Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 novembre 2018 – Camomilla / EUIPO – CMT (CAMOMILLA)
(causa T‑44/17)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo CAMOMILLA – Marchio nazionale figurativo anteriore CAMOMILLA – Rigetto parziale della domanda di dichiarazione di nullità – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Uso effettivo del marchio anteriore – Prove – Ricorso incidentale – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»
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1. |
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Opposizione – Esame limitato ai motivi dedotti – Considerazione dei fatti notori (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punto 33) |
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2. |
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, §§ 3 e 4] (v. punti 43, 52‑54, 64) |
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3. |
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, comma 2, a)] (v. punti 44, 45) |
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4. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 80, 100) |
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5. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 81, 94) |
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6. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 82, 84) |
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7. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo CAMOMILLA e marchio figurativo CAMOMILLA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b) e 53, § 1, a)] (v. punti 85, 86, 93, 97‑99, 101‑105, 114, 117, 121) |
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8. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 87, 88) |
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 21 novembre 2016 (procedimento R 2250/2015‑5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la CMT e la Camomilla.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il ricorso incidentale è respinto. |
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3) |
La Camomilla Srl e la CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT) sopporteranno, ciascuna, oltre alle proprie spese, metà delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |