Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 maggio 2018 –
RT / Parlamento
(Causa T‑98/17)
«Funzione pubblica – Funzionari – Congedo di malattia – Articolo 59, paragrafo 1, dello Statuto – Norme interne relative ai controlli delle assenze dal lavoro e ai controlli periodici della persistenza delle invalidità – Certificato medico – Mancanza della firma e del timbro del medico – Consultazione medica a distanza mediante Internet – Mancata accettazione»
Funzionari–Congedo di malattia–Giustificazione della malattia–Produzione di un certificato medico–Modalità–Mancanza della firma e del timbro del medico–Consultazione medica a distanza mediante Internet–Ricevibilità del certificato
(Statuto dei funzionari, art. 59, § 1)
(v. punti 36‑38)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 30 giugno 2016, con cui è respinto come irricevibile, quale certificato medico che prescrive un congedo di malattia, un documento presentato dal ricorrente il 27 giugno 2016.
Dispositivo
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1) |
La decisione del Parlamento europeo del 30 giugno 2016 con cui è respinto come irricevibile, quale certificato medico che prescrive un congedo di malattia, un documento presentato dal ricorrente il 27 giugno 2016, è annullata. |
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2) |
Il Parlamento è condannato alle spese. |