Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 maggio 2018 –
RT / Parlamento

(Causa T‑98/17)

«Funzione pubblica – Funzionari – Congedo di malattia – Articolo 59, paragrafo 1, dello Statuto – Norme interne relative ai controlli delle assenze dal lavoro e ai controlli periodici della persistenza delle invalidità – Certificato medico – Mancanza della firma e del timbro del medico – Consultazione medica a distanza mediante Internet – Mancata accettazione»

Funzionari–Congedo di malattia–Giustificazione della malattia–Produzione di un certificato medico–Modalità–Mancanza della firma e del timbro del medico–Consultazione medica a distanza mediante Internet–Ricevibilità del certificato

(Statuto dei funzionari, art. 59, § 1)

(v. punti 36‑38)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 30 giugno 2016, con cui è respinto come irricevibile, quale certificato medico che prescrive un congedo di malattia, un documento presentato dal ricorrente il 27 giugno 2016.

Dispositivo

1) 

La decisione del Parlamento europeo del 30 giugno 2016 con cui è respinto come irricevibile, quale certificato medico che prescrive un congedo di malattia, un documento presentato dal ricorrente il 27 giugno 2016, è annullata.

2) 

Il Parlamento è condannato alle spese.