Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 novembre 2018 – Louis Vuitton Malletier / EUIPO – Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)
(causa T‑372/17)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo LV POWER ENERGY DRINK Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore LV – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) – Decisioni anteriori dell’EUIPO che riconoscono la notorietà di un marchio anteriore»
1. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 22) |
2. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore – Pubblico di riferimento (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 23) |
3. |
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punti 28, 29) |
4. |
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 41, § 2; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1a frase) (v. punti 30, 31) |
5. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 57, 105, 106) |
6. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 1, b), e 5] (v. punti 66‑68) |
7. |
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Marchi figurativi LV POWER ENERGY DRINK e LV [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)] (v. punti 88, 100, 112, 113) |
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2017 (procedimento R 906/2016‑4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Louis Vuitton Malletier e la Bee-Fee Group.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2017 (procedimento R 906/2016‑4) è annullata. |
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier. |
3) |
La Bee-Fee Group Ltd sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier. |