Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2019 – Germania / Commissione

(causa T‑229/17)

«Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (UE) n. 305/2011 – Regolamento (UE) n. 1025/2012 – Prodotti da costruzione – Norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006 – Obbligo di motivazione»

1. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Norma tecnica armonizzata adottata in base a un regolamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Inclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011, art. 8, §§ 3 e 4)

(v. punto 41)

2. 

Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità

(Artt. 263 e 266 TFUE)

(v. punto 46)

3. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Comunicazioni della Commissione relative a norme armonizzate – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 48‑50)

4. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

(Art. 296, comma 2, TFUE)

(v. punti 62, 63)

5. 

Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti da costruzione – Regolamento n. 305/2011 – Norme armonizzate – Garanzia mediante le norme armonizzate del rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle opere da costruzione – Obbligo di verifica da parte della Commissione – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011, art. 17, § 3)

(v. punti 69, 95, 96)

6. 

Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti da costruzione – Regolamento n. 305/2011 – Norme armonizzate – Obiezione formale – Competenza del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento n. 1025/2012 – Problema di normalizzazione – Inclusione – Problema relativo a norme tecniche – Esclusione

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011, art. 18, § 2, e n. 1025/2012, art. 22; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, art. 5)

(v. punti 75‑82)

7. 

Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti da costruzione – Regolamento n. 305/2011 – Requisiti essenziali – Attuazione mediante norme armonizzate – Prodotti recanti il marchio CE – Presunzione di idoneità all’uso – Obbligo di osservare le procedure di riesame delle norme armonizzate previste dal regolamento – Adozione da parte di uno Stato membro di misure nazionali unilaterali che restringono la libera circolazione dei prodotti da costruzione conformi alla norma armonizzata – Inadempimento

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011, artt. 8, § 4, e 18, § 2)

(v. punti 98, 99, 102, 105)

8. 

Diritto dell’Unione europea – Attuazione da parte degli Stati membri – Criteri di valutazione – Settore oggetto di armonizzazione esaustiva mediante un atto di diritto derivato – Valutazione sulla sola base della misura di armonizzazione

(v. punto 100)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (UE) 2017/133 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 21, pag. 113), in secondo luogo, della decisione (UE) 2017/145 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 22, pag. 62), in terzo luogo, della comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2017, C 76, pag. 32), nella parte in cui fa riferimento alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, in quarto luogo, della comunicazione della Commissione, dell’11 agosto 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 (GU 2017, C 267, pag. 16), nella parte riguardante le norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, in quinto luogo, della comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 (GU 2017, C 435, pag. 41), nella parte relativa alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006 e, in sesto luogo, della comunicazione della Commissione, del 9 marzo 2018, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 (GU 2018, C 92, pag. 139), nella parte in cui fa riferimento alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) 

La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.