(Causa T-370/17)
KPN BV
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 maggio 2019
«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato olandese dei servizi televisivi e dei servizi di telecomunicazione – Impresa comune a pieno titolo – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Impegni – Mercato rilevante – Effetti verticali – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti
(Art. 256 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2 e 8)
(v. punti 57-60, 106-108)
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Fungibilità dei prodotti – Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004; regolamento della Commissione n. 802/2004, allegato I; comunicazione della Commissione 97/C 372/03, §§ 15 e 17)
(v. punti 61-63, 68-71, 76)
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)
(v. punti 79, 80)
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Esame da parte della Commissione – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali – Effetti verticali – Valutazione della probabilità di uno scenario anticoncorrenziale di preclusione a livello dei fattori di produzione – Criteri – Capacità di precludere in maniera significativa l’accesso ai fattori di produzione – Grado significativo di potere di mercato nel mercato a monte
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2008/C 265/07, §§ 20, 31, 32 e 35)
(v. punti 109, 110, 113-115, 118-120)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione
(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004)
(v. punti 138-140)
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)
(v. punto 141)
Sintesi
Nella sentenza KPN/Commissione (T-370/17), emessa il 23 maggio 2019, il Tribunale si è pronunciato sulla decisione C(2016) 5165 final della Commissione europea, del 3 agosto 2016, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione da parte della Vodafone Group e della Liberty Global Europe Holding (parti «notificanti») del controllo congiunto di un’impresa comune a pieno titolo nei Paesi Bassi nel settore delle telecomunicazioni. La ricorrente, un’impresa olandese concorrente delle parti notificanti, operante, in particolare, nel settore delle reti cablate per servizi televisivi nei Paesi Bassi, ha contestato detta decisione. Il suo ricorso verteva, segnatamente, sull’esistenza di problemi verticali di concorrenza lungo la catena di distribuzione di contenuti televisivi.
Il Tribunale si è pronunciato anzitutto su un motivo relativo ad un errore manifesto di valutazione concernente la definizione del mercato rilevante. In proposito, il Tribunale ha ricordato che, per stabilire se due prodotti o servizi facciano parte dello stesso mercato, occorre determinare se essi siano considerati intercambiabili o sostituibili a causa delle loro caratteristiche, del prezzo e dell’uso cui sono destinati, in primo luogo dal punto di vista del cliente. Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato che la Commissione non era incorsa in un errore manifesto di valutazione nel non segmentare ulteriormente il mercato della fornitura e dell’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi sportivi premium a pagamento, tenuto conto della sostituibilità di tali canali dal punto di vista dei fornitori al dettaglio di servizi televisivi, a causa di clienti e di contenuti simili dei canali medesimi.
Il Tribunale, poi, ha esaminato l’esistenza di un errore manifesto di valutazione in merito agli effetti verticali della concentrazione, in particolare l’effetto di preclusione dell’accesso agli input per quanto riguarda il canale Ziggo Sport Totaal nel mercato della fornitura e dell’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi sportivi premium a pagamento. Il Tribunale ha ricordato anzitutto che, secondo gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, vi è una preclusione a livello degli input nel caso in cui, dopo la concentrazione, è probabile che il nuovo soggetto limiti l’accesso a prodotti o servizi che avrebbe altrimenti fornito se la concentrazione non avesse avuto luogo. Nel valutare la probabilità di uno scenario anticoncorrenziale di preclusione, spetta alla Commissione valutare, in primo luogo, se il soggetto risultante dalla concentrazione avrebbe, dopo l’operazione, la capacità di precludere in maniera significativa l’accesso agli input, in secondo luogo se avrebbe un incentivo ad agire in tal senso e, in terzo luogo, se una strategia di preclusione avrebbe un effetto negativo sulla concorrenza a valle. Queste tre condizioni sono cumulative, cosicché l’assenza di una di esse è sufficiente per escludere il rischio di preclusione degli input anticoncorrenziale. La prima di tali condizioni può essere soddisfatta solo qualora la società integrata a livello verticale, derivante dalla concentrazione, abbia un grado significativo di potere di mercato nel mercato a monte, vale a dire, nel caso di specie, nel mercato della fornitura all’ingrosso di canali televisivi sportivi premium a pagamento. Orbene, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non era incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concludere, nella decisione impugnata, che l’entità derivante dalla concentrazione non avrebbe la capacità di impegnarsi in una strategia di preclusione dell’accesso agli input a causa della sua quota di mercato rilevante inferiore al 10 %.