Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 gennaio 2020 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb / Commissione
(causa T‑168/17)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento amministrativo riguardante un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità austriache a favore dei titolari di una concessione in forza della legge sul gioco d’azzardo – Rifiuto dell’accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di ispezione, indagine e audit – Interesse generale prevalente – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegittimità»
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1. |
Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Art. 263 TFUE) (v. punto 28) |
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2. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Decisione che conferma una decisione iniziale (Art. 15, § 3, e 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e artt. 1 e 4, § 2) (v. punti 33‑36, 39) |
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3. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo – Domanda di accesso formulata nel corso del procedimento giurisdizionale riguardante la decisione nel merito – Ammissibilità del diniego (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 44‑48, 52) |
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4. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo del rispetto delle regole di concorrenza – Comunicazione a una persona che intende proporre un’eventuale azione per risarcimento danni fondata su un’asserita violazione delle norme concorrenziali – Obbligo del richiedente di dimostrare la necessità di accedere ai documenti di cui trattasi – Obbligo di bilanciamento degli interessi in gioco (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 55, 56, 75) |
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5. |
Diritti fondamentali – Diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione – Limiti – Ricorso contro una decisione di diniego di accesso – Esame della legittimità alla luce degli atti di diritto derivato che stabiliscono le condizioni di accesso (Art. 15, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 42 e 52, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 66‑69) |
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6. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell’interessato a difendersi – Esclusione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)] (v. punti 74, 76) |
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione C(2017) 249 final della Commissione, del 13 gennaio 2017, recante rigetto della domanda d’accesso ai documenti relativi al procedimento in materia di aiuti di Stato, registrato con il riferimento SA. 40224 [2014/CP], a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese. |