Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 – BEI / Siria

(causa T‑541/17)

«Clausola compromissoria – Accordo di prestito “Electricity Transmission Project” n. 20868 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»

1. 

Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria

(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)

(v. punti 16, 17)

2. 

Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Surrogazione dell’Unione nei diritti della Banca – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità – Ricorso proposto dalla Banca a proprio nome – Irricevibilità – Carenza di interesse ad agire

(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)

(v. punti 21‑30)

3. 

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere, nell’ambito di un accordo di prestito, la condanna al pagamento di eventuali rate in scadenza e ancora insolute dopo la data del ricorso – Circostanze ipotetiche non ancora verificatesi – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

(v. punti 32‑36)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Electricity Transmission Project» n. 20868, maggiorate degli interessi di mora.

Dispositivo

1) 

La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di 38934400,51 euro e di 3383971,66 franchi svizzeri (CHF).

2) 

Dette somme sono produttive di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito «Electricity Transmission Project» n. 20868, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 14 dicembre 2000 e modificato il 20 dicembre 2004, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento.

3) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) 

La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.