Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 novembre 2018 – Louis Vuitton Malletier / EUIPO – Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)

(causa T‑372/17)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo LV POWER ENERGY DRINK Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore LV – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) – Decisioni anteriori dell’EUIPO che riconoscono la notorietà di un marchio anteriore»

1. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

(v. punto 22)

2. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore – Pubblico di riferimento

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

(v. punto 23)

3. 

Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

(v. punti 28, 29)

4. 

Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 41, § 2; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1a frase)

(v. punti 30, 31)

5. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

(v. punti 57, 105, 106)

6. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 1, b), e 5]

(v. punti 66‑68)

7. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Marchi figurativi LV POWER ENERGY DRINK e LV

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)]

(v. punti 88, 100, 112, 113)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2017 (procedimento R 906/2016‑4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Louis Vuitton Malletier e la Bee-Fee Group.

Dispositivo

1) 

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2017 (procedimento R 906/2016‑4) è annullata.

2) 

L’EUIPO sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier.

3) 

La Bee-Fee Group Ltd sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier.