Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2018 – CLF / Parlamento

(causa T‑54/17)

«Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Decisione che concede una sovvenzione a un partito politico – Prefinanziamento fissato al 33% dell’importo massimo della sovvenzione concessa – Obbligo di fornire una garanzia bancaria di prefinanziamento – Regolamento finanziario – Modalità di applicazione del regolamento finanziario – Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Proporzionalità – Parità di trattamento»

1. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punto 37)

2. 

Parlamento europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Concessione di sovvenzioni – Valutazione del rischio per il bilancio e gli interessi finanziari dell’Unione – Criteri – Presa in considerazione della difficoltà di valutare la sostenibilità amministrativa e finanziaria di un partito politico recentemente istituito – Ammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/2003, artt. 3, § 1, 8 e 10, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 202, § 2; decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 2004/2003, art. 7, § 3)

(v. punti 49-51, 53, 55, 56)

3. 

Parlamento europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Concessione di sovvenzioni – Presupposti – Obbligo di adempimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento – Portata

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/2003, artt. 3, § 1, b), 4, § 3, e 5, § 3; decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 2004/2003, artt. 3, § 1, e 4, § 2, comma 3]

(v. punti 63, 64, 66, 67)

4. 

Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 69)

5. 

Parlamento europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Concessione di sovvenzioni – Presupposti – Rispetto dei principi di base dell’Unione – Presa in considerazione dell’assenza di elementi relativi a un partito recentemente istituito per valutare il ricorrere del presupposto – Ammissibilità

[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/2003, artt. 3, § 1, c), e 5, § 3, e n. 966/2012, art. 134, § 1; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 206, § 1]

(v. punti 78, 79, 82, 83, 87, 88)

6. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata

(Art. 5, § 4, TUE)

(v. punto 94)

7. 

Procedimento giurisdizionale – Domanda di misure istruttorie e di organizzazione del procedimento – Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 88, § 2)

(v. punto 103)

8. 

Parlamento europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Concessione di sovvenzioni – Presupposti – Trattamento differenziato dei partiti politici recentemente istituiti rispetto a quelli precedenti – Ammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/2003; decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 2004/2003)

(v. punti 116,120, 121)

9. 

Parlamento europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Rifiuto di una domanda di sovvenzione – Violazione dei diritti alla libertà di espressione e alla libertà di associazione – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 12; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/2003)

(v. punto 128)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione FINS-2017-16 del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente, nella parte in cui tale decisione limita il prefinanziamento al 33% dell’importo massimo della sovvenzione e subordina il suo versamento alla presentazione di una garanzia bancaria.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Coalition for Life and Family (CLF) è condannata alle spese.