Causa T‑324/17
SAS Cargo Group A/S e a.
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022
«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa – Parità delle armi – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente marginale – Circostanze aggravanti – Recidiva – Competenza estesa al merito»
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Comunicazione delle risposte a una comunicazione degli addebiti – Diniego di comunicazione di un documento – Conseguenze – Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull’impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli a favore
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2)
(v. punti 90‑102)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Diniego di comunicazione di un documento che costituisce prova a carico – Prova dell’infrazione che può essere addotta facendo riferimento ad altre prove documentali comunicate alle parti – Insussistenza di una violazione dei diritti della difesa
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2)
(v. punti 96, 124, 550)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Indicazioni relative all’applicazione del criterio degli effetti qualificati in presenza di comportamenti attuati in paesi terzi – Esclusione
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2)
(v. punti 135‑147)
Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Competenza della Commissione – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico – Attuazione o effetti qualificati delle pratiche abusive all’interno del SEE – Vie alternative – Criterio dell’effetto immediato, sostanziale e prevedibile – Portata in presenza di un comportamento avente per oggetto la restrizione della concorrenza
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)
(v. punti 129, 130, 163‑171, 177‑181, 183‑189, 195, 197, 201, 202‑206, 217‑222, 228‑231)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Identificazione delle infrazioni sanzionate – Requisiti derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva – Chiarezza e precisione del dispositivo della decisione – Valutazione – Preminenza del testo del dispositivo sulla motivazione
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo, artt. 8 e 11, § 2; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 242, 243, 247‑252)
Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo diretto a un unico obiettivo – Valutazione – Criteri – Identità d’oggetto e di soggetti – Indizi pertinenti
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo, art. 8)
(v. punti 296‑299, 315, 347)
Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Valutazione dell’impatto dell’intesa sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri – Conseguenze quanto alla portata dell’obbligo incombente alla Commissione a tal riguardo
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 306‑312)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Indizi addotti dalla Commissione – Contatti tra imprese di trasporti aerei membri di un’alleanza – Oneri probatori delle imprese che contestano l’illiceità di tali contatti rispetto alle esenzioni che vanno a beneficio di tale alleanza
(Art. 101, §§ 1 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 3975/87, art. 2, § 1)
(v. punti 354, 364‑366, 369‑377, 425‑427)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali – Insieme di indizi
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)
(v. punti 459‑461, 652‑658, 669‑687, 698‑712)
Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Comportamento imposto da misure statali – Esclusione – Portata – Coercizione statale esercitata da un paese terzo – Irrilevanza – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico
(Artt. 101 e 102 TFUE)
(v. punti 499‑503)
Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Comportamento imposto da misure statali – Esclusione – Presupposti – Esistenza di coercizioni statali idonee a escludere qualsiasi comportamento autonomo delle imprese – Onere della prova incombente all’impresa che se ne avvale – Portata
(Artt. 101 e 102 TFUE)
(v. punti 509‑513, 532, 549, 562)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Presa in considerazione di elementi accertati al di fuori del periodo di infrazione – Ammissibilità – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)
(v. punti 588‑594)
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Annullamento parziale di una decisione della Commissione che qualifica diversi comportamenti anticoncorrenziali come un’infrazione unica e continuata e che infligge un’ammenda – Insufficienza degli elementi presi in considerazione per dimostrare la partecipazione delle imprese incriminate a una delle componenti dell’infrazione unica e continuata – Assenza di effetti sulla legittimità dell’accertamento della partecipazione di tali imprese all’infrazione globale
(Artt. 101, 263 e 264 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)
(v. punti 728, 907, 908)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Considerazione del solo valore delle vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione nel settore geografico interessato – Vendite realizzate all’interno del territorio dello Spazio economico europeo – Intesa nel settore dei servizi di trasporto aereo di merci – Presa in considerazione del valore delle vendite di servizi di trasporto merci in entrata – Ammissibilità
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)
(v. punti 763‑766, 771, 779‑789)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Intesa nel settore dei servizi di trasporto aereo di merci – Intesa che interessa diversi elementi del prezzo dei servizi di trasporto merci – Presa in considerazione dell’intero importo delle vendite collegate ai servizi di trasporto merci – Ammissibilità
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 6 e 13)
(v. punti 809‑816)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Natura dell’infrazione – Intesa orizzontale in materia di prezzi – Gravità intrinseca a tale infrazione idonea a giustificare la scelta di un coefficiente di gravità elevato
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19‑23)
(v. punti 833‑840)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione – Somiglianza delle infrazioni – Scelta del coefficiente di maggiorazione – Presa in considerazione della sovrapposizione parziale dei periodi di infrazione – Ammissibilità
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28)
(v. punti 871‑881)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Potere discrezionale della Commissione di effettuare una valutazione globale – Criterio della partecipazione sostanzialmente ridotta – Fattori di valutazione
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)
(v. punti 888, 889, 899‑901)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Limite – Rispetto del principio di non discriminazione – Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende
(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)
(v. punti 919‑925)
Sintesi
Le ricorrenti, SAS Cargo Group A/S (in prosieguo: la «SAS Cargo»), Scandinavian Airlines System Denmark‑Norway‑Sweden (in prosieguo: la «SAS Consortium») e SAS AB (in prosieguo: la «SAS»), operano nel mercato dei servizi di trasporto aereo di merci.
Esse rientrano tra i 19 destinatari della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con tale decisione, la Commissione europea ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata a tali disposizioni, con la quale le imprese di cui trattasi avevano coordinato, nel corso dei periodi compresi tra il 1999 e il 2006, il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci in tutto il mondo. Essa ha inflitto alle ricorrenti ammende ( 1 ) per la loro partecipazione a tale infrazione.
Il 7 dicembre 2005 la Commissione aveva ricevuto, ai sensi della sua comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 ( 2 ), una domanda di immunità presentata dalla Lufthansa e da due sue società figlie. In tale domanda si menzionava l’esistenza di contatti anticoncorrenziali tra varie imprese operanti nel mercato del trasporto aereo di merci (in prosieguo: i «vettori»), aventi ad oggetto diversi elementi costitutivi del prezzo dei servizi forniti nell’ambito di tale mercato, ossia l’introduzione di sovrapprezzi «carburante» e «sicurezza» nonché, in sostanza, il rifiuto di concedere agli spedizionieri uno sconto su tali sovrapprezzi. Gli elementi raccolti dalla Commissione e le sue indagini l’hanno portata a inviare, il 19 dicembre 2007, una comunicazione degli addebiti a 27 vettori, e successivamente ad adottare, il 9 novembre 2010, nei confronti di 21 vettori, tra cui le ricorrenti, una prima decisione ( 3 ). Quest’ultima è stata tuttavia annullata dal Tribunale, con sentenze del 16 dicembre 2015 ( 4 ), entro i limiti delle rispettive domande di annullamento dirette a tal fine, a causa delle contraddizioni che viziavano la motivazione di detta decisione.
Nella sua sentenza il Tribunale accoglie parzialmente la domanda di annullamento della decisione impugnata, nonché la domanda diretta alla riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti. Se è vero che, con tale sentenza, il Tribunale convalida, in linea di principio, l’analisi effettuata dalla Commissione al fine di accertare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata che incide su più tipi di collegamenti aerei, esso considera tuttavia insufficientemente suffragati diversi elementi relativi alla portata precisa della responsabilità imputata alle ricorrenti per la loro partecipazione alle diverse componenti di tale infrazione. Inoltre, tale sentenza consente al Tribunale di fornire precisazioni, in particolare sull’ampiezza della competenza della Commissione ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE in presenza di comportamenti anticoncorrenziali adottati in paesi terzi, nonché sulla portata del requisito del rispetto del diritto di essere ascoltati in materia di accesso agli elementi forniti dalle imprese in risposta alla comunicazione degli addebiti.
Giudizio del Tribunale
Per quanto riguarda, in primo luogo, i diritti della difesa, il Tribunale dichiara che la Commissione ha erroneamente negato alle ricorrenti l’accesso a vari passaggi delle risposte alla comunicazione degli addebiti menzionati nella decisione impugnata, purché si tratti di elementi a carico. Tuttavia, siffatta irregolarità può condurre all’annullamento di un atto solo a condizione di dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione avrebbe potuto essere diverso in mancanza degli elementi a carico di cui trattasi. È nell’ambito dell’esame della fondatezza delle valutazioni della Commissione relative alla partecipazione delle ricorrenti all’infrazione controversa che il Tribunale considera che spetterà ad esso, se del caso, trarre le conseguenze di tale mancata divulgazione.
In secondo luogo, il Tribunale esamina due censure relative alla delimitazione dell’ambito di applicazione territoriale delle norme dell’Unione, alla luce dell’estensione geografica dell’infrazione controversa. Pertanto, il Tribunale dichiara che la Commissione, senza oltrepassare i limiti della propria competenza territoriale, ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, che incideva sui voli nei collegamenti aerei cosiddetti «in entrata», intesi come i collegamenti in partenza da aeroporti situati in paesi terzi e diretti verso gli aeroporti situati in Stati membri dell’Unione o in altri Stati parti dello Spazio economico europeo (SEE), che non sono membri dell’Unione, nei limiti temporali descritti nella decisione impugnata. Infatti, esso ricorda che la Commissione è competente ad accertare e sanzionare un comportamento adottato al di fuori del territorio dell’Unione o del SEE, purché esso sia stato attuato in tale territorio o che fosse prevedibile che vi producesse un effetto immediato e sostanziale. Nel caso di specie, la Commissione era legittimata a riconoscersi competente in considerazione degli effetti qualificati dell’infrazione controversa. Più in particolare, la nocività inerente a un accordo o a una pratica orizzontale in materia di prezzi, come l’infrazione controversa, da cui deriva la sua qualificazione come restrizione della concorrenza per «oggetto», la dispensava dal ricercarne gli effetti concreti all’interno del SEE. Peraltro, senza incorrere nella censura del Tribunale, la Commissione ha potuto ammettere la prevedibilità, immediata e sostanziale, degli effetti del comportamento controverso all’interno del SEE, la quale risulta dalla ripercussione, che il normale funzionamento del mercato consente ragionevolmente di prevedere, da parte degli spedizionieri chiamati a pagare il costo maggiorato dei servizi di trasporto aereo di merci sulle rotte in questione, dei costi aggiuntivi corrispondenti sui mittenti. Tale ripercussione può essa stessa contribuire ad un aumento del prezzo delle merci importate nel SEE. Analogamente, il Tribunale considera che le ricorrenti fanno valere inutilmente un difetto di competenza della Commissione a constatare e sanzionare una violazione dell’articolo 53 dell’accordo SEE sulle rotte tra la Svizzera, da un lato, e la Norvegia e l’Islanda, dall’altro. Infatti, tale motivo è infondato, in quanto dal dispositivo della decisione impugnata risulta che la Commissione non ha constatato alcuna violazione di tale disposizione su dette rotte.
In terzo luogo, il Tribunale constata che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’analisi effettuata dalla Commissione per dimostrare l’esistenza dell’infrazione controversa, considerata come infrazione unica e continuata, alla luce dei comportamenti descritti nella decisione impugnata, non è viziata da alcun errore di diritto o di valutazione. Infatti, da un lato, il Tribunale osserva che i fattori considerati dalla Commissione ai fini della sua analisi, relativi in particolare all’esistenza di un obiettivo anticoncorrenziale unico e all’identità delle imprese e dei servizi in questione, erano idonei a consentire alla Commissione di qualificare i comportamenti controversi come infrazione unica. D’altro lato, il Tribunale considera che gli elementi presi in considerazione dalla Commissione a sostegno della sua conclusione sono sufficienti e privi di qualsiasi errore di valutazione.
In quarto luogo, il Tribunale esamina le censure dirette, in sostanza, a contestare la portata della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione unica e continuata.
Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la valutazione degli elementi presi in considerazione dalla Commissione in relazione a comportamenti attuati in paesi terzi, il Tribunale dichiara, anzitutto, che i principi che disciplinano il motivo di difesa relativo alla coercizione statale si applicano sia alle normative di Stati membri sia a quelle di paesi terzi e che l’onere della prova incombe alla parte che fa valere tale motivo. Il Tribunale osserva poi che, per concludere nel senso dell’inesistenza di una tale coercizione nei vari paesi terzi interessati, la Commissione si era basata su elementi ai quali essa aveva erroneamente negato l’accesso alle ricorrenti. Il Tribunale constata, tuttavia, che le conclusioni a sostegno delle quali tali elementi erano invocati rimangono fondate, anche in assenza di detti elementi. Infine, il Tribunale dichiara che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, le autorità thailandesi avevano creato un contesto giuridico che eliminava qualsiasi possibilità di concorrenza tra i vettori per quanto riguarda la determinazione dell’importo del sovrapprezzo «carburante» applicabile ai voli in partenza dalla Thailandia e diretti nel SEE tra il luglio 2005 e il febbraio 2006.
Sotto un secondo profilo, il Tribunale esamina le censure delle ricorrenti volte a contestare l’accertamento della loro partecipazione all’infrazione unica e continuata e dichiara, in particolare, insufficientemente suffragata la constatazione secondo cui esse avevano la conoscenza richiesta per vedersi imputare la componente relativa al rifiuto di concedere sconti.
Il Tribunale ne trae la conclusione che, sebbene la decisione impugnata debba essere annullata nella parte in cui constata la partecipazione delle ricorrenti alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di concedere sconti nonché a quella relativa al sovrapprezzo «carburante», per quanto riguarda i collegamenti in partenza dalla Thailandia e diretti nel SEE tra il luglio 2005 e il febbraio 2006, resta il fatto che la Commissione disponeva di un insieme di indizi precisi e concordanti, anche dopo l’esclusione di alcuni indizi non sufficientemente suffragati, per concludere nel senso della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione unica e continuata descritta nella decisione impugnata.
In quinto luogo, il Tribunale esamina le censure delle ricorrenti contro la determinazione dell’importo delle ammende ad esse inflitte. A tal riguardo, il Tribunale considera che la Commissione non incorre in alcuna critica per aver determinato il valore delle vendite con riferimento al fatturato proveniente dalle vendite di servizi di trasporto merci sui collegamenti in entrata, prima dell’applicazione di una riduzione del 50% dell’importo di base dell’ammenda, giustificata dalle particolarità del mercato considerato. Inoltre, la scelta di un coefficiente di gravità del 16%, su una scala dallo 0 al 30%, è considerata esente da errori. Infatti, da un lato, siffatto coefficiente di gravità è assai favorevole alle ricorrenti alla luce della gravità inerente alle pratiche controverse. D’altro lato, le ricorrenti non avevano contestato nessuno dei tre fattori supplementari sui quali si era basata la Commissione per determinare il coefficiente di gravità, ossia le quote di mercato cumulate dei vettori incriminati, la portata geografica dell’intesa controversa e l’attuazione delle pratiche in questione. Infine, la maggiorazione del 50% dell’importo di base che è stata applicata alle ricorrenti per recidiva non incorre in nessuna delle censure esposte da queste ultime. In particolare, il Tribunale dichiara che l’infrazione controversa e la precedente infrazione di ripartizione dei mercati per la quale le ricorrenti erano state precedentemente sanzionate sono simili, in quanto riguardano entrambe un’intesa orizzontale che, secondo la Commissione, violava l’articolo 101 TFUE.
In ultimo luogo, il Tribunale esercita la sua competenza estesa al merito per statuire sulla domanda diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta. Applicando il metodo di calcolo seguito dalla Commissione nella decisione impugnata, esso considera, contrariamente alla Commissione, che è necessario includere il fatturato realizzato dalle ricorrenti sulle rotte servite esclusivamente all’interno, rispettivamente, della Danimarca, della Svezia e della Norvegia. Infatti, tali collegamenti rientravano nell’ambito dell’infrazione di cui trattasi e l’inclusione del fatturato realizzato su questi ultimi era necessaria per garantire la parità di trattamento con gli altri vettori incriminati e per effettuare una giusta valutazione dell’importanza economica dell’infrazione di cui trattasi e del ruolo svolto da ciascun vettore incriminato in quest’ultima. Il Tribunale dichiara inoltre che, poiché la partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata è stata più limitata di quanto ritenuto dalla Commissione, occorre concederle una riduzione supplementare a titolo di circostanze attenuanti. Di conseguenza, esso ricalcola l’importo delle rispettive ammende inflitte alle ricorrenti, fissando l’importo dell’ammenda inflitta alla SAS Consortium in EUR 7030618, quello dell’ammenda inflitta in solido a quest’ultima e alla SAS Cargo in EUR 5937909, quello dell’ammenda inflitta alla SAS Cargo in EUR 21687090, quello dell’ammenda inflitta in solido a quest’ultima e alla SAS in EUR 29045427 e quello dell’ammenda inflitta in solido a queste tre società in EUR 6314572.
( 1 ) Nel caso di specie, alla SAS Consortium è stata inflitta un’ammenda pari a EUR 5355000 nonché, in solido con la SAS Cargo, un’ammenda pari a EUR 4254250, alla SAS Cargo un’ammenda pari a EUR 22308250 nonché, in solido con la SAS un’ammenda pari a EUR 32984250; infine, alle tre società è stata inflitta, in solido, un’ammenda pari a EUR 5265750.
( 2 ) Comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
( 3 ) Decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione iniziale»).
( 4 ) Sentenze del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione (T‑28/11, non pubblicata, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Commissione (T‑36/11, non pubblicata, EU:T:2015:992), Cathay Pacific Airways/Commissione (T‑38/11, non pubblicata, EU:T:2015:985), Cargolux Airlines/Commissione (T‑39/11, non pubblicata, EU:T:2015:991), Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione (T‑40/11, non pubblicata, EU:T:2015:986), Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo Pte/Commissione (T‑43/11, non pubblicata, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa e a./Commissione (T‑46/11, non pubblicata, EU:T:2015:987), British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), SAS Cargo Group e a./Commissione (T‑56/11, non pubblicata, EU:T:2015:990), Air France KLM/Commissione (T‑62/11, non pubblicata, EU:T:2015:996), Air France/Commissione (T‑63/11, non pubblicata, EU:T:2015:993), e Martinair Holland/Commissione (T‑67/11, non pubblicata, EU:T:2015:984).