Causa T‑380/17

HeidelbergCement AG
e
Schwenk Zement KG

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2020

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato del cemento grigio in Croazia – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Imprese interessate – Mercato rilevante – Parte sostanziale del mercato interno – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Impegni – Diritti della difesa – Parziale rinvio alle autorità nazionali»

  1. Concentrazioni tra imprese – Concentrazione di dimensione comunitaria – Criteri di valutazione – Fatturato delle imprese interessate – Impresa interessata – Nozione – Acquisizione del controllo di una società da parte di un’impresa comune – Presa in considerazione delle società madri in quanto imprese interessate – Presupposti – Società madri che costituiscono le reali artefici dell’operazione di concentrazione – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 1, § 2; comunicazione della Commissione 2008/C 95/01, punti 145-147)

    (v. punti 98, 99, 105-126, 130-136, 149-151)

  2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Ricorso a nozioni giuridiche indeterminate che devono essere interpretate e applicate dall’amministrazione – Ammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 1, § 2; comunicazione della Commissione 2008/C 95/01, punti 145-147)

    (v. punti 130-136)

  3. Concentrazioni tra imprese – Concentrazione di dimensione comunitaria – Criteri di valutazione – Fatturato delle imprese interessate – Impresa interessata – Nozione – Acquisizione del controllo di una società da parte di un’impresa comune – Presa in considerazione delle società madri in quanto imprese interessate – Presupposti – Società madri che costituiscono le reali artefici dell’operazione di concentrazione – Elementi di prova – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Presa in considerazione della comunicazione consolidata sulla competenza

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 1, § 2; comunicazione della Commissione 2008/C 95/01, punti 145-147)

    (v. punti 153-160, 167-174, 180, 198, 202-206, 234, 253, 255-258, 260-270, 279-281)

  4. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Delimitazione geografica

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004; comunicazione della Commissione 97/C 372/03)

    (v. punti 293-343)

  5. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Ostacolo alla concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno – Criteri

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2, § 3)

    (v. punti 347-358)

  6. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Criteri

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2, § 3)

    (v. punti 366, 405, 431, 450, 499, 524, 528, 568, 569)

  7. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Impegni che autorizzano l’accesso alle infrastrutture e alle reti

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004; comunicazione della Commissione 2008/C 267/01, punto 63)

    (v. punti 580-586)

  8. Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto delle imprese di essere ascoltate – Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

    (v. punti 633-635; 665-668, 693)

  9. Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Documenti disponibili al momento dell’adozione della comunicazione degli addebiti ma non inclusi in essa – Ammissibilità come mezzo di prova – Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 18, § 1)

    (v. punto 636)

  10. Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Regime linguistico – Verbali di conversazioni telefoniche della Commissione con clienti e concorrenti delle imprese interessate – Accesso ai verbali in lingua originale – Ammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

    (v. punti 650-664)

  11. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Decisione di rinvio dell’esame di un’operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Rinvio parziale limitato alla valutazione degli effetti dell’operazione di concentrazione sui mercati di cui trattasi in uno Stato membro – Conseguenze

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 4, § 4)

    (v. punti 684-689)

Sintesi

Il 5 settembre 2016, la HeidelbergCement AG e la Schwenk Zement KG (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») hanno notificato alla Commissione europea un progetto di concentrazione consistente nell’acquisizione, per il tramite della loro impresa comune Duna-Dráva Cement Kft. (in prosieguo: la «DDC»), del controllo delle società Cemex Hungária Építőanyagok Kft. e Cemex Hrvatska d.d. (in prosieguo, congiuntamente: le «società oggetto dell’operazione»). Tutte queste società operano nel settore dei materiali da costruzione.

Dopo aver avviato il procedimento di esame approfondito, la Commissione ha dichiarato l’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno ( 1 ). Nella sua decisione, la Commissione ha fatto riferimento a considerazioni relative, in particolare, alla dimensione comunitaria dell’operazione, al mercato di cui trattasi, agli effetti della concentrazione in materia di concorrenza e agli impegni delle partecipanti alla concentrazione. Per affermare, più in particolare, la dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione, la Commissione ha preso in considerazione i fatturati delle ricorrenti, che ammontano a più di EUR 250 milioni nell’Unione europea, con la motivazione che queste ultime costituivano le reali artefici dell’operazione di concentrazione.

A sostegno del loro ricorso di annullamento proposto contro tale decisione, le ricorrenti hanno contestato, in particolare, la valutazione della dimensione comunitaria della concentrazione notificata. Al riguardo, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni ( 2 ) richiede, in particolare, che almeno due imprese interessate raggiungano individualmente nell’Unione un fatturato di almeno EUR 250 milioni. Orbene, riferendosi ai fatturati delle ricorrenti per affermare la dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione condotta dalla loro impresa comune DDC, la Commissione avrebbe travisato la portata di tale disposizione.

Tale ricorso è respinto dal Tribunale che, in tale contesto, fornisce precisazioni alla nozione di «impresa interessata» il cui fatturato può essere preso in considerazione al fine di accertare la dimensione comunitaria di un’operazione di concentrazione.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale ricorda che, sebbene il regolamento CE sulle concentrazioni non fornisca la definizione della nozione di «impresa interessata» ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, l’interpretazione di tale nozione è oggetto dei paragrafi da 145 a 147 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza ( 3 ). Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, né tali paragrafi, né il principio della certezza del diritto, né il regolamento CE sulle concentrazioni ostano, tuttavia, a che, ai fini della valutazione della dimensione comunitaria di una concentrazione attuata da un’impresa comune, la Commissione qualifichi le società madri come imprese interessate allorché esse costituiscono le reali artefici dell’operazione.

Al riguardo, il Tribunale osserva, in primo luogo, che, per garantire l’efficacia del controllo delle concentrazioni, è necessario tener conto della realtà economica delle reali artefici della concentrazione, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto specifiche di ogni fattispecie. Pertanto, l’individuazione delle imprese interessate è necessariamente legata al modo in cui il processo di acquisizione è stato avviato, organizzato e finanziato in ogni singolo caso.

Per quanto riguarda l’interpretazione del punto 147 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza, il Tribunale precisa, inoltre, che esso contempla due ipotesi in cui talune società madri possono essere qualificate come imprese interessate ai fini della valutazione della dimensione comunitaria di una concentrazione attuata dalla loro impresa comune. Nella prima ipotesi, l’impresa comune è utilizzata come mero veicolo. Nella seconda, le società controllanti sono le reali artefici dell’operazione. Nel caso di specie, la Commissione aveva ritenuto che l’operazione rientrasse nella seconda ipotesi.

In secondo luogo, il Tribunale giudica che né la comunicazione consolidata sui criteri di competenza di per sé, né la sua attuazione da parte della Commissione nella fattispecie abbiano generato una ambiguità contrastante con il principio della certezza del diritto. Secondo il Tribunale, i paragrafi da 145 a 147 della comunicazione consolidata sulla competenza non lanciano segnali contraddittori circa l’approccio utilizzato dalla Commissione per individuare le imprese interessate da un’operazione di concentrazione. Inoltre, i partecipanti di una concentrazione, in quanto operatori economici diligenti hanno sempre la facoltà di avvalersi, se necessario, di consulenti esperti o di prendere contatto con i servizi della Commissione per ottenere orientamenti informali sulle imprese interessate dall’operazione.

In terzo luogo, il Tribunale precisa che, ai fini della valutazione della dimensione comunitaria di un’operazione di concentrazione, non è necessario che le imprese interessate il cui fatturato superi le soglie previste si collochino da una parte e dall’altra dell’operazione. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) sulle concentrazioni richiede che almeno due imprese interessate raggiungano individualmente un fatturato nell’Unione di almeno EUR 250 milioni e non che si debba trattare dell’acquirente e dell’impresa oggetto dell’operazione.


( 1 ) Decisione C(2017) 1650 final, del 5 aprile 2017 (caso M.7878 - HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento CE sulle concentrazioni»).

( 3 ) Comunicazione consolidata sui criteri di competenza in applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2008, C 95, pag. 1, e rettifica in GU 2009, C 43, pag. 10) (in prosieguo: la «comunicazione consolidata sulla competenza»).