SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

26 settembre 2018 ( *1 )

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo GUGLER – Denominazione sociale nazionale anteriore Gugler France – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Rischio di confusione»

Nella causa T‑238/17,

Alexander Gugler, domiciliato a Maxdorf (Germania), rappresentato da M.‑C. Simon, avvocato

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato inizialmente da P. Sipos, successivamente da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Gugler France, con sede a Besançon (Francia), rappresentata da A. Grolée, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 gennaio 2017 (procedimento R 1008/2016‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gugler France e il sig. Gugler,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva e G. De Baere (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2017,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2017,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2017,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le risposte a tali quesiti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 13 e il 20 febbraio 2018,

in seguito all’udienza del 15 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Il 31 agosto 2005 la Gugler GmbH, dante causa del ricorrente, il sig. Alexander Gugler, ha ottenuto presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la registrazione, con il numero 3324902, del seguente marchio figurativo dell’Unione europea (in prosieguo: il «marchio contestato»):

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2

Tale registrazione era stata richiesta il 25 agosto 2003.

3

I prodotti e servizi per i quali il marchio contestato è stato registrato rientrano nelle classi 6, 17, 19, 22, 37, 39 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:

classe 6: «Protezione dalla luce, ovvero persiane, serrande avvolgibili in metallo»;

classe 17: «Materiali insonorizzanti, ovvero lana di roccia e elementi in plastica cellulare»;

classe 19: «Finestre, coperture, porte, cancelli, imposte, cassonetti per tapparelle in vetro e plastica; vetrate, ovvero serre, tetti per serre; dispositivi di protezione contro la luce, ovvero persiane a battenti e persiane avvolgibili in plastica»;

classe 22: «Protezione dalla luce, ovvero tende da sole in plastica»;

classe 37: «Servizi di costruzione infissi, ovvero montaggio di porte, [di] portoni e [di] finestre»;

classe 39: «Trasporto»;

classe 42: «Servizi di costruzione infissi, ovvero progettazione di porte, [di] portoni e [di] finestre».

4

Il 15 dicembre 2009 la licenza per l’utilizzo del marchio contestato concessa dal ricorrente alla Gugler GmbH è stata registrata dall’EUIPO.

5

Il 17 novembre 2010 l’interveniente, Gugler France, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato per tutti i prodotti e i servizi contrassegnati da detto marchio. Tale domanda si fondava, da un lato, sulla malafede del titolare del marchio contestato al momento del deposito della domanda di marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1) [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)] e, dall’altro, sulla denominazione sociale dell’interveniente che la autorizzerebbe, in forza del diritto francese, a vietare l’uso del marchio contestato ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001).

6

L’interveniente è stata creata nel gennaio 2002 ed è stata iscritta il 7 febbraio 2002 nel registro del commercio e delle imprese di Besançon (Francia) con la denominazione sociale Gugler France. Secondo tale registro, così come secondo l’articolo 2 del suo statuto, lo scopo dell’interveniente è «l’acquisto, il commercio, la vendita e la posa di infissi per edifici, e ciò con qualsiasi mezzo o procedimento».

7

Con decisione del 21 dicembre 2011, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità per tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio contestato, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009.

8

Il 16 febbraio 2012 il ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.

9

Il 26 agosto 2013, su domanda del ricorrente, il marchio contestato è stato oggetto di un rinnovo parziale, limitatamente ai prodotti e ai servizi che rientrano nelle classi 19, 37 e 42 citate al punto 3 supra. Il rinnovo parziale è stato pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari n. 167/2013, del 4 settembre 2013.

10

Con decisione del 16 ottobre 2013, nel procedimento R 356/2012‑4, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.

11

Il 18 dicembre 2013 l’interveniente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO.

12

Con sentenza del 28 gennaio 2016, Gugler France/UAMI – Gugler (GUGLER) (T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44), il Tribunale ha annullato tale decisione. Esso ha deciso che la commissione di ricorso aveva violato l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001), da un lato, quando aveva statuito sul motivo di nullità di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento e, dall’altro, quando aveva statuito sul motivo di nullità basato sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

13

Con decisione del 6 giugno 2016, il presidium delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ha rinviato il procedimento alla prima commissione di ricorso, con il numero R 1008/2016‑1, affinché essa adottasse una nuova decisione conformemente all’articolo 65, paragrafo 6 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 6 del regolamento 2017/1001).

14

Con decisione del 31 gennaio 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento e ha considerato che la domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato doveva essere accolta sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

15

La commissione di ricorso ha rilevato che il segno anteriore sul quale si basava la domanda dichiarazione di nullità era la denominazione sociale dell’interveniente, Gugler France. Innanzitutto, essa ha considerato che le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 ricorressero. Infatti, in primo luogo, la stessa ha ritenuto che il segno anteriore fosse utilizzato nella prassi commerciale con una portata non esclusivamente locale. A tale riguardo, essa ha considerato che gli elementi di prova forniti dall’interveniente, in particolare alcune copie della sua relazione annuale per gli anni 2002 e 2003 nonché alcune fatture, erano sufficienti a provare che essa esercitava, con la sua denominazione sociale, attività in relazione a quelle per le quali era stata creata, prima della data di deposito della domanda di marchio contestata e con una portata che non era soltanto locale. In secondo luogo, essa ha indicato che l’interveniente aveva acquisito i diritti al segno il giorno della sua iscrizione nel registro del commercio e delle imprese, che è la data di riferimento in applicazione dell’articolo L. 210‑6 del codice di commercio francese, nel caso di specie il 7 febbraio 2002, vale a dire prima della data di deposito della domanda del marchio contestato. In terzo luogo, essa ha constatato che, in applicazione dell’articolo L. 711‑4 del codice della proprietà intellettuale francese, sul quale si fondava la domanda di dichiarazione di nullità, la denominazione sociale dell’interveniente le attribuiva il diritto di vietare l’utilizzo di un marchio più recente, se sussisteva un rischio di confusione per il pubblico.

16

In seguito, la commissione di ricorso ha considerato che il pubblico di riferimento era composto da consumatori finali e professionisti francesi che presentano un elevato livello di attenzione. La stessa ha stimato, da un lato, che i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio contestato e le attività protette dal segno anteriore erano identiche o simili e, dall’altro, che il marchio contestato e il segno anteriore presentavano un elevato livello di somiglianza. La commissione di ricorso ha concluso per l’esistenza di un rischio di confusione e ne ha dedotto che ricorrevano le condizioni poste dal legislatore francese per vietare l’uso del marchio contestato.

17

Infine, la commissione di ricorso ha stimato che non ricorreva la condizione di applicazione della preclusione per tolleranza, di cui all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), ossia che l’interveniente fosse al corrente dell’uso del marchio contestato in Francia da cinque anni e avesse tollerato tale uso.

Conclusioni delle parti

18

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

19

L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

20

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo è relativo alla violazione del principio di buona amministrazione. Il secondo motivo è relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento n. 207/2009 e si suddivide, in sostanza, in due parti, vertenti, la prima, sulla valutazione erronea della commissione di ricorso quanto alle condizioni di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento n. 207/2009, e la seconda, sulla valutazione erronea del rischio di confusione. Il terzo motivo è relativo alla violazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

21

Per ragioni di economia processuale e alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, il Tribunale esaminerà la seconda parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione del rischio di confusione.

22

In via preliminare, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo, su domanda proposta dinanzi all’EUIPO, allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento e ricorrono le condizioni previste in quest’ultimo paragrafo. In forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno, sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea e questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

23

Le prime due condizioni, ossia quelle relative all’utilizzo ed alla portata del contrassegno fatto valere, dovendo quest’ultima non essere puramente locale, risultano dal testo stesso dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione europea. Pertanto il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all’utilizzo dei contrassegni ed alla loro portata, conformi ai principi che ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento [sentenza del 24 marzo 2009, Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), da T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, punto 33].

24

Viceversa, dalla locuzione «se e nella misura in cui, conformemente (…) alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno», risulta che le altre due condizioni sancite poi all’articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 costituiscono condizioni fissate dal regolamento che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il contrassegno fatto valere trova la sua giustificazione nel riconoscimento, previsto dal regolamento n. 207/2009, della possibilità che contrassegni estranei al sistema di marchio dell’Unione europea siano fatti valere contro un marchio dell’Unione europea. Pertanto, solo il diritto che disciplina il contrassegno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio dell’Unione europea e se possa giustificare di impedire l’utilizzazione di un marchio successivo [sentenze del 24 marzo 2009, GENERAL OPTICA, da T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, punto 34, e del 18 settembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE), T‑359/14, non pubblicata, EU:T:2015:651, punto 24].

25

Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha rilevato che l’interveniente si era basata sull’articolo L. 711‑4 del codice della proprietà intellettuale francese, integrato con elementi di prova che dimostrano il modo in cui tale legislazione era applicata. Essa ha indicato che l’interveniente aveva prodotto la copia di una sentenza del 24 novembre 1999 della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) vertente sul conflitto tra, da un lato, una denominazione sociale francese e, dall’altro, una denominazione sociale e marchi posteriori. In tale sentenza, la cour d’appel de Paris aveva statuito che l’usurpazione o il pregiudizio alla denominazione sociale per riproduzione o imitazione costituiva un atto di concorrenza sleale se veniva dimostrata l’esistenza di un rischio di confusione e che la tutela ai sensi dell’articolo L 711‑4 del codice della proprietà intellettuale francese esigeva l’esistenza di un rischio di confusione. La commissione di ricorso ha considerato che emergeva da tale disposizione e dal modo in cui era applicata che la condizione affinché l’interveniente potesse vietare l’utilizzo del marchio contestato, sulla base della sua denominazione sociale, era l’esistenza di un rischio di confusione.

26

La commissione di ricorso ha constatato che la nozione di rischio di confusione nel diritto francese non era differente da quella nel diritto dell’Unione, dal momento che presupponeva l’esistenza di una somiglianza tra, da un lato, i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio contestato e le attività protette dal segno anteriore, e dall’altro, i segni in conflitto. Essa ha quindi, correttamente, potuto effettuare un ragionamento per via analogica con i criteri stabiliti per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001).

27

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

28

Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati [v., sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

29

Il ricorrente fa valere che, fino all’ottobre 2009, esercitava la sua attività in stretta relazione commerciale con l’interveniente e che i prodotti commercializzati da quest’ultima provenivano dall’impresa titolare del marchio contestato, poi dall’impresa titolare di una licenza su tale marchio, vale a dire, in entrambi i casi, la Gugler GmbH. L’interveniente avrebbe pubblicizzato le finestre che vendeva come fabbricate a Maxdorf (Germania), la città nella quale la Gugler GmbH ha la propria sede. Il ricorrente conclude che, durante il periodo in cui l’interveniente ha commercializzato in Francia i prodotti della Gugler GmbH, essa ha indicato che tali prodotti provenivano dalla Germania. Il pubblico di riferimento non sarebbe quindi stato indotto in errore circa la loro origine e non esisterebbe un rischio di confusione.

30

Infine, il ricorrente rileva che, dopo la rottura della relazione d’affari tra la Gugler GmbH e l’interveniente nel 2010, non esisteva più un rischio di confusione, giacché l’interveniente aveva cambiato denominazione sociale, si riforniva presso un altro produttore tedesco di finestre e non commercializzava più i prodotti con il marchio GUGLER.

31

Si deve rammentare che la data da prendere in considerazione per valutare il rischio di confusione è la data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, vale a dire il 25 agosto 2003.

32

Pertanto, gli argomenti del ricorrente, secondo i quali non esisterebbe un rischio di confusione in seguito alla rottura della relazione d’affari tra la Gugler GmbH e l’interveniente nel 2010, devono essere respinti in quanto inconferenti.

33

Tuttavia, occorre esaminare se l’esistenza, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, di legami economici tra il titolare del marchio contestato e la ricorrente in annullamento, osti alla constatazione circa l’esistenza di un rischio di confusione.

34

La commissione di ricorso ha considerato che, anche supponendo che il pubblico di riferimento desse prova di un elevato grado di attenzione, il fatto che i segni in conflitto fossero identici a livello del loro elemento distintivo neutralizzava la lieve somiglianza esistente tra alcuni prodotti e servizi contrassegnati dal marchio contestato e le attività tutelate dal segno anteriore. Essa ha stimato che i consumatori, essendo stati esposti alla denominazione sociale nel settore degli infissi per edifici, avrebbero ragionevolmente ritenuto che infissi identici o simili, nonché prodotti per l’isolamento connessi, commercializzati in Francia con il marchio GUGLER, avessero la medesima origine commerciale e ha quindi concluso che esisteva un rischio di confusione.

35

Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto l’argomento del ricorrente relativo al fatto che l’interveniente e la Gugler GmbH facevano parte di una rete di distribuzione. Essa ha considerato che nulla provava che l’esistenza dell’accordo di distribuzione fosse conosciuta dal pubblico e che il fatto che i prodotti fabbricati in Germania fossero venduti in Francia con il marchio GUGLER non accordava alla Gugler GmbH nessun diritto su tale marchio in Francia, poiché, in forza del diritto francese, l’uso di un marchio non fa sorgere nessun diritto esclusivo sullo stesso.

36

Occorre rammentare che, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il 25 agosto 2003, esistevano relazioni commerciali tra l’interveniente e la Gugler GmbH, all’epoca titolare del marchio contestato. Infatti, l’interveniente era distributore in Francia dei prodotti della Gugler GmbH. Le loro relazioni d’affari risalivano al 2000, quando la denominazione dell’interveniente era ancora PK Fermatures. Dal luglio 2002, la Gugler GmbH deteneva 498 quote dell’interveniente.

37

Inoltre, nel 2003, la Gugler GmbH ha creato con alcuni partner francesi, tra cui fondatori dell’interveniente, la società Gugler Europe, che dal 28 agosto 2003 è titolare del marchio figurativo francese GUGLER. La Gugler Europe ha concesso una licenza su tale marchio all’interveniente.

38

Nel caso di specie, occorre chiarire se l’esistenza, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, di un legame economico tra il titolare del marchio contestato e la ricorrente in annullamento osti alla constatazione dell’esistenza di un rischio di confusione, che è definito come «la possibilità che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro».

39

A tale riguardo, occorre rammentare che la dichiarazione di un rischio di confusione persegue l’obiettivo di proteggere la funzione di origine del marchio, consentendo di opporsi alla registrazione di un marchio o di domandarne la nullità, se esiste un rischio che il consumatore sia indotto in errore circa l’origine dei prodotti o dei servizi in causa, laddove creda erroneamente che i prodotti e i servizi contrassegnati dai segni in conflitto provengano dalla medesima impresa o da imprese legate economicamente.

40

La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e mantenere, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale possa essere attribuita la responsabilità della loro qualità (v. sentenze del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, punto 48 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

41

Perché tale garanzia di provenienza, che costituisce l’essenziale funzione del marchio, possa essere garantita, il titolare del marchio deve essere tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo (sentenza del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, punto 50)

42

Nel caso di specie, la constatazione dell’esistenza di un rischio di confusione sull’origine dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal marchio contestato presuppone che il pubblico di riferimento possa erroneamente credere che i prodotti e i servizi contrassegnati dallo stesso e le attività protette dal segno anteriore provengano da imprese economicamente legate.

43

Orbene, per l’appunto, nel caso di specie, i prodotti contrassegnati dal marchio contestato sono fabbricati dalla Gugler GmbH ed il titolare della denominazione sociale anteriore è il distributore di tali prodotti. Pertanto si tratta di un caso in cui il fatto che il consumatore possa credere che i prodotti e i servizi in causa provengono da imprese economicamente legate non costituisce un errore sulla loro origine.

44

Occorre parimenti acclarare se, come ha affermato la commissione di ricorso, affinché sia escluso il rischio di confusione, il consumatore debba essere a conoscenza del legame economico esistente tra il titolare del segno anteriore e il titolare del marchio contestato.

45

Come ha rilevato l’EUIPO, il pubblico francese non era probabilmente a conoscenza dell’esistenza della Gugler GmbH, e del fatto che tale impresa fabbricasse prodotti distribuiti dall’interveniente, dal momento che quest’ultima non si presentava esplicitamente come distributore della Gugler GmbH. L’EUIPO indica che il solo fatto che l’interveniente presentasse i suoi prodotti come fabbricati a Maxdorf in Germania non era sufficiente affinché il pubblico francese sapesse che si trattava del luogo dove la Gugler GmbH aveva la sua sede.

46

La valutazione del rischio di confusione è di natura obiettiva. In particolare, non si richiede che il consumatore sia a conoscenza del fatto che commette un errore credendo che i prodotti e i servizi in causa provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente legate. Allo stesso modo, non si può esigere che esso sappia che non si sbaglierà sull’origine dei prodotti perché è a conoscenza dell’esistenza di un legame economico tra i titolari dei segni in conflitto.

47

Risulta dalla giurisprudenza che l’esatta origine commerciale che il pubblico di riferimento attribuirà ai prodotti o ai servizi contraddistinti da ciascuno dei due marchi in conflitto ha scarsa rilevanza, quando si tratta di verificare la sussistenza di un rischio di confusione tra gli stessi. L’importante è accertare se detta origine commerciale potrebbe essere percepita dal pubblico di riferimento, in entrambi i casi, come la medesima [sentenza del 9 giugno 2010, Muñoz Arraiza/UAMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T‑138/09, EU:T:2010:226, punto 26].

48

Si deve quindi considerare, contrariamente a quanto ha affermato la commissione di ricorso, che non è necessario, per escludere l’esistenza di un rischio di confusione quando i titolari dei segni in conflitto sono economicamente legati, che il consumatore sia a conoscenza di tale legame economico.

49

Ne emerge che il legame economico esistente tra l’interveniente, titolare della denominazione sociale anteriore, e la Gugler GmbH, titolare del marchio contestato alla data del deposito della domanda di registrazione, ostava alla constatazione dell’esistenza di un rischio di confusione.

50

Erroneamente, quindi, la commissione di ricorso ha concluso in favore dell’esistenza di un rischio di confusione e occorre, dunque, accogliere la seconda parte del secondo motivo.

51

Pertanto, senza che si debba esaminare, nell’ambito della prima parte del secondo motivo, se la commissione di ricorso ha effettuato un’erronea applicazione delle condizioni di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento n. 207/2009, occorre annullare la decisione impugnata. Conseguentemente, non è necessario neppure pronunciarsi sul primo e terzo motivo, né sugli argomenti dell’EUIPO relativi alla ricevibilità di alcuni allegati al ricorso.

Sulle spese

52

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

53

L’EUIPO, risultato soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

54

L’interveniente, essendo rimasta soccombente, sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 gennaio 2017 (procedimento R 1008/2016‑1) è annullata.

 

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alla proprie spese, le spese sostenute dal sig. Alexander Gugler.

 

3)

La Gugler France sopporterà le proprie spese.

 

Collins

Kancheva

De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 2018.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.