nel regolamento di esecuzione n. 430/2013 che non erano state impugnate entro i termini stabiliti o che erano state impugnate ma respinte dal Tribunale o non esaminate dal Tribunale e che quindi non avevano condotto all’annullamento del regolamento di esecuzione n. 430/2013. |
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22 |
Al quinto e al sesto considerando dell’avviso del 28 ottobre 2016, la Commissione ha indicato che, in considerazione di quanto precedeva, essa riapriva l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari della Cina che aveva condotto all’adozione del regolamento di esecuzione n. 430/2013 per quanto concerneva il produttore esportatore interessato e riprendeva tale investigazione al punto in cui si era verificata l’irregolarità con la pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e che tale riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguardava la ricorrente. |
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23 |
La Commissione ha comunicato alla ricorrente diverse versioni successive dei calcoli del margine di dumping nonché vari documenti relativi a tali calcoli e i dati trasmessi dal produttore del paese di riferimento (lettere del 23 dicembre 2016, del 31 gennaio, del 14 febbraio e del 12 aprile 2017 e lettere del 21 aprile e del 29 maggio 2017). |
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24 |
La ricorrente ha presentato osservazioni con lettere del 19 gennaio e del 2 maggio 2017. |
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25 |
L’8 marzo 2017, la Commissione ha proceduto all’audizione della ricorrente e di due importatori del prodotto di cui trattasi e, il 15 marzo e il 25 aprile 2017, ad altre due audizioni della ricorrente. |
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26 |
Il 28 giugno 2017, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU 2017, L 166, pag. 23; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). |
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27 |
Ai considerando da 4 a 6 del regolamento impugnato, la Commissione ha giustificato le modalità di esecuzione della sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio (T‑424/13, EU:T:2016:378) in termini analoghi a quelli dei considerando dal quarto al sesto dell’avviso del 28 ottobre 2016 (v. punti da 20 a 22 supra). |
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28 |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento impugnato così dispone: «È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati al codice NC ex73071910 (codice TARIC 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese (PRC) e fabbricati dalla Jinan Meide (codice addizionale TARIC B336)». |
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29 |
L’articolo 1, paragafo 2, del regolamento impugnato dispone quanto segue: «L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 39,2 %». |
II. Procedimento e conclusioni delle parti
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30 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria il 25 settembre 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. |
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31 |
Il 22 dicembre 2017 la Commissione ha depositato il controricorso. |
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32 |
La replica e la controreplica sono state depositate, rispettivamente, il 20 febbraio e il 3 aprile 2018. |
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33 |
Con lettera del 4 aprile 2018, le parti sono state informate della chiusura della fase scritta del procedimento e della possibilità, per esse, di chiedere lo svolgimento di un’udienza alle condizioni previste all’articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale. Con lettera del 6 aprile 2018, la ricorrente ha chiesto l’organizzazione di un’udienza. |
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34 |
Il 1o febbraio 2019, con una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto a una serie di quesiti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno risposto al Tribunale con atti di procedura del 22 febbraio 2019. |
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35 |
Il 1o marzo 2019, con una nuova misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre un documento complementare. La Commissione ha risposto a tale invito con atto di procedura del 5 marzo 2019. |
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36 |
L’udienza di discussione si è tenuta il 7 marzo 2019. All’udienza, la ricorrente ha confermato che, come da essa indicato nell’ambito di una risposta scritta a un quesito del Tribunale, rinunciava a far valere il quinto motivo del ricorso. |
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37 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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38 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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III. In diritto
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39 |
Come indicato al precedente punto 36, la ricorrente ha rinunciato a far valere il quinto motivo di ricorso. Il presente ricorso si fonda quindi soltanto su quattro motivi. Il primo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009, a causa di errori della Commissione relativi alla determinazione del valore normale. Il secondo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento (divenuto articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036) e dell’articolo 2.4 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’ «accordo antidumping»), contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3), a causa del rigetto erroneo, da parte della Commissione, di talune domande di adeguamento della ricorrente. Il terzo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafo 10, ab initio e lettera a), e paragrafo 11, di detto regolamento [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafo 10, ab initio e lettera a), e paragrafo 11, del regolamento 2016/1036], a causa di errori della Commissione relativi alla determinazione del valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza. Il quarto motivo di ricorso verte, da un lato, sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento impugnato (divenuto articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento 2016/1036), a motivo dell’utilizzazione, da parte della Commissione, di dati relativi alle importazioni inesatti e, dall’altro, sulla violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento (divenuto articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036) nonché su un difetto di motivazione, in quanto la Commissione non ha esplicitamente adottato, nel regolamento impugnato, conclusioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità. |
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40 |
In via preliminare, occorre rilevare che, al considerando 19 del regolamento impugnato, la Commissione ha indicato che l’atto applicabile alla riapertura dell’inchiesta antidumping era il regolamento n. 1225/2009, che costituiva il diritto sostanziale al momento dell’adozione del regolamento annullato dal Tribunale. Essa ha aggiunto che, in ogni caso, il regolamento 2016/1036, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1225/2009 a decorrere dal 19 luglio 2016, era una codificazione di quest’ultimo e delle sue successive modifiche. Nel ricorso, la ricorrente ha espresso il proprio consenso a tali considerazioni, a condizione che l’espressione «regolamento di base», utilizzata nel regolamento impugnato, sia interpretata nel senso che rinvia al regolamento n. 1225/2009. |
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41 |
A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, se è vero che il fondamento giuridico di un atto e le norme di procedura applicabili devono essere in vigore alla data di adozione di tale atto, il rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo nonché i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle norme sostanziali in vigore all’epoca dei fatti di cui trattasi, anche qualora tali norme non siano più in vigore al momento dell’adozione dell’atto di cui trattasi da parte dell’istituzione dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
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42 |
Ne consegue che, nel caso di specie, sebbene il regolamento impugnato dovesse essere adottato sulla base del regolamento 2016/1036 e conformemente alle norme di procedura definite da tale regolamento, la legittimità di tale regolamento deve essere valutata alla luce delle norme di diritto sostanziale che erano applicabili ai fatti oggetto dell’inchiesta antidumping, ossia le norme definite dal regolamento n. 1225/2009. Nei limiti in cui i motivi di ricorso riguardano esclusivamente l’applicazione di tali norme di diritto sostanziale, nell’ambito dell’esame di tali motivi ai punti da 44 a 412, occorre dunque fare riferimento solamene al regolamento n. 1225/2009 (in prosieguo: «il regolamento di base»). |
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43 |
In primo luogo, il Tribunale ritiene opportuno esaminare il terzo motivo di ricorso. |
A. Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafo 10, ab initio e lettera a), e paragrafo 11, del regolamento di base, a causa di errori della Commissione relativi alla determinazione del valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza
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44 |
Il terzo motivo di ricorso è articolato in due parti, la prima vertente sul fatto che il metodo adottato dalla Commissione per determinare il valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza (in prosieguo: il «metodo controverso») è irragionevole, e la seconda vertente sul fatto che tale metodo non permette di valutare correttamente il margine di dumping praticato, contrariamente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. |
1. Considerazioni preliminari
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45 |
In via preliminare, da un lato, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per determinare il valore normale, qualora il paese esportatore sia un paese non retto da un’economia di mercato, sono possibili due metodi. |
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46 |
Come ha rilevato la Corte, dalla formulazione e dall’impianto sistematico delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base emerge che il metodo principale di determinazione del valore normale in tale ipotesi è quello del «prezzo o [del] valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato» oppure «[del] prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa [l’Unione]». In mancanza, viene definito un metodo sussidiario di determinazione del valore normale secondo il quale il valore in parola è determinato «su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile [nell’Unione] per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto» (sentenza del 22 marzo 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, punto 24). |
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47 |
Secondo la Corte, l’obiettivo della priorità accordata al metodo principale previsto da tali disposizioni è quello di ottenere una determinazione equa del valore normale nel paese di esportazione mediante la scelta di un paese terzo nel quale il prezzo di un prodotto simile si formi in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese di esportazione, purché si tratti di un paese ad economia di mercato. Ne consegue che l’applicazione di tale metodo principale può essere esclusa solo nell’ipotesi in cui non sia possibile applicarlo (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, punti 25 e 26). |
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48 |
Dall’altro lato, emerge sia dalla formulazione sia dall’impianto sistematico delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto delle differenze relative a fattori che incidono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Ciò vuol significare, in altre parole, che l’adeguamento ha lo scopo di ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione di un prodotto, cosicché, se l’adeguamento non è stato validamente operato, ciò implica, a contrario, che esso ha creato un’asimmetria tra i due valori (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, T‑423/09, EU:T:2011:764, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). |
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49 |
In particolare, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base prevede che è effettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato e che l’importo dell’adeguamento corrisponde alla stima ragionevole del valore di mercato della differenza. Per contro, tale disposizione non precisa in che modo si debba procedere per giungere a una siffatta stima ragionevole. Peraltro, occorre rilevare che tale disposizione non richiede, per ristabilire la simmetria tra il valore normale del prodotto simile e il prezzo all’esportazione del prodotto di cui trattasi, che l’importo dell’adeguamento così valutato rifletta, in modo esatto, un tale valore sul mercato, ma soltanto che esso ne costituisca una stima ragionevole. |
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50 |
Come risulta dalla giurisprudenza, entro i limiti definiti, da un lato, dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e, dall’altro, dall’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale sia per quanto riguarda la determinazione del valore normale di un prodotto sia per quanto riguarda la valutazione di fatti che giustificano il carattere equo del confronto del valore normale e del prezzo all’esportazione effettuata, dovendo le nozioni vaghe di determinazione ragionevole e di equità che la Commissione deve applicare nell’ambito di tali disposizioni essere concretizzate caso per caso, tenendo conto del contesto economico pertinente (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, 240/84, EU:C:1987:202, punto 19, e del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, T‑423/09, EU:T:2011:764, punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata). |
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51 |
Tuttavia, per procedere a tali valutazioni, la Commissione deve aver cura di basarsi su valori e parametri di cui è possibile assicurarsi che essi siano il risultato normale delle forze che operano sul mercato e, in particolare, di una concorrenza effettiva (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punti da 66 a 68). |
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52 |
Inoltre, i metodi utilizzati devono essere conformi all’obiettivo finale del calcolo del margine di dumping, il quale, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, è di valutare correttamente il margine di dumping (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C‑376/15P e C‑377/15P, EU:C:2017:269, punto 54). |
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53 |
In generale, spetta al giudice dell’Unione verificare se, nella scelta dei metodi diretti a determinare il valore normale e garantire un confronto equo tra il valore normale e i prezzi all’esportazione, la Commissione non abbia omesso di prendere in considerazione elementi essenziali al fine di accertare l’adeguatezza di tali scelte e se l’insieme degli elementi del fascicolo sia stato esaminato con tutta la diligenza richiesta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 marzo 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, punto 22). |
2. Sulla prima parte, vertente sul fatto che la Commissione ha adottato un metodo irragionevole per determinare il valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza
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54 |
La ricorrente sostiene che il metodo controverso si fonda sull’errata ipotesi che il valore sul mercato delle differenze fisiche si rifletta nei prezzi all’esportazione mentre, secondo le conclusioni della stessa Commissione, questi stessi prezzi all’esportazione riflettono, almeno parzialmente, il dumping. Peraltro, essa sostiene che tale metodo si basa sull’ipotesi errata che i prezzi delle esportazioni dei tipi di prodotto senza corrispondenza riflettano un livello di dumping equivalente a quello constatato per i tipi di prodotto per i quali esisteva una tipologia di prodotto direttamente comparabile (in prosieguo: le «tipologie di prodotto direttamente comparabili»). Orbene, tale ipotesi sarebbe irragionevole e non verificabile. La Commissione avrebbe pertanto violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e paragrafo 10, ab initio e lettera a), del regolamento di base. Inoltre, all’udienza, la ricorrente ha precisato che esistevano numerosi metodi alternativi ai quali la Commissione avrebbe potuto ricorrere nell’ambito delle disposizioni applicabili. |
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55 |
La Commissione replica che il valore normale medio è stato corretto dal valore commerciale delle differenze fisiche, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. Essa fa valere che, alla luce della definizione del valore commerciale da parte dell’International Valuation Standard Council (Comitato internazionale delle norme di valutazione, IVSC), si deve ritenere che il valore commerciale si rifletta nei prezzi all’esportazione. Infatti, a suo avviso, si deve presumere che il primo cliente indipendente paghi il valore commerciale e che il prezzo all’esportazione sia il prezzo pagato sul mercato dell’Unione. Peraltro, la Commissione fa valere che il suo metodo ha consentito di ridurre l’impatto dei tipi di prodotto a forte margine di dumping e che, di conseguenza, il margine di dumping complessivo è stato ridotto a vantaggio della ricorrente. Nell’ambito delle risposte scritte ai quesiti del Tribunale e in udienza, la Commissione ha insistito sul fatto che il metodo controverso è stato applicato, a seguito delle domande della ricorrente e tenuto conto dell’impossibilità di procedere a una determinazione individuale, in base al tipo di prodotto, delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche. Essa sostiene, in sostanza, che la legittimità di tale metodo deve essere esaminata alla luce delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e non alla luce delle disposizioni del suo articolo 2, paragrafo 7, lettera a), o del suo articolo 2, paragrafo 11, che riguardano fasi diverse della determinazione del margine di dumping. |
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56 |
Prima di esaminare gli argomenti della ricorrente, è necessario tornare sul contenuto del metodo controverso nonché sulla proporzione del volume di esportazioni della ricorrente interessata dall’applicazione di tale metodo. |
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57 |
Come risulta dal considerando 68 del regolamento provvisorio, la Commissione aveva inizialmente calcolato il margine di dumping della ricorrente sulla base di una comparazione fra il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile direttamente comparabile, calcolato per il paese di riferimento, e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto corrispondente. Essa non aveva quindi incluso in tale calcolo le operazioni rientranti nei tipi di prodotto senza corrispondenza. Essa ha successivamente accettato la domanda della ricorrente di tenere conto di tali operazioni nell’ambito del calcolo del margine di dumping, le quali, secondo le indicazioni non contestate del ricorso, rappresentavano il 44 % del volume totale delle sue esportazioni verso l’Unione. Così, il considerando 18 del regolamento di esecuzione n. 430/2013 precisa che, per quanto riguarda le tipologie di prodotto non direttamente comparabili, il valore normale si basa sulla media aritmetica del valore normale delle tipologie di prodotto analoghe, aggiustata sulla base del valore di mercato delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in applicazione di quanto disposto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. |
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58 |
Secondo le indicazioni del punto 2.2.3 dell’allegato al documento di informazione della Commissione del 23 dicembre 2016, intitolato «Calcolo del margine di dumping della Jinan Meide Casting CO., Ltd ’JMCC’» (in prosieguo: il «documento del 23 dicembre 2016»), la Commissione ha dato attuazione al metodo controverso nel modo seguente. |
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59 |
La Commissione ha stabilito che la media lineare del prezzo all’esportazione della totalità dei tipi di prodotto direttamente comparabili ammontava a 16 yuan cinesi (CNY)/kg (circa 2,12 EUR/kg). La media lineare del valore normale, per i tipi di prodotto simili corrispondenti, è stata stabilita a 20,91 CNY/kg (circa 2,77 EUR/kg). Inoltre, per determinare un adeguamento a titolo delle differenze fisiche tra i tipi di prodotto direttamente comparabili e i tipi di prodotto senza corrispondenza, la Commissione ha calcolato il rapporto tra il prezzo medio delle vendite all’esportazione di ciascun tipo di prodotto senza corrispondenza e la media lineare del prezzo all’esportazione dei tipi di prodotto direttamente comparabili. Essa ha poi applicato i suddetti rapporti, in percentuale, alla media lineare del valore normale e ha così ottenuto il valore normale di ogni tipo di prodotto senza corrispondenza, adeguato in base alle differenze fisiche. |
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60 |
Ad esempio, il prezzo medio unitario all’esportazione del tipo di prodotto senza corrispondenza recante il numero di controllo del prodotto 0002FF00BN era di 11,83 CNY/kg (circa 1,57 EUR/kg), il che equivale al 73,92 % della media lineare del prezzo all’esportazione dei tipi di prodotto direttamente comparabili. La Commissione ha applicato tale rapporto del 73,92 % alla media lineare del valore normale di detti tipi di prodotto e ha così ottenuto, per il tipo di prodotto senza corrispondenza di cui trattasi, il valore normale, adeguato in base alle differenze fisiche, di 15,46 CNY/kg (circa 2,05 EUR/kg). |
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61 |
La ricorrente ha contestato la validità di tale metodo nell’ambito del procedimento amministrativo precedente l’adozione del regolamento di esecuzione n. 430/2013 nonché dinanzi al Tribunale, nell’ambito del terzo motivo di ricorso del suo ricorso iniziale (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punti 57 e 123). Tuttavia, come è stato ricordato al precedente punto 17, il Tribunale ha accolto la prima censura sollevata nell’ambito del primo motivo, vertente sul rifiuto della Commissione di divulgare i calcoli del valore normale, senza esaminare il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso. Benché, nell’ambito della riapertura del procedimento, la ricorrente abbia ribadito le sue osservazioni, la Commissione non ha riesaminato tale questione, di modo che essa ha proceduto ad un nuovo calcolo del margine di dumping della ricorrente applicando nuovamente il metodo controverso. |
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62 |
Tuttavia, si deve rilevare che, come può essere dedotto dal punto 2.2.3 del documento del 23 dicembre 2016, e, come confermato dalle parti nell’ambito di una risposta scritta a un quesito del Tribunale, ai fini del calcolo del valore normale e del margine di dumping, la Commissione ha individuato, oltre ai tipi di prodotto direttamente comparabili e dei tipi di prodotto senza corrispondenza, una terza categoria di tipi di prodotto, vale a dire i tipi di prodotto «quasi corrispondenti». |
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63 |
A tal proposito, per quanto riguarda la categoria dei tipi di prodotto «quasi corrispondenti», risulta dalle indicazioni del punto 2.2.3 del documento del 23 dicembre 2016 che essa comprende tipi di prodotto venduti dalla ricorrente che si distinguono da quelli direttamente comparabili unicamente per il fatto che la loro superficie non è galvanizzata. Quanto ai tipi di prodotto appartenenti a tale categoria, il loro valore normale è stato adeguato in base al valore normale del tipo di prodotto simile galvanizzato corrispondente. Quando si trattava di un tipo di prodotto con superficie nera (B), il valore normale è stato fissato all’80 % del valore normale del tipo di prodotto simile galvanizzato corrispondente. Per le altre superfici (A, E e M), è stato utilizzato questo stesso valore normale del tipo di prodotto simile galvanizzato, nella sua totalità. |
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64 |
Secondo le informazioni fornite dalle parti nelle loro risposte scritte ai quesiti del Tribunale, la ripartizione dei 1528 tipi di prodotto venduti all’esportazione fra le tre categorie menzionate al precedente punto 62 si presenta come segue. |
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65 |
In primo luogo, 202 tipi di prodotto, che rappresentano il 55 % del volume totale delle esportazioni della ricorrente, sono stati considerati tipi di prodotto direttamente comparabili. Per tali tipi di prodotto il margine di dumping è stato quindi determinato calcolando il valore normale, conformemente alle indicazioni dei considerando 17 e 19 del regolamento di esecuzione n. 430/2013, sulla base delle vendite interne del produttore del paese di riferimento, effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, o sulla base del valore costruito. In secondo luogo, 343 tipi di prodotto, che rappresentano il 17 % di detto volume totale, sono stati considerati tipi di prodotto «quasi corrispondenti», per i quali il margine di dumping è stato determinato adeguando il valore normale in base alla metodologia descritta al precedente punto 63. In terzo luogo, il resto dei tipi di prodotto, ossia 983 tipi di prodotto che rappresentano il 28 % del medesimo volume totale, è stato considerato rientrante nella categoria dei tipi di prodotto senza corrispondenza, per i quali il valore normale è stato calcolato e adeguato conformemente al metodo controverso. |
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Da quanto precede emerge dunque che il metodo controverso è stato applicato ai fini della determinazione del margine di dumping di una parte delle esportazioni della ricorrente che rappresenta tra un quarto e un terzo del loro volume totale, vale a dire una parte non trascurabile di detto volume. Il ricorso a tale metodo può quindi avere un’incidenza significativa sul calcolo del margine di dumping determinato per l’insieme di tali esportazioni. |
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67 |
Occorre esaminare, anzitutto, l’argomento della ricorrente secondo cui il metodo controverso si basa su un postulato, vale a dire che i prezzi all’esportazione della ricorrente riflettono il valore sul mercato delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, che sarebbe contraddittorio rispetto alla conclusione della Commissione secondo cui tali prezzi all’esportazione sono oggetto, almeno in parte, di dumping. |
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68 |
Occorre rilevare che, alla luce delle indicazioni di cui ai precedenti punti da 57 a 59, il metodo controverso può essere descritto come combinazione di due fasi, vale a dire, da un lato, la determinazione del valore normale conformemente al metodo principale previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base (v. precedenti punti 46 e 47) e, dall’altro, l’applicazione di un adeguamento in base alle differenze fisiche, alle condizioni stabilite all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del medesimo regolamento. In definitiva, come risulta da tali indicazioni, la Commissione ha considerato che le differenze tra i prezzi all’esportazione praticati dalla ricorrente per i tipi di prodotto senza corrispondenza e questi stessi prezzi per i tipi di prodotto direttamente comparabili costituivano una stima ragionevole del valore delle differenze fisiche tra tali tipi di prodotto al fine di effettuare un adeguamento del valore normale. |
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69 |
La ricorrente non rimette in discussione, in quanto tale, la legittimità della prima fase di tale metodo, ossia il riferimento al prezzo unitario medio del prodotto simile sul mercato indiano per la determinazione del valore normale, ma soltanto la legittimità della seconda di esse, vale a dire l’utilizzo del rapporto tra il prezzo di ciascun tipo di prodotto senza corrispondenza e il prezzo unitario medio all’esportazione dei tipi di prodotto direttamente comparabili per determinare l’importo dell’adeguamento del valore normale ai fini di un confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
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70 |
È giocoforza constatare che l’argomento della ricorrente si fonda su una premessa corretta. Infatti, un prezzo sul quale può influire un dumping non può costituire la base di una stima ragionevole del valore sul mercato delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, in quanto un tale prezzo può non essere il risultato delle forze che normalmente si esercitano sul mercato. |
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71 |
È per questo motivo che appare paradossale che la Commissione adegui il valore normale di un determinato tipo di prodotto simile utilizzando un valore sul quale ha potenzialmente influito un dumping, mentre mira a stabilire suddetto valore normale in base al suo valore in un paese terzo ad economia di mercato, con l’obiettivo di individuare un prezzo formato in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese esportatore. |
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72 |
Infatti, per definizione, non è possibile per la Commissione presumere che un tale valore, sul quale ha potenzialmente influito un dumping, si sia formato nelle condizioni di un’economia di mercato. Pertanto, in questa fase del procedimento, la Commissione non può escludere che tale valore sia il risultato di una sottovalutazione artificiosa che conduce ad un importo inferiore a quello al quale tale valore sarebbe stato fissato se fosse risultato esclusivamente dalle forze che si esercitano liberamente sul mercato. |
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73 |
Peraltro, è giocoforza constatare che l’utilizzo, a fini di confronto equo, di un adeguamento del valore normale corrispondente ad un importo determinato sulla base dei prezzi all’esportazione di cui la Commissione cerca appunto di stimare la sottovalutazione dovuta al dumping non esprime un approccio coerente. |
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74 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, per poter determinare in modo ragionevole ed oggettivo il margine di dumping, il calcolo del valore normale di un determinato tipo di prodotto deve essere fondato, in linea di principio, su dati indipendenti dai prezzi all’esportazione di cui la Commissione cerca appunto di stimare, mediante la determinazione di detto valore normale, la sottovalutazione di cui sono oggetto. |
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Infatti, il valore normale costituisce il valore di riferimento con il quale viene confrontato il prezzo all’esportazione potenzialmente interessato da un dumping. Tale confronto è falsato se viene introdotto, nel calcolo di un tale valore di riferimento, un elemento costitutivo del prezzo all’esportazione da confrontare. |
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76 |
È vero che la Commissione era legittimata a operare, nel caso di specie, un adeguamento del valore normale, in quanto quest’ultimo era stato determinato sulla base del valore medio unitario dei tipi di prodotto direttamente comparabili sul mercato indiano. Orbene, come esposto dalla Commissione nell’ambito di una risposta scritta a un quesito del Tribunale, l’applicazione uniforme di tale valore medio unitario per la determinazione del valore normale dell’insieme dei tipi di prodotto senza corrispondenza non era appropriata nel caso di specie, poiché essa aveva constatato che la variazione dei prezzi all’esportazione medi dei vari tipi di prodotto senza corrispondenza era significativa, andando da meno di 10 CNY/kg (circa 1,32 EUR/kg) a più di 100 CNY/kg (circa 13,2 EUR/kg). Pertanto, in mancanza di adeguamento, una siffatta applicazione uniforme del valore medio unitario non avrebbe consentito di garantire la comparabilità tra il valore normale e il prezzo all’esportazione di ciascun tipo di prodotto senza corrispondenza. |
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Tuttavia, la Commissione non ha dimostrato che l’utilizzo di un elemento costitutivo dei prezzi all’esportazione dei tipi di prodotto senza corrispondenza, al fine di correggere il valore normale, al quale sono comparati tali prezzi, fosse tale da ristabilire la simmetria tra i suddetti prezzi e il suddetto valore normale, conformemente all’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In particolare, non vi era alcuna indicazione che il rapporto tra il prezzo all’esportazione di ciascun tipo di prodotto senza corrispondenza e il prezzo unitario medio all’esportazione dei tipi di prodotto direttamente comparabili rispecchiasse correttamente il valore delle differenze fisiche tra quest’ultima categoria di tipo di prodotto e il tipo di prodotto senza corrispondenza in questione. |
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78 |
È vero che non si può escludere che, in taluni casi, la differenza tra i prezzi all’esportazione di determinati tipi di prodotto senza corrispondenza specifici e i prezzi all’esportazione dei tipi di prodotto direttamente comparabili corrisponda al valore sul mercato delle peculiarità fisiche che presentano i tipi di prodotto senza corrispondenza in questione. Peraltro, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base non richiede che l’adeguamento rifletta perfettamente tale valore, ma soltanto che esso ne costituisca una stima ragionevole. |
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79 |
Ciò premesso, nel caso di specie il metodo controverso si basa sulla presunzione che tale differenza di prezzo corrisponda al valore sul mercato delle differenze fisiche per l’insieme dei tipi di prodotto senza corrispondenza. |
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80 |
Orbene, come ha rilevato la ricorrente, senza essere contraddetta su questo punto dalla Commissione, tale presunzione implica necessariamente di partire dall’ipotesi che le esportazioni dell’insieme di questi tipi di prodotto siano influenzate da un dumping di livello equivalente a quello constatato per i tipi di prodotto direttamente comparabili. |
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81 |
Infatti, la presunzione secondo cui la differenza di prezzo tra le due categorie di prodotto in questione corrisponde al valore di mercato delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche equivale ad affermare che, se non vi fossero tali differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, i tipi di prodotto senza corrispondenza sarebbero venduti all’esportazione allo stesso prezzo dei tipi di prodotto direttamente comparabili. |
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82 |
Una siffatta presunzione implica quindi, per definizione, che il margine di dumping idoneo a incidere sui prezzi di tali due categorie di tipi di prodotto sia allo stesso livello. Infatti, in caso contrario, le differenze di prezzo esistenti tra le due categorie di tipi di prodotto in questione possono risultare, almeno in parte, dalle differenze di margine di dumping e non possono quindi essere considerate, con sufficiente affidabilità, come rispecchianti soltanto le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche. |
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83 |
Ciò premesso, come la ricorrente sostiene giustamente, quanto al secondo argomento dedotto nell’ambito del presente capo, l’ipotesi di margini di dumping equivalenti per le due categorie di tipi di prodotto in questione non può essere considerata né ragionevole né verificabile. |
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84 |
Infatti, da un lato, tale postulato è difficilmente conciliabile con il ricorso al calcolo del margine di dumping per tipo di prodotto, il quale presuppone, al contrario, che tale margine di dumping possa essere diverso a seconda del tipo di prodotto considerato e che è necessario procedere a tale calcolo per riflettere correttamente l’effettiva entità del dumping praticato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269, punto 54). |
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85 |
Dall’altro lato, la tabella dei calcoli dettagliati del margine di dumping della ricorrente, tipo di prodotto per tipo di prodotto, allegata al documento che la Commissione ha comunicato alla ricorrente il 29 maggio 2017 e trasmesso al Tribunale nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento (in prosieguo: la «tabella del 29 maggio 2017»), non consente di corroborare tale postulato. |
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86 |
Infatti, tale tabella mostra che, per quanto riguarda i tipi di prodotto direttamente comparabili o «quasi corrispondenti», vi è uno scarto particolarmente rilevante tra i margini di dumping, compreso tra valori negativi inferiori al ‑50 % e valori positivi prossimi al 500 %. Orbene, la Commissione non ha fornito alcun elemento idoneo a suffragare l’ipotesi che la situazione sarebbe diversa per quanto riguarda i tipi di prodotto senza corrispondenza. |
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87 |
Del resto, al pari della ricorrente, si deve rilevare che, come illustra la descrizione del metodo controverso di cui al punto 2.2.3 del documento del 23 dicembre 2016 (v. punto 59 supra) e come conferma l’esempio semplificato di tale metodo che figura nel ricorso, l’applicazione di detto metodo dovrebbe sfociare, in linea di principio, in un’aliquota identica per il margine di dumping medio dei tipi di prodotto direttamente comparabili e quello di ciascuno dei tipi di prodotto senza corrispondenza. |
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88 |
Infatti, come ha illustrato la ricorrente, se si parte dall’ipotesi teorica, da un lato, che il valore normale medio e il prezzo all’esportazione medio dei tipi di prodotto direttamente comparabili sono rispettivamente di 13 e di 10 e, dall’altro, che il prezzo all’esportazione di un tipo di prodotto senza corrispondenza è di 7, l’applicazione del metodo della Commissione conduce ad applicare il rapporto tra tale prezzo di 7 e il prezzo all’esportazione medio di 10, cioè un tasso del 70 %, al valore normale medio 13 per ottenere il valore normale, dopo adeguamento, del tipo di prodotto senza corrispondenza di cui trattasi, ossia 9,1. Orbene, come osserva la ricorrente, tale calcolo conduce, nella forma semplificata figurante nel ricorso e non rimessa in discussione dalla Commissione, a un margine di dumping per il tipo di prodotto senza corrispondenza identico al margine di dumping medio dei tipi di prodotto direttamente comparabili, vale a dire, nell’esempio fittizio utilizzato dalla ricorrente, il 30 %. |
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89 |
L’esempio fornito dalla Commissione al punto 2.2.3 del documento del 23 dicembre 2016, basato sulle cifre realmente utilizzate per stabilire il valore normale corretto dei prodotti senza corrispondenza, produce un risultato analogo. |
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90 |
Infatti, come indicato al precedente punto 59, la Commissione ha determinato un prezzo unitario medio del prodotto di cui trattasi all’esportazione di 16 CNY al chilo e un prezzo unitario medio del prodotto simile sul mercato indiano di 20,91 CNY al chilo. Se il margine di dumping medio dei tipi di prodotto direttamente comparabili fosse calcolato unicamente sulla base del confronto tra questi due prezzi, esso sarebbe del 30,7 %. |
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91 |
Come rileva la Commissione, l’applicazione del metodo controverso per determinare il valore normale adeguato del tipo di prodotto senza corrispondenza recante il numero di controllo del prodotto (NCP) 0002FF00BN, il cui prezzo unitario medio all’esportazione era di 11,83 CNY, conduce a un importo di 15,46 CNY. Orbene, è giocoforza constatare che tale calcolo condurrebbe, per il tipo di prodotto senza corrispondenza di cui trattasi, ad un margine di dumping al tasso del 30,7 %, vale a dire lo stesso tasso del margine di dumping medio di cui al precedente punto 90. |
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92 |
È vero che, come risulta da una risposta scritta della Commissione ad un quesito del Tribunale, il calcolo del margine di dumping per ciascun tipo di prodotto nonché per il prodotto considerato nell’insieme è più complesso che negli esempi summenzionati e comporta operazioni supplementari. |
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93 |
Infatti, come afferma la Commissione, per ciascun tipo di prodotto, la differenza tra il prezzo di vendita all’esportazione e il valore normale è moltiplicata per il quantitativo esportato per ottenere l’importo totale del dumping. Tale importo del dumping è quindi rapportato all’importo totale delle esportazioni per ottenere il margine di dumping che si riferisce al tipo di prodotto in questione, margine che viene espresso in percentuale del prezzo costo, assicurazione, nolo (CAF) frontiera dell’Unione, dazio pagato. Come mostra la tabella del 29 maggio 2017, le stesse operazioni sono effettuate per quanto riguarda la determinazione del margine di dumping per l’insieme del prodotto in questione, dopo aggiunta degli importi di dumping di ciascun tipo di prodotto. |
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94 |
Inoltre, come precisato dalla ricorrente nel ricorso, in pratica, per un determinato tipo di prodotto, il prezzo all’esportazione utilizzato nell’ambito del confronto equo tra il valore normale e tale prezzo è il prezzo di quest’ultimo franco fabbrica, mentre il prezzo all’esportazione al quale viene rapportato l’importo di dumping per determinare il margine di dumping di questo tipo di prodotto è un prezzo CAF, vale a dire comprendente tutte le spese di inoltro fino alla frontiera dell’Unione. |
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95 |
Ciò premesso, la tabella del 29 maggio 2017 mostra che tali differenze tra gli esempi semplificati della ricorrente e della Commissione e i calcoli del margine di dumping effettuati in pratica da quest’ultima non hanno modificato significativamente il risultato della metodologia controversa. Infatti, da tale tabella emerge che i margini di dumping calcolati per i 983 tipi di prodotto senza corrispondenza sono compresi in una forbice di valori situata tra il 24 e il 28 %. Orbene, lo scarto esiguo tra tali margini di dumping è senza confronto con quello constatato per i margini di dumping dei tipi di prodotto direttamente comparabili e «quasi corrispondenti» ( 2 ), che, come è stato rilevato al precedente punto 86, è compreso tra valori negativi inferiori al ‑50 % e valori positivi prossimi al 500 %. |
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96 |
Da tutto quanto precede risulta che la Commissione non ha dimostrato di aver proceduto, con il metodo controverso, a una stima ragionevole del valore commerciale delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche tra i tipi di prodotto senza corrispondenza e i tipi di prodotto direttamente comparabili. Essa non ha quindi dimostrato che l’applicazione di tale metodo conduceva a un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione. Peraltro, essa non ha dimostrato che l’adeguamento al valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza al quale essa ha così proceduto preservasse la determinazione ragionevole di tale valore normale, vale a dire una determinazione basata su valori e parametri che possono essere considerati il risultato normale delle forze che si esercitano sul mercato. L’applicazione del metodo controverso errato non è pertanto conforme né all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), né all’articolo 2, paragrafo 10, ab initio e lettera a), del regolamento di base. |
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97 |
Certamente, un errore che vizia il ragionamento dell’autore dell’atto impugnato o il metodo da esso utilizzato non può giustificare l’annullamento di tale atto, se, nelle circostanze peculiari del caso in esame, tale errore non può aver avuto un’influenza determinante quanto all’esito (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 9 luglio 2008, Alitalia/Commissione, T‑301/01, EU:T:2008:262, punto 307, e giurisprudenza ivi citata, e del 15 dicembre 2010, CEAHR/Commissione, T‑427/08, EU:T:2010:517, punto 161). |
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98 |
Tuttavia, è giocoforza constatare che non è quanto avviene nel caso di specie. |
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99 |
Infatti, da un lato, come risulta dal precedente punto 66, tenuto conto della quota non trascurabile del volume delle esportazioni della ricorrente interessata dall’applicazione del metodo controverso, non si può escludere che esso abbia avuto un’incidenza significativa sull’aliquota del margine di dumping della ricorrente, di cui al punto 1 del dispositivo del regolamento impugnato. |
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100 |
Dall’altro lato, la ragionevolezza della stima del valore delle differenze fisiche tra i tipi di prodotto senza corrispondenza e i tipi di prodotto direttamente comparabili e l’equità del confronto al quale ha condotto l’adeguamento fondato su tale stima è sfociata non possono essere valutati alla luce dell’esistenza o meno di metodi alternativi più appropriati. |
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101 |
Infatti, come constatato dalla Corte, dal combinato disposto dei paragrafi 10 e 11 dell’articolo 2 del regolamento di base deriva che il calcolo del margine di dumping deve fondarsi su un confronto equo, mentre non appare in alcun punto di tali disposizioni la nozione di «confronto più equo». In ogni caso, qualora un metodo non possa essere considerato un modo per garantire un confronto equo, non si può sostenere che l’utilizzo di un altro metodo di calcolo del valore normale non avrebbe garantito un confronto più equo (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269, punto 71). Tali considerazioni si applicano, mutatis mutandis, alla nozione di stima ragionevole di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. |
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102 |
Nel caso di specie, invitata dal Tribunale, nell’ambito di un quesito a risposta scritta, a indicare se essa aveva preso in considerazione altri metodi oltre al metodo controverso, per quanto riguarda i tipi di prodotti senza corrispondenza, la Commissione ha indicato che aveva scelto quest’ultimo dopo avere escluso tre possibilità. In primo luogo, tenuto conto dell’elevato numero di tipi di prodotto esportati dalla ricorrente (circa 1500), in particolare di tipi di prodotto senza corrispondenza (quasi 1000), la Commissione ha escluso di procedere a una determinazione individuale del valore normale di ciascun tipo di prodotto senza corrispondenza. In secondo luogo, per le stesse ragioni, la Commissione ha anche ritenuto impossibile identificare i prodotti che presentano somiglianze strette. In terzo luogo, come indicato al precedente punto 76, la Commissione ha altresì escluso la possibilità di applicare un valore normale uniforme per l’insieme dei tipi di prodotto senza corrispondenza, a causa della variazione importante dei prezzi all’esportazione di tali diversi tipi di prodotto. |
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103 |
Inoltre, nell’ambito della medesima risposta scritta e in udienza, la Commissione ha ritenuto che non fosse opportuno fondarsi sui prezzi dei tipi di prodotti che il produttore del paese di riferimento sul mercato indiano distribuiva, ma non produceva esso stesso. Infatti, essa ha affermato di non avere alcuna informazione sui prezzi di tali tipi di prodotto, che era possibile che tali tipi di prodotto, importati dalla Cina, fossero stati oggetto di dumping e che la loro utilizzazione nel caso di specie equivarrebbe, in sostanza, a confrontare le esportazioni cinesi nell’Unione e le esportazioni cinesi verso l’India. Essa ha inoltre fatto valere, in udienza, che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base non le consentiva di applicare, per una parte dei tipi di prodotto interessati, il metodo principale di determinazione del valore normale previsto da tali disposizioni e, per l’altra parte, il metodo sussidiario. Non era quindi possibile, a suo avviso, ricorrere, per i tipi di prodotto senza corrispondenza, ai prezzi dei produttori dell’Unione. Essa ha aggiunto che, nell’ipotesi in cui essa fosse potuta ricorrere ai detti prezzi, le sarebbe stato, in ogni caso, necessario procedere ad adeguamenti a causa del gran numero di tipi di prodotti venduti all’esportazione dalla ricorrente. |
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104 |
Tuttavia, occorre rilevare che, anche nell’ipotesi in cui la Commissione fosse legittimata a ritenere che tutti questi metodi alternativi vuoi sarebbero stati inadeguati o impossibili da attuare, vuoi non avrebbero necessariamente evitato il ricorso ad adeguamenti come quelli applicati in forza del metodo controverso, dal precedente punto 96 risulta che la Commissione non ha dimostrato che l’applicazione del metodo controverso consentisse di giungere a un confronto equo tra il valore normale e i prezzi all’esportazione e preservasse il carattere ragionevole della determinazione di tale valore normale. |
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105 |
In ogni caso, la Commissione non ha dimostrato l’assenza di qualsivoglia possibile metodo alternativo. |
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106 |
A tal riguardo, da un lato, come ha chiarito la Corte, in un caso, come quello di cui trattasi, in cui il produttore del paese di riferimento non fabbrichi né venda un determinato tipo di prodotto, le istituzioni dell’Unione possono decidere di escludere detto tipo di prodotto dalla definizione del «prodotto considerato» oppure costruire il valore normale per tale tipo, in modo da poter prendere in considerazione, in sede di calcolo del margine di dumping, le operazioni di esportazione del medesimo tipo di prodotto (v., per analogia, sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269, punto 70). |
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107 |
Dall’altro lato, supponendo che, nel caso di specie, il gran numero di tipi di prodotto senza corrispondenza abbia reso difficile l’applicazione dell’una o dell’altra di tali soluzioni, si deve rilevare che la Commissione, invitata dal Tribunale a esprimersi in udienza in proposito, non ha dimostrato che essa non sarebbe stata in grado di effettuare scelte metodologiche conformi alle regole applicabili se avesse esaminato in una fase precedente dell’inchiesta antidumping le questioni del calcolo del valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza e degli eventuali adeguamenti necessari. |
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108 |
Infatti, occorre ricordare che, come indicato al precedente punto 57, nel regolamento provvisorio la Commissione aveva inizialmente escluso i tipi di prodotto senza corrispondenza dal calcolo del valore normale, ed è solo dopo aver preso conoscenza delle osservazioni della ricorrente al riguardo che, nell’ambito del regolamento di esecuzione n. 430/2013, le istituzioni hanno deciso di tener conto di tali tipi di prodotto nell’ambito di tale calcolo. |
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109 |
Orbene, le spiegazioni della Commissione in udienza non dimostrano che essa non avrebbe potuto, prima dell’adozione del regolamento provvisorio, prendere in considerazione altri metodi per tener conto dei tipi di prodotto senza corrispondenza nel calcolo del margine di dumping, in quanto essa era in grado di rendersi conto fin da tale fase, alla luce del confronto tra i dati del produttore del paese di riferimento e i dati della ricorrente, che detto produttore del paese di riferimento produceva soltanto un numero limitato di tipi di prodotto venduti all’esportazione dalla ricorrente. |
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110 |
In particolare, la Commissione non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di escludere la possibilità che essa utilizzi, al fine di effettuare una stima ragionevole del valore sul mercato delle differenze fisiche al fine di procedere agli adeguamenti necessari al valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza, i dati di cui disponeva allora per quanto riguarda i prezzi dei produttori nell’Unione (v. considerando 109 del regolamento provvisorio). |
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111 |
Certamente, come ha esposto la Commissione, alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 46 e 47, la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base ostava a che essa utilizzasse, per determinare il valore normale di una parte dei tipi di prodotto interessati, il metodo principale previsto da tali disposizioni e, nel contempo, per l’altra parte, il metodo sussidiario, che include segnatamente la possibilità di ricorrere ai prezzi nell’Unione. Allo stesso modo, la Commissione ha correttamente sostenuto che essa poteva escludere il ricorso al metodo principale solo qualora quest’ultimo non potesse essere applicato. |
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112 |
Tuttavia, il testo dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base non osta a che, una volta ottenuto il valore normale applicando il metodo principale previsto da tali disposizioni, si proceda, nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento, ad un adeguamento di detto valore normale utilizzando prezzi diversi dai prezzi interni del paese di riferimento o dai prezzi all’esportazione a partire da quest’ultimo, purché derivino dalle forze che si esercitano normalmente sul mercato, in particolare dalla pressione concorrenziale. |
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113 |
Orbene, da queste stesse disposizioni risulta che il legislatore non ha escluso che «il prezzo effettivamente pagato o da pagare [nell’Unione] per il prodotto simile, debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto», possa servire, a determinate condizioni, da base equa per la determinazione del valore normale. A maggior ragione, non sembra quindi escluso che, ai fini del confronto equo, una stima ragionevole del valore sul mercato delle differenze fisiche possa essere costituita, in mancanza di altri dati disponibili, dalla differenza tra il prezzo del tipo di prodotto senza corrispondenza in questione e il prezzo medio del tipo di prodotto direttamente comparabile presso uno o più produttori dell’Unione. |
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114 |
Da tutto quanto precede risulta che la prima parte del terzo motivo di ricorso è fondata ed è tale da comportare l’annullamento del regolamento impugnato. |
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115 |
Tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione. |
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116 |
Infatti, in primo luogo, contrariamente a quanto da essa sostenuto, la Commissione non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base determinando il valore commerciale delle differenze fisiche tra i tipi di prodotto considerati in base al prezzo all’esportazione dei tipi di prodotto senza corrispondenza, che, secondo il suo argomento, è il prezzo pagato nell’Unione per tale bene dal primo cliente indipendente. |
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117 |
A tal riguardo, secondo la Commissione, la presunzione che il valore commerciale di un bene si rifletta sul prezzo pagato dal primo cliente indipendente è confermato dalla definizione della nozione di valore commerciale ai sensi delle norme internazionali in materia di valutazione definite dall’IVSC. Infatti, secondo tale definizione, il valore commerciale è «l’importo stimato al quale un bene dovrebbe scambiarsi alla data della valutazione tra un venditore e un acquirente consenzienti nell’ambito di un’operazione regolare, dopo un’immissione in commercio di una durata adeguata in cui le parti hanno agito ognuna consapevolmente, prudentemente e senza coercizione». |
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118 |
Orbene, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 70 a 75, il fatto che il prezzo all’esportazione dei tipi di prodotto senza corrispondenza costituisca il prezzo pagato dal primo cliente indipendente nell’Unione non può, evidentemente, essere sufficiente affinché esso possa essere considerato come una stima ragionevole del valore sul mercato. Infatti, alla luce dell’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e paragrafo 10, del regolamento di base, tale nozione non implica soltanto che il prezzo in questione venga pagato da un cliente indipendente nell’ambito di un’operazione regolare quale definita dall’IVSC. Deve inoltre essere possibile assicurarsi che tale prezzo sia il risultato normale delle forze che si esercitano sul mercato. Orbene, ciò non può verificarsi nel caso di specie, dal momento che su detto prezzo può influire un dumping. |
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119 |
In secondo luogo, l’argomento della Commissione secondo cui l’applicazione del metodo controverso ha avuto l’effetto di ridurre il margine di dumping della ricorrente non è pertinente. Infatti, supponendo che ciò sia vero, occorre rilevare che tale metodo è stato applicato al 28 % del volume delle esportazioni della ricorrente, vale a dire una quota significativa di queste ultime. Nulla consente quindi di escludere che, qualora la stima del valore commerciale delle differenze fisiche tra il tipo di prodotto simile e i tipi di prodotto senza corrispondenza fosse stata fondata su un metodo ragionevole e conforme alle disposizioni applicabili, tale margine di dumping sarebbe stato ridotto in misura ancor maggiore. |
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120 |
In terzo luogo, non può essere accolto l’argomento della Commissione secondo cui, in sostanza, la legittimità del metodo controverso deve essere valutata unicamente alla luce dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, e non dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), o paragrafo 11, di tale regolamento, per il fatto che tale metodo è unicamente relativo alla fase del confronto equo. |
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Infatti, da un lato, l’adeguamento del valore normale effettuato in applicazione del metodo controverso ha, per definizione, un’incidenza sul livello al quale tale valore normale è stato determinato e, di conseguenza, sulla determinazione del margine di dumping. Di conseguenza, se l’applicazione di tale metodo ha l’effetto di portare a una determinazione di tali due parametri che non è conforme o agli obiettivi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, o a quelli dell’articolo 2, paragrafo 11, del medesimo regolamento, può, anzi deve, essere constatata dal giudice dell’Unione una violazione di tali disposizioni. |
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122 |
Dall’altro lato, in ogni caso la ricorrente ha invocato una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, ab initio e lettera a), del regolamento di base. Orbene, come è stato esposto al precedente punto 77, la Commissione non ha dimostrato che, applicando il metodo controverso, essa aveva ripristinato la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione dei tipi di prodotto senza corrispondenza. |
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123 |
In quarto luogo, l’argomento della Commissione, secondo il quale, nell’ambito del metodo principale previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, essa non aveva l’obbligo di basarsi su una «base equa», ai sensi del metodo sussidiario previsto da tale articolo, è manifestamente non pertinente. Infatti, come la Corte ha constatato, il riferimento, nell’ambito delle disposizioni di tale articolo relative al metodo sussidiario, a «qualsiasi altra base equa», implica a fortiori che, nell’ambito del metodo principale, la base su cui la Commissione determina il valore normale deve essere equa (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, punto 25). Inoltre, come è stato più volte rilevato, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), esige che la stima del valore sul mercato delle differenze fisiche utilizzata ai fini del confronto equo sia ragionevole. |
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124 |
In quinto luogo, la Commissione non può fa valere che essa ha applicato il metodo controverso in seguito alla domanda della ricorrente riguardante la presa in considerazione, nell’ambito del margine di dumping, delle operazioni di esportazione relative ai tipi di prodotto senza corrispondenza. |
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125 |
Infatti, da un lato, come è stato ricordato ai precedenti punti 57 e 108, nel regolamento provvisorio la Commissione aveva escluso puramente e semplicemente tali operazioni dal calcolo del margine di dumping. Orbene, come ricorda la ricorrente nell’ambito della seconda parte del presente motivo di ricorso, una siffatta esclusione contravviene, secondo la Corte, all’obiettivo dei diversi metodi di calcolo del margine di dumping, che è, conformemente all’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, quello di valutare correttamente il margine di dumping. Così, secondo la Corte, il corollario di una siffatta esclusione è l’impossibilità per la Commissione di quantificare l’incidenza che tali operazioni possono avere su detto calcolo, cosicché essa non può assicurarsi che il margine di dumping calcolato rifletta tale valutazione (sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269, punto 55). |
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126 |
Dall’altro, come giustamente esposto dalla ricorrente in udienza, essa ha soltanto chiesto alla Commissione di tener conto delle operazioni relative ai tipi di prodotto senza corrispondenza per la determinazione del valore normale. Per contro, essa non le ha affatto chiesto di utilizzare il metodo controverso per calcolare il valore normale di tali tipi di prodotto. Al contrario, come risulta dall’esame, da parte del Tribunale, della terza censura sollevata nell’ambito del primo motivo del ricorso iniziale, prima dell’adozione del regolamento di esecuzione n. 430/2013, la ricorrente si era opposta all’adozione di tale metodo e aveva perfino proposto di utilizzare un metodo alternativo (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 123). |
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127 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la prima parte del terzo motivo dev’essere accolta. |
3. Sulla seconda parte, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, adottando un metodo che conduce all’esclusione di fatto delle operazioni relative ai tipi di prodotto senza corrispondenza
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128 |
La ricorrente sostiene che, adottando un metodo che conduce a una presunzione di dumping per i tipi di prodotto senza corrispondenza del medesimo livello dei prodotti direttamente comparabili, il margine di dumping infine ottenuto non permette di valutare correttamente il margine di dumping praticato, in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Essa afferma che tale metodo conduce all’esclusione di fatto delle transazioni relative a tali tipi di prodotto e si basa sulla presunzione erronea che tali operazioni non hanno avuto alcun impatto reale sul margine di dumping globale. Nella replica, essa afferma che la posizione della Commissione, riguardo a tale questione, è in contraddizione con la sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269). |
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129 |
Da un lato, la Commissione ribatte che nessun tipo di prodotto è stato escluso. Dall’altro lato, la Commissione sostiene che, in ogni caso, anche qualora si accertasse che il metodo applicato ha escluso di fatto i tipi di prodotto senza corrispondenza, tale metodo non costituirebbe una violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in quanto dalla giurisprudenza e dall’articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping risulta che le operazioni all’esportazione non comparabili possono essere escluse al fine di garantire un confronto equo. |
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130 |
A tal riguardo, da un lato, occorre anzitutto rilevare che, poiché la presente parte si basa sul postulato secondo cui il metodo controverso avrebbe indotto la Commissione a escludere di fatto le operazioni relative ai tipi di prodotto senza corrispondenza, essa non può che essere respinta. |
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131 |
Infatti, anche se il metodo controverso ha indotto la Commissione a calcolare per tutti questi tipi di prodotto un margine di dumping identico o quanto meno molto simile, ciò non toglie che la presa in considerazione di tali tipi di prodotto ha avuto un impatto sul margine di dumping globale. A tal riguardo, occorre ricordare che, come è stato esposto al precedente punto 93, per ottenere il margine di dumping globale, la Commissione somma gli importi del dumping ottenuti per ciascun tipo di prodotto e ottiene quindi l’importo totale del dumping per il prodotto in esame nella sua totalità, che essa mette poi in rapporto con l’importo totale delle operazioni di esportazione realizzate dalla ricorrente. Di conseguenza, anche se corrispondessero, per ciascuno di loro, a un margine di dumping identico o molto simile, gli importi di dumping ottenuti per i tipi di prodotto senza corrispondenza, che sono stati sommati agli importi di dumping degli altri tipi di prodotto, hanno necessariamente avuto un impatto sul margine di dumping globale. Non è escluso che, come sostiene la Commissione, il metodo controverso abbia persino contribuito a far diminuire il livello di tale margine di dumping globale. |
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132 |
Tuttavia, dall’altro lato, considerato che la presente parte equivale a sostenere che il metodo controverso è contrario all’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, nella misura in cui il risultato dell’applicazione di tale metodo non consente di valutare correttamente il margine di dumping, essa, sulla base del ragionamento esposto ai precedenti punti da 83 a 86, deve essere accolta. |
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133 |
Da tutto quanto precede risulta che il terzo motivo di ricorso deve essere accolto quanto a entrambe le sue parti, cosicché il regolamento impugnato deve essere annullato. Non è quindi necessario, in linea di principio, procedere all’esame degli altri motivi di ricorso. [omissis] |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Gratsias Labucka Ulloa Rubio Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2019 Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
( 2 ) Rettifica da riportare nella versione integrale della sentenza.