Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 ottobre 2019 – Austrian Power Grid e Vorarlberger Übertragungsnetz / ACER

(causa T‑333/17)

«Energia – Decisione della commissione di ricorso dell’ACER – Determinazione delle regioni per il calcolo delle capacità – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Irricevibilità parziale – Regolamento (UE) 2015/1222 – Competenza dell’ACER»

1. 

Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 34, 43, 44)

2. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 36, 37)

3. 

Agenzie dell’Unione europea – Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Competenze – Portata – Modalità e condizioni di accesso e di sicurezza di gestione applicabili alle infrastrutture per il gas e l’elettricità transfrontaliere – Approvazione di una proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione riguardante la determinazione delle regioni di calcolo della capacità – Inclusione – Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, art. 8, § 1; regolamento della Commissione 2015/1222, art. 9, §§ 10, 11 e 12)

(v. punti 51‑55, 59, 60)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione A-001‑2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’ACER, del 17 marzo 2017, recante rigetto dei ricorsi proposti avverso la decisione n. 06/2016 dell’ACER relativa alla determinazione delle regioni per il calcolo delle capacità.

Dispositivo

1) 

La decisione A-001‑2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 17 marzo 2017, recante rigetto dei ricorsi proposti avverso la decisione n. 06/2016 dell’ACER relativa alla determinazione delle regioni per il calcolo delle capacità è annullata nella parte in cui respinge i ricorsi dell’Austrian Power Grid AG e della Voralberger Übertragungsnetz GmbH.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

L’ACER sopporterà le proprie spese e un quarto di quelle sostenute dall’Austrian Power Grid e dalla Voralberger Übertragungsnetz.

4) 

La Austrian Power Grid e la Voralberger Übertragungsnetz sopporteranno tre quarti delle proprie spese.

5) 

La Repubblica Ceca, la Repubblica di Polonia, la Verbund AG e la Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. sopporteranno ciascuna le proprie spese.