Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 settembre 2018 – Eduard Meier/EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

(Causa T‑418/17)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo Safari Club – Marchio nazionale figurativo anteriore WS Walk Safari – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 17, 18)

2. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio anteriore costituito da un marchio dell’Unione europea – Diniego di registrazione in presenza di un impedimento alla registrazione relativo, ancorché limitato ad una parte dell’Unione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 19)

3. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Determinazione della o delle componenti dominanti

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 22, 24-26, 39)

4. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 23, 36)

5. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Elementi di un marchio aventi carattere descrittivo

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 27)

6. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo Safari Club e marchio figurativo WS Walk Safari

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 37, 45, 46, 50, 53, 54, 60-66)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2017 (procedimento R 1158/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il Calzaturificio Elisabet e la Eduard Meier.

Dispositivo

1) 

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 maggio 2017 (procedimento R 1158/2016-4) è annullata, nella parte in cui ha accolto l’opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo Safari Club per i prodotti «carnieri», «vestiti per la caccia, vestiti e scarpe da caccia».

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

Ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese.