Causa T‑458/17

Harry Shindler e a.

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Accordo volto a definire le modalità del recesso – Articolo 50 TUE – Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio dei negoziati con il Regno Unito per concludere tale accordo – Cittadini del Regno Unito che risiedono in un altro Stato membro dell’Unione – Atto preparatorio – Atto non impugnabile – Insussistenza di un’incidenza diretta – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 26 novembre 2018

  1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente – Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio dei negoziati con uno Stato membro ai fini della conclusione di un accordo relativo al recesso di quest’ultimo dall’Unione – Ricorso di cittadini dello Stato membro interessato – Assenza di effetti giuridici vincolanti sui ricorrenti – Irricevibilità

    (Art. 50 TUE; artt. 218, §§ 3 e 11, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

  2. Stati membri – Recesso dall’Unione europea – Decisione di uno Stato membro di avviare la procedura di recesso – Unilateralità – Verifica da parte del Consiglio del rispetto delle regole costituzionali dello Stato membro interessato – Esclusione

    (Art. 50 TUE)

  3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando la violazione del principio di democrazia – Insussistenza

    (Art. 2 TUE; art. 263, comma 4, TFUE)

  4. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza

    (Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

  1.  Qualora un ricorso di annullamento sia proposto da ricorrenti non privilegiati avverso un atto di cui essi non sono destinatari, tanto il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato devono essere idonei ad incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica, quanto la condizione secondo cui l’atto oggetto del ricorso riguardi direttamente una persona fisica o giuridica, come previsto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, presuppongono che la decisione impugnata produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

    Deve essere respinto in quanto irricevibile un ricorso proposto dai cittadini di uno Stato membro contro una decisione emanata dal Consiglio, sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 50, paragrafo 2, terza frase, TUE in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 3, TFUE, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati con tale Stato membro per concludere un accordo volto a definire le modalità del recesso di quest’ultimo dall’Unione e dall’Euratom. Infatti, tale decisione non incide sui diritti dei ricorrenti, i quali beneficiano degli stessi diritti prima e dopo tale decisione. Quanto ai diritti dei cittadini di tale Stato membro nell’Unione a 27 a decorrere dalla data di recesso, tale decisione costituisce unicamente un atto preparatorio dell’accordo finale, la cui conclusione è solo eventuale e dovrebbe formare oggetto di un’ulteriore decisione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. L’eventuale annullamento della decisione impugnata risulterebbe quindi privo di effetti sulla situazione giuridica dei cittadini dello Stato membro interessato, in particolare di quelli che risiedono in un altro Stato membro dell’Unione e non hanno goduto del diritto di voto in occasione del referendum sulla permanenza di tale Stato membro nell’Unione e delle elezioni generali di tale Stato. Esso non comporterebbe l’annullamento dell’atto di notifica dell’intenzione di recedere, né la sospensione del termine di due anni stabilito dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. I diritti dei ricorrenti rimarrebbero immutati.

    Al riguardo, sebbene la situazione giuridica dei ricorrenti possa subire un pregiudizio in occasione del recesso dello Stato membro interessato dall’Unione, segnatamente per quel che riguarda la loro qualità di cittadini dell’Unione – e a prescindere dal fatto che un accordo di recesso possa o meno essere concluso – tale eventuale pregiudizio dei loro diritti, di cui del resto al momento non è possibile valutare la consistenza o la portata, non discende dalla decisione impugnata. Peraltro, la circostanza che il Consiglio non si sia avvalso della facoltà, prevista dall’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, di chiedere il parere della Corte sulla compatibilità con i trattati del previsto accordo, o abbia violato il principio di leale cooperazione, non può condurre ad escludere le condizioni di ricevibilità espressamente previste dall’articolo 263 TFUE.

    (v. punti 31, 33, 35, 45‑47, 69, 78)

  2.  Dalla formulazione dell’articolo 50 TUE si desume che la possibilità per uno Stato membro di recedere dall’Unione poggia su una decisione unilaterale di quest’ultimo, presa conformemente alle proprie norme costituzionali. In proposito, sebbene l’articolo 50, paragrafo 1, TUE disponga che la decisione con cui uno Stato membro decide di recedere dall’Unione è adottata conformemente alle proprie norme costituzionali, ciò non significa che la decisione di recesso comporti, da parte delle istituzioni dell’Unione, una decisione di accettazione con cui tali istituzioni verifichino l’osservanza delle citate norme da parte dello Stato interessato. In effetti, una siffatta decisione di accettazione da parte del Consiglio o di qualsiasi altra istituzione dell’Unione non è necessaria e non è prevista dall’articolo 50 TUE.

    Pertanto, non si può fondatamente sostenere che la decisione del Consiglio, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati con uno Stato membro ai fini di un accordo volto a definire le modalità di recesso di quest’ultimo dall’Unione e dall’Euratom equivalga a un atto implicito con cui il Consiglio avrebbe accettato l’atto di notifica dell’intenzione di recedere né che tale decisione abbia ratificato l’uscita di detto Stato membro dall’Unione al termine dei due anni previsti dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

    (v. punti 56, 58, 60)

  3.  Non si può sostenere fondatamente che il ricorso deve essere dichiarato ricevibile perché la decisione impugnata è stata emanata in violazione del principio di democrazia. Un ragionamento del genere, infatti, equivarrebbe ad inferire la ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE dall’eventuale illegittimità dell’atto impugnato. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che la gravità dell’asserita violazione dell’istituzione di cui trattasi o la rilevanza del pregiudizio che ne deriverebbe riguardo al rispetto dei diritti fondamentali non consente di eludere l’applicazione delle eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico previste dal Trattato FUE.

    (v. punto 70)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 76)