Causa T‑440/17

Arca Capital Bohemia a.s.

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un procedimento di controllo degli aiuti di Stato – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali dei terzi – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di riservatezza – Obbligo di procedere a un esame concreto ed individuale – Interesse pubblico prevalente»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 dicembre 2018

  1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto

    (Art. 263 TFUE)

  2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Decisione di rigetto di una domanda iniziale di accesso a documenti di un’istituzione – Esclusione – Eccezioni

    (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 7, § 1)

  3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Applicazione ai documenti rientranti in una categoria cui si applica una presunzione generale di diniego di accesso – Esclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6)

  4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti – Inversione di tale presunzione – Obbligo di far valere circostanze tali da dimostrare la sussistenza di un interesse superiore prevalente sulle ragioni che giustificano il diniego di accesso

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

  5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo – Mantenimento della presunzione dopo la conclusione del procedimento

    (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 30)

  6. Istituzioni dell’Unione europea – Obblighi – Rispetto del segreto professionale – Portata

    (Artt. 108 e 339 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589; comunicazione della Commissione 2003/C 297/03, considerando 10 e 11)

  7. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)

  8. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Nozione – Interessi attinenti al controllo della gestione dei fondi pubblici e dei procedimenti di privatizzazione nonché alla stabilità del settore bancario di uno Stato membro – Riesame delle valutazioni della Commissione nel contesto di una decisione in materia di aiuti di Stato – Esclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino)

  9. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico alla divulgazione dei documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

  10. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Nozione – Interesse particolare del richiedente – Esclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 15, 16)

  2.  La risposta a una domanda iniziale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, costituisce solo una prima presa di posizione, in linea di principio non impugnabile, in quanto non produce effetti giuridici, in assenza di circostanze eccezionali. La situazione è diversa, segnatamente, quando la risposta alla domanda iniziale è inficiata da un vizio di forma per aver omesso di informare la ricorrente del suo diritto di presentare una domanda di conferma o qualora un’istituzione prenda posizione in modo definitivo mediante una risposta a una domanda iniziale.

    (v. punti 19, 20)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 31‑33)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35‑37, 56, 60, 61, 72)

  5.  Ai fini dell’interpretazione dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si deve riconoscere l’esistenza della presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo relativo al controllo degli aiuti di Stato, in linea di principio, arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese interessate da tale procedimento.

    Infatti, il diritto di consultare il fascicolo amministrativo nell’ambito di un procedimento di controllo avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e il diritto di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 sono giuridicamente distinti, ma è vero pure che essi portano ad una situazione analoga da un punto di vista funzionale. Indipendentemente dal fondamento giuridico in base al quale è concesso, l’accesso al fascicolo consente agli interessati di ottenere tutte le osservazioni e i documenti presentati alla Commissione. Al riguardo, la normativa che disciplina il procedimento di controllo degli aiuti di Stato prevede norme rigorose in merito al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili ottenute o dimostrate nell’ambito di un siffatto procedimento. Infatti, l’articolo 30 del regolamento 2015/1589, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, richiede che le informazioni raccolte in applicazione di tale regolamento e coperte dal segreto professionale non siano divulgate.

    In tali condizioni, un accesso generalizzato, sulla base del regolamento n. 1049/2001, ai documenti afferenti al fascicolo amministrativo relativo al procedimento di controllo degli aiuti di Stato sarebbe tale da porre in pericolo l’equilibrio che il legislatore dell’Unione ha voluto garantire, nel regolamento 2015/1589, tra l’obbligo per lo Stato membro interessato e, se del caso, la volontà di terzi di comunicare alla Commissione informazioni commerciali eventualmente sensibili al fine di consentire a quest’ultima di valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, da un lato, e la garanzia di una tutela rafforzata collegata, in forza del segreto professionale e del segreto commerciale, alle informazioni trasmesse a tale titolo alla Commissione, dall’altro. Se persone diverse dallo Stato membro interessato dal procedimento di controllo di un aiuto di Stato, che è l’unico ad essere abilitato dalla normativa sugli aiuti di Stato ad accedere al fascicolo di tale procedimento, fossero in grado di accedere ai documenti sulla base del regolamento n. 1049/2001, il regime istituito da tale normativa sarebbe messo in discussione.

    Tale conclusione si impone indipendentemente dalla questione se la domanda di accesso riguardi un procedimento già concluso o un procedimento pendente. Infatti, tenuto conto degli interessi tutelati nell’ambito di un procedimento relativo al controllo degli aiuti di Stato, la pubblicazione delle informazioni sensibili riguardanti le attività economiche delle imprese interessate da tale procedimento, segnatamente il beneficiario dell’aiuto, può arrecare pregiudizio ai loro interessi commerciali indipendentemente dal fatto che il procedimento di applicazione dell’articolo 108 TFUE sia già concluso.

    (v. punti 41, 42, 44‑46, 48)

  6.  Le informazioni coperte dal segreto professionale possono essere tanto informazioni riservate quanto segreti d’impresa. Come risulta dai considerando 10 e 11 della comunicazione della Commissione relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, i segreti d’impresa nei fascicoli relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato, che riguardano, in primo luogo, il beneficiario dell’aiuto, ma anche un terzo possono riguardare, segnatamente, i metodi di valutazione dei costi di produzione e distribuzione, i segreti di fabbricazione e i metodi di fabbricazione, le fonti di approvvigionamento, le quantità prodotte e vendute, le quote di mercato, gli archivi dei clienti e dei distributori, le strategie commerciali, la struttura del costo di produzione, la politica delle vendite e le informazioni relative all’organizzazione interna dell’impresa.

    Tali informazioni, che non fanno parte del dominio pubblico, potrebbero essere utilizzate proficuamente da altre imprese se fossero divulgate poiché procurano all’impresa che le possiede un vantaggio economico, strategico o organizzativo e strutturale. Una siffatta divulgazione è quindi idonea ad arrecare pregiudizio agli interessi commerciali del beneficiario dell’aiuto o di un terzo nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato. Poiché tali informazioni sono state raccolte in applicazione del regolamento 2015/1589, recante modalità di applicazione dell’articolo 108, esse sono quindi coperte dal segreto professionale.

    (v. punti 53, 54)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 63)

  8.  Incombe a chi fa valere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, invocare in modo concreto le circostanze che giustificano la divulgazione dei documenti interessati.

    Nel caso di documenti che si inscrivono nel contesto di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato che ha condotto a una decisione con cui la Commissione ha constatato la compatibilità con il mercato interno di aiuti concessi nell’ambito della privatizzazione e della ristrutturazione delle banche nazionali, il richiedente non può dedurre validamente l’esistenza di un interesse attinente al controllo della gestione dei fondi pubblici e al controllo dei procedimenti di privatizzazione, nonché di quello che sarebbe derivato da una minaccia potenziale gravante sulla stabilità del settore bancario nello Stato membro interessato a motivo di un’asserita illegittimità delle operazioni di privatizzazione di una banca nazionale. Infatti, il richiedente non può, nell’ambito di un procedimento dinanzi al giudice dell’Unione relativo alla decisione di diniego d’accesso ai documenti richiesti, rimettere in discussione le valutazioni della Commissione riguardo alla compatibilità dell’aiuto mediante affermazioni relative a eventuali illegittimità delle misure adottate dallo Stato membro interessato. Non incombe al richiedente né al giudice dell’Unione interrogarsi su quest’ultima.

    Invece, se i procedimenti nazionali, segnatamente quelli vertenti sulle irregolarità commesse da determinate persone implicate nelle operazioni di privatizzazione di una banca nazionale, sono in corso, è nell’ambito di tali procedimenti che la tutela dell’interesse pubblico relativo al controllo di gestione dei fondi pubblici da parte degli organismi dello Stato potrebbe essere garantita. L’accesso ai documenti richiesto dalla ricorrente non può quindi non rientrare nel suo eventuale interesse privato a sostenere le proprie convinzioni attinenti all’illegittimità delle condotte degli organismi dello Stato membro interessato e, se del caso, a dimostrarle, nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali che essa ha avviato, o a denunciare pubblicamente gli eventuali errori commessi nell’ambito di tali procedimenti.

    (v. punti 73, 79‑81)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 76)

  10.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 82‑84)