SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

14 dicembre 2017 ( *1 )

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2015 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 10 con decorrenza 1o luglio 2015 – Trasferimento interistituzionale – Sistema prorata temporis – Scrutinio per merito comparativo – Articolo 45 dello Statuto – Responsabilità»

Nella causa T‑21/17,

RL, funzionario del Parlamento europeo, rappresentato da C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata da J. Inghelram e V. Hanley-Emilsson, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, ad ottenere l’annullamento della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 maggio 2016 con cui veniva negata la promozione del ricorrente al 1o luglio 2015 e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del preteso danno subito da quest’ultimo,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, K. Kowalik‑Bańczyk e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1

L’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:

«La promozione è conferita con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina tenuto conto dell’articolo 6, paragrafo 2. Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore. La promozione comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 28, lettera f) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.

(…)».

2

In forza delle istruzioni relative alla promozione, allegate alla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 ottobre 2005, relativa alle promozioni (in prosieguo: le «istruzioni relative alla promozione»), per essere presi in considerazione ai fini di una promozione, i funzionari devono normalmente disporre di un numero di punti di promozione almeno pari ad una soglia di riferimento (punto 3).

3

Il punto 4 delle istruzioni relative alla promozione precisava che i funzionari, per ciascun anno trascorso nel grado considerato, acquisiscono punti di promozione entro una forcella da 0 a 3. La mancata attribuzione di punti indica una carriera momentaneamente bloccata, l’attribuzione di 1 punto indica una carriera lenta, l’attribuzione di 2 punti indica una carriera normale e l’attribuzione di 3 punti indica una carriera rapida.

4

Sempre secondo le istruzioni relative alla promozione, i punti di promozione sono attribuiti ogni anno, dal direttore della direzione cui appartiene il funzionario, sulla base dei meriti di quest’ultimo e principalmente del suo rapporto informativo (punto 5), e il direttore redige annualmente, per ciascun grado, l’elenco dei funzionari della sua direzione che hanno raggiunto la soglia di riferimento (punto 7).

5

Infine, il punto 8 delle istruzioni relative alla promozione prevede che gli elenchi sono pubblicati e trasmessi al comitato paritetico di promozione, il quale procede, per ciascun grado, all’esame comparativo dei meriti di tutti i funzionari promuovibili, tenendo conto dei punti di promozione ottenuti e verificando la loro coerenza con i rapporti informativi. Al termine dei suoi lavori, il comitato compila, per ciascun grado, l’elenco dei funzionari proposti per la promozione, indicando un ordine di precedenza. Tale elenco viene trasmesso con decisione all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»).

6

Come regola generale, nel sistema di promozione della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame del numero di punti ottenuti avveniva sulla base della situazione degli interessati al 1o gennaio dell’anno. Tuttavia, negli esercizi di promozione 2006, 2007 e 2008, a favore dei funzionari assunti a partire dal 1o maggio 2004 in taluni gradi, è stato introdotto un provvedimento speciale in forza del quale il cumulo dei punti era esaminato non solo al 1o gennaio dell’anno, ma anche il primo giorno di ciascun mese nel corso dell’anno (in prosieguo: il «provvedimento prorata temporis»).

7

L’ambito di applicazione del provvedimento prorata temporis è stato esteso ad altri gradi nel 2009. Più precisamente, ai sensi del punto 6 delle conclusioni della procedura di concertazione tra l’amministrazione della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’European Public Service Union (Unione per il servizio pubblico europeo) in ordine al sistema di promozione in vigore presso la Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 ottobre 2009, il numero di punti da prendere in considerazione ai fini della promozione in forza del provvedimento prorata temporis viene ottenuto «addizionando (…) il cumulo di punti al 31 dicembre dell’anno N-1 [e,] al 1o di ciascun mese dell’anno N, un dodicesimo di due punti o, nel caso in cui il funzionario abbia ottenuto meno di due punti per l’anno N-1, un dodicesimo del numero di punti effettivamente accordati».

8

A partire dall’esercizio di promozione 2015 il beneficio del provvedimento prorata temporis è stato esteso a tutte le promozioni sino ai gradi AST 8 e AD 11 inclusi e indipendentemente dalla data di assunzione dei funzionari interessati (punto 1 delle conclusioni della procedura di concertazione tra l’amministrazione della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’European Public Service Union – Corte di giustizia in ordine al funzionamento del sistema di promozione del 22 luglio 2015).

Fatti

9

Il ricorrente, RL, entrava in servizio presso la Corte di giustizia dell’Unione europea il 1o ottobre 2004 in qualità di agente temporaneo. Egli veniva nominato funzionario il 1o marzo 2006.

10

Il 16 marzo 2015 il ricorrente veniva trasferito al Parlamento europeo venendo inquadrato nel grado AD 9, secondo scatto, al momento di tale trasferimento.

11

Con decisione dell’8 luglio 2015 l’APN fissava in 8 punti la soglia di riferimento applicabile ai funzionari di grado AD 9 ai fini di una promozione al grado AD 10 per l’esercizio di promozione 2015.

12

A seguito della sua domanda, il ricorrente veniva informato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il 7 dicembre 2015, di non aver ottenuto alcun punto di promozione per l’anno 2014.

13

Con lettera dell’11 dicembre 2015 il ricorrente contestava la decisione di non attribuirgli alcun punto di promozione per l’anno 2014 e chiedeva l’attribuzione di 2,5-3 punti per lo stesso anno. Il 10 febbraio 2016, egli presentava inoltre un reclamo contro la decisione di non concedergli alcun punto di promozione per l’anno 2014 nonché contro quella di non promuoverlo per l’esercizio 2015.

14

Con decisione del 4 marzo 2016 il cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua qualità di APN, conformemente al parere del comitato di promozione, attribuiva 2,5 punti di promozione al ricorrente per l’anno 2014.

15

Con un messaggio di posta elettronica del 15 marzo 2016 il ricorrente chiedeva il riesame della decisione di diniego di promuoverlo alla luce dell’attribuzione di tali punti di promozione.

16

Con parere del 7 aprile 2016 il comitato di promozione raccomandava all’APN di confermare la sua decisione di non promuovere il ricorrente in quanto l’interessato, tenuto conto di tali nuovi punti di promozione e di quelli derivanti dal provvedimento prorata temporis, raggiungeva la soglia di riferimento per figurare nell’elenco dei funzionari promuovibili, soglia fissata in 8 punti, solo il 1o luglio 2015, data posteriore a quella del suo trasferimento al Parlamento, avvenuto il 16 marzo 2015.

17

Con decisione dell’11 maggio 2016, comunicata al ricorrente il 20 maggio 2016, l’APN decideva di non promuovere quest’ultimo per l’esercizio 2015 per i motivi espressi nel parere del comitato di promozione allegato alla decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

18

Il 13 luglio 2016 il comitato della Corte di giustizia dell’Unione europea incaricato per i reclami, d’altro canto, decideva che non vi era più luogo a statuire sul reclamo del ricorrente del 10 febbraio 2016, in quanto tale reclamo era divenuto senza oggetto a seguito dell’attribuzione al ricorrente di punti di promozione per l’anno 2014 e dalla decisione impugnata, che gli aveva nuovamente negato la promozione malgrado l’attribuzione di tali punti.

19

Il 22 luglio 2016 il ricorrente presentava, contro la decisione impugnata, un reclamo che veniva respinto il 6 ottobre 2016 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). La decisione di rigetto del reclamo veniva notificata lo stesso giorno all’interessato.

20

Con decisione del Parlamento del 25 ottobre 2016 il ricorrente veniva retroattivamente promosso al grado AD 10, primo scatto, con decorrenza 1o gennaio 2016.

Procedimento e conclusioni delle parti

21

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 gennaio 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

22

Investito di una domanda presentata dal ricorrente sul fondamento dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha omesso il nominativo di tale parte nonché altri dati riguardanti la stessa nella versione pubblica della presente sentenza.

23

Poiché le parti non hanno chiesto che si tenesse un’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale (Nona Sezione), ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza fase orale.

24

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del suo reclamo;

condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea a risarcirlo del danno materiale subito;

condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese.

25

La Corte di giustizia dell’Unione europea conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla domanda di annullamento

26

Occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto, qualora tale decisione sia priva di contenuto autonomo, di sottoporre al giudizio del Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43). Dato che la decisione di rigetto del reclamo è, nella fattispecie, priva di contenuto autonomo poiché si limita a confermare, in sostanza, la decisione impugnata, il ricorso va considerato come diretto contro la decisione impugnata.

27

Il ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua domanda di annullamento. Il primo è relativo alla violazione dell’articolo 45 dello Statuto e il secondo alla violazione del principio di parità di trattamento nonché del principio dell’unicità della funzione pubblica europea.

Sul motivo relativo alla violazione dell’articolo 45 dello Statuto

28

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’articolo 45 dello Statuto, quale interpretato dalla giurisprudenza e attuato dalle norme interne in materia di promozione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

29

Il ricorrente fa valere che da tale giurisprudenza e da tali norme interne risulta che, quando un funzionario è promuovibile nel corso dell’anno durante il quale è trasferito da un’istituzione ad un’altra, l’APN competente è quella dell’istituzione d’origine e il sistema di promozione applicabile è quello adottato da tale istituzione, e ciò anche qualora il funzionario sia stato trasferito in un’altra istituzione prima della data di decorrenza della sua eventuale promozione. Ne conseguirebbe, nella fattispecie, che il ricorrente avrebbe raggiunto la soglia di promozione il 1o luglio 2015 e che avrebbe dovuto essere promosso a partire da tale data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, malgrado il suo trasferimento al Parlamento il 16 marzo 2015.

30

Il ricorrente aggiunge che prendere in considerazione i punti di promozione fittiziamente accumulati al di là del 16 marzo 2015 non significa mettere a confronto i suoi meriti con quelli dei suoi nuovi colleghi del Parlamento, operazione per la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea sarebbe incompetente. Infatti, il sistema di promozione istituito in seno alla Corte di giustizia dell’Unione europea, fondato sul provvedimento prorata temporis, consentirebbe la presa in considerazione di punti di promozione accumulati nel corso dell’esercizio di promozione, che sarebbero concessi sulla base esclusiva dei punti di promozione già concessi nel corso dell’esercizio precedente all’esercizio di promozione nel corso del quale il ricorrente era funzionario della Corte di giustizia dell’Unione europea, di modo che i suoi meriti sarebbero stati messi a confronto con quelli di altri funzionari della stessa istituzione.

31

La Corte di giustizia dell’Unione europea sottolinea, in via preliminare, che il ricorrente non contesta la legittimità del sistema di promozione applicato nella fattispecie alla luce dell’articolo 45 dello Statuto. Essa ricorda altresì che lo Statuto non conferisce un diritto alla promozione, neppure ai funzionari che soddisfano tutte le condizioni per poter essere promossi. La Corte di giustizia dell’Unione europea aggiunge che esigere dall’APN che conceda punti di promozione al funzionario trasferito dopo la data del suo trasferimento equivale ad esigere da tale APN che essa continui a procedere ad uno scrutinio per merito comparativo al di là della data di trasferimento, il che non sarebbe conforme né alle sue norme interne di promozione, né alla giurisprudenza. Essa precisa, nella controreplica, che il provvedimento prorata temporis costituisce una fictio iuris in base alla quale i meriti accumulati nel corso del solo esercizio di promozione sono tradotti in punti di promozione presi in considerazione nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo effettuato nel corso dello stesso esercizio. La Corte di giustizia dell’Unione europea ritiene infine irricevibile l’argomento, addotto per la prima volta nella replica, secondo cui nessun punto di merito sarebbe stato attribuito al ricorrente per il periodo 1o gennaio‑16 marzo 2015.

32

Si deve rilevare, in via preliminare, che le parti concordano circa l’istituzione competente a decidere sulla promozione del ricorrente per l’esercizio di promozione 2015, e cioè, nella fattispecie, la Corte di giustizia dell’Unione europea, istituzione di origine del ricorrente.

33

Risulta infatti da una giurisprudenza costante che, conformemente alle prescrizioni dell’articolo 45 dello Statuto, quando un funzionario è promuovibile nel corso dell’anno durante il quale è trasferito da un’istituzione a un’altra, l’APN competente per decidere sulla sua promozione è quella dell’istituzione di origine (sentenza del 28 giugno 2011, Mora Carrasco e a./Parlamento, F‑128/10, EU:F:2011:96, punto 39; ordinanze del 5 luglio 2011, Alari/Parlamento, F‑38/11, EU:F:2011:103, punto 31, e del 12 dicembre 2013, Debaty/Consiglio, F‑47/13, EU:F:2013:215, punto 22).

34

Le parti concordano altresì sul fatto che il sistema di promozione che la Corte di giustizia dell’Unione europea deve applicare è il proprio sistema di promozione, quale fissato da varie disposizioni interne ricordate ai precedenti punti da 2 a 8 e la cui legittimità non viene peraltro contestata dal ricorrente.

35

Infatti, occorre considerare che l’applicazione, da parte dell’istituzione d’origine interessata, del proprio sistema di promozione discende necessariamente dalla competenza dell’APN dell’istituzione d’origine a decidere sulla promozione di un funzionario nel corso dell’anno durante il quale è trasferito e dal fondamento di tale competenza che è la necessaria comparazione dei meriti tra funzionari colleghi della stessa istituzione al momento di tale comparazione (v., in questo senso, sentenza del 28 giugno 2011, Mora Carrasco e a./Parlamento, F‑128/10, EU:F:2011:96, punto 35, e ordinanza del 5 luglio 2011, Alari/Parlamento, F‑38/11, EU:F:2011:103, punto 27). Si può d’altro canto rilevare che l’applicazione del sistema di promozione dell’istituzione di origine è stata anche ammessa di comune accordo dal collegio dei capi amministrazione nelle sue conclusioni del 30 novembre 2011. Risulta infatti dalle dette conclusioni, senza che occorra pronunciarsi nella fattispecie sulla loro efficacia vincolante, discussa tra le parti, che «la data di decorrenza della promozione è quella derivante dal sistema di promozione dell’istituzione di origine», il che implica che tale data debba essere determinata in applicazione del detto sistema.

36

Le parti divergono invece sull’applicazione al caso di specie del sistema di promozione della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, su quella del provvedimento prorata temporis.

37

Occorre rilevare al riguardo, in primo luogo, che risulta dalla giurisprudenza relativa alla promozione in caso di trasferimento interistituzionale che è necessario mettere a confronto i meriti dei funzionari trasferiti con quelli dei funzionari che erano ancora loro colleghi durante l’anno precedente al loro trasferimento. Infatti, per decidere se un funzionario debba essere promosso con effetto retroattivo al 1o gennaio dell’anno N, l’APN può, in pratica, procedere solo ad un esame comparativo dei meriti trascorsi dei funzionari, in particolare nel corso dell’anno N-1, e alla luce dei rapporti informativi sulle prestazioni di tali funzionari nel corso degli anni N-1 e precedenti (sentenza del 28 giugno 2011, Mora Carrasco e a./Parlamento, F‑128/10, EU:F:2011:96, punto 35; ordinanze del 5 luglio 2011, Alari/Parlamento, F‑38/11, EU:F:2011:103, punto 27, e del 12 dicembre 2013, Debaty/Consiglio, F‑47/13, EU:F:2013:215, punto 23).

38

Da tale giurisprudenza discende altresì che la promozione è decisa con effetto retroattivo, come decorrente da una data in cui il funzionario interessato dipendeva dall’istituzione competente a decidere sulla sua promozione. Infatti, dato che la concessione di una promozione presuppone la disponibilità di un posto di bilancio vacante corrispondente al grado di cui trattasi e che ciascuna istituzione fissa in maniera autonoma il numero dei posti al suo interno, in forza dell’articolo 6 dello Statuto, e correlativamente l’elenco dei posti vacanti (v., in questo senso, sentenza del 28 giugno 2011, Mora Carrasco e a./Parlamento, F‑128/10, EU:F:2011:96, punto 37), l’istituzione competente a decidere sulla promozione può promuovere il funzionario interessato solo ad una data in cui essa è in grado di assegnarlo ad un posto vacante al suo interno vale a dire nel corso del periodo durante il quale tale funzionario dipende dalla detta istituzione.

39

Occorre sottolineare, in secondo luogo, che, contrariamente ai sistemi di promozione controversi nelle cause che hanno originato tale giurisprudenza, il sistema di promozione della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede, in forza del provvedimento prorata temporis, che una promozione sia possibile non soltanto al 1o gennaio, ma anche al primo giorno di qualsiasi mese tra i mesi seguenti dell’anno N e che, ai fini della promozione durante l’anno N, vengono presi in considerazione i punti attribuiti per l’anno N-1 così come quelli ottenuti per l’anno N.

40

Si deve tuttavia considerare che i punti concessi nel corso dell’anno N, rientrino essi in un esame comparativo dei meriti per l’anno N, come sostiene la Corte di giustizia dell’Unione europea, ovvero derivino da una mera estrapolazione fittizia della comparazione dei meriti effettuata per l’anno N-1, come sostiene il ricorrente, possono essere concessi solo finché il funzionario interessato dipende dall’istituzione competente per la valutazione comparativa dei meriti e, pertanto, a decidere sulla promozione. Infatti, dal momento che l’attribuzione di tali punti rientra, al pari dei successivi interventi del comitato paritetico di promozione e dell’APN, nella procedura di promozione dell’anno N (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2016, Kotula/Commissione, F‑118/15, EU:F:2016:138, punto 55 e giurisprudenza citata), al fine di determinare la data di promozione del funzionario interessato, tali punti possono essere concessi solo sino alla data in cui l’istituzione è competente a confrontare i meriti del ricorrente con quelli dei suoi colleghi della detta istituzione e può promuoverlo, vale a dire, nella fattispecie, la data del trasferimento del ricorrente al Parlamento.

41

Nella presente controversia, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha, pertanto, giustamente negato l’attribuzione di punti al ricorrente per l’esercizio di promozione 2015 dopo il 16 marzo 2015, data del trasferimento dell’interessato al Parlamento.

42

Così facendo, la Corte di giustizia dell’Unione europea non ha trascurato uno degli obiettivi perseguiti dal provvedimento prorata temporis, sottolineato dal ricorrente e consistente nel garantire una maggiore parità di trattamento tra funzionari riducendo l’effetto aleatorio della data di raggiungimento della soglia di promozione. Infatti, il trattamento paritetico di cui trattasi riguarda i funzionari che raggiungono la soglia di promozione al 1o gennaio dell’anno di promozione e quelli della stessa istituzione che la raggiungono successivamente, e non i funzionari che rimangono nella loro istituzione e quelli trasferiti.

43

D’altro canto, l’applicazione nella fattispecie del provvedimento prorata temporis da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea è confortata dall’ordinanza del 12 dicembre 2013, Debaty/Consiglio (F‑47/13, EU:F:2013:215). Vero è che, come sottolinea con ragione il ricorrente, l’intervento del suo trasferimento nel corso dell’esercizio di promozione distingue la sua situazione da quella della parte ricorrente nella causa in cui è stata emanata l’ordinanza del 12 dicembre 2013, Debaty/Consiglio (F‑47/13, EU:F:2013:215). Infatti, in tale causa, la parte ricorrente era stata trasferita in un’altra istituzione nel 2011, prima dell’inizio dell’anno 2012, per il quale essa avrebbe potuto aspirare ad una promozione. Tuttavia, contrariamente a quanto fa valere il ricorrente, le considerazioni contenute in tale ordinanza non sono prive di pertinenza nel presente caso di specie, dato che il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea vi ha considerato in sostanza, così come la Corte di giustizia dell’Unione europea nella decisione impugnata, che la data del trasferimento determinava l’istituzione competente a decidere sulla promozione, ma anche e correlativamente i funzionari rispetto ai quali il funzionario interessato da una promozione doveva essere messo a confronto nonché la data in cui una promozione poteva intervenire, vale a dire una data in cui il funzionario dipendesse dall’istituzione competente (ordinanza del 12 dicembre 2013, Debaty/Consiglio, F‑47/13, EU:F:2013:215, punti 2324).

44

Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo dev’essere respinto, senza che occorra pronunciarsi sulla censura da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea della ricevibilità dell’argomento, addotto per la prima volta nella replica, secondo il quale non sarebbe stato attribuito alcun punto al ricorrente per il periodo tra il 1o gennaio e il 16 marzo 2015. Infatti, dato che dall’esame del primo motivo risulta che la Corte di giustizia dell’Unione europea non era tenuta a concedere punti al ricorrente dopo il 16 marzo 2015, i punti concessi per il periodo tra il 1o gennaio e il 16 marzo 2015 non gli avrebbero consentito di raggiungere la soglia di promozione, di modo che tale argomento deve in ogni caso essere respinto in quanto inconferente.

Sul motivo relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento e dell’unicità della funzione pubblica europea

45

Il ricorrente fa valere, in primo luogo, che, negandogli la promozione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha, in realtà, sospeso la sua partecipazione all’esercizio di promozione 2015 a seguito del suo trasferimento al Parlamento pregiudicando così il principio dell’unicità della funzione pubblica europea e la sua attitudine a far carriera. In secondo luogo, egli asserisce che tale diniego di promozione viola anche il principio di parità di trattamento, dato che, per il solo fatto di tale trasferimento, egli sarebbe stato trattato in maniera diversa dai suoi colleghi, che pure si trovavano in una situazione identica alla sua durante l’anno precedente al suo trasferimento.

46

La Corte di giustizia dell’Unione europea ribatte innanzitutto che il principio dell’unicità della funzione pubblica europea non implica che le istituzioni debbano usare allo stesso modo il loro potere discrezionale e che esso non potrebbe avere la conseguenza di obbligare un’istituzione a adottare decisioni in materia di promozione contrastanti con l’articolo 45 dello Statuto. In secondo luogo, essa sottolinea che poiché l’obbligo di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo previsto dall’articolo 45 dello Statuto è un’espressione del principio di parità di trattamento, il rigetto del motivo relativo alla violazione dell’articolo 45 dello Statuto dovrebbe condurre a respingere la censura con cui viene contestata l’inosservanza del principio di parità di trattamento. Essa aggiunge che, anche se la situazione del ricorrente, nel 2014, fosse stata la stessa dei suoi colleghi dell’istituzione, essa presenterebbe una differenza essenziale nel 2015 a seguito del suo trasferimento al Parlamento.

47

Si deve ricordare, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punto 40, e del 9 febbraio 1994, Lacruz Bassols/Corte di giustizia, T‑109/92, EU:T:1994:16, punto 87).

48

Sempre secondo una giurisprudenza costante, lo scrutinio per merito comparativo previsto dall’articolo 45 dello Statuto è espressione del principio di parità di trattamento (v. ordinanza dell’8 ottobre 2015, Nieminen/Consiglio, T‑464/14 P, EU:T:2015:787, punto 38 e giurisprudenza citata).

49

Nella fattispecie, si deve ritenere che tale principio non sia stato violato, tenuto conto della differenza, nel 2015, tra la situazione del ricorrente e quella degli altri funzionari della Corte di giustizia dell’Unione europea soggetti all’esame comparativo preliminare alla promozione. Infatti, a differenza di tali altri funzionari, il ricorrente è stato trasferito in un’altra istituzione nel corso dell’esercizio di promozione interessato. Pertanto, il periodo preso in considerazione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai fini dello scrutinio per merito comparativo del ricorrente e dei suoi colleghi della stessa istituzione e ai fini dell’attribuzione dei punti di promozione poteva essere soltanto limitato, nel 2015, dal 1o gennaio al 15 marzo 2015. È quindi indifferente che, come sostiene il ricorrente, quest’ultimo sia stato in una situazione identica a quella dei suoi colleghi anch’essi funzionari della Corte di giustizia dell’Unione europea nel 2014, e ciò tanto più in quanto il ricorrente non sostiene in nessun modo di aver subito una discriminazione nell’attribuzione dei punti di promozione per l’anno 2014. Si può aggiungere, in risposta all’asserito rischio di arbitrio nella determinazione della data di trasferimento da parte delle istituzioni e di sviamento di potere, che tale rischio non è in alcun modo suffragato e che, in ogni caso, esso è ampiamente limitato tanto dal provvedimento prorata temporis quanto dal fatto che l’iniziativa del trasferimento spetta al funzionario e che un comune accordo delle due istituzioni interessate è necessario per determinare la data di trasferimento.

50

Da tale disparità di trattamento fondata sul trasferimento interistituzionale non risulta neppure una lesione del principio di unicità della funzione pubblica europea.

51

Occorre infatti ricordare, in secondo luogo, che certo, in base ad una giurisprudenza costante, secondo il principio di unicità della funzione pubblica, sancito dall’articolo 9, paragrafo 3, del Trattato di Amsterdam, tutti i funzionari sono soggetti ad uno Statuto unico e quindi alle stesse disposizioni (v., in questo senso, ordinanza dell’11 ottobre 2012, Cervelli/Commissione, T‑622/11 P, EU:T:2012:538, punto 25 e giurisprudenza citata). Tuttavia, facendo valere, nella fattispecie, che il suo trasferimento interistituzionale avrebbe condotto alla sospensione della sua partecipazione all’esercizio di promozione 2015 in violazione di tale principio di unicità, il ricorrente non contesta alla Corte di giustizia dell’Unione europea il fatto di applicare norme diverse da quelle del Parlamento, né a fortiori l’adozione da parte di tali due istituzioni di norme interne diverse in materia di promozione. Egli le contesta invece il fatto di non aver pienamente applicato le sue stesse norme e, in particolare, il provvedimento prorata temporis, come se egli fosse rimasto funzionario di tale istituzione. Con il suo ragionamento, il ricorrente non contesta pertanto alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inosservanza del principio di unicità della funzione pubblica europea, di modo che la censura fondata sul mancato rispetto di tale principio non può essere accolta.

52

Si può aggiungere che ciò varrebbe anche se tale ragionamento dovesse essere interpretato nel senso che venga contestato alla Corte di giustizia dell’Unione europea il fatto di aver penalizzato l’interessato a seguito del suo trasferimento al Parlamento.

53

Infatti, vero è che risulta dalla giurisprudenza che le istituzioni sono tenute ad accertarsi, da un lato, che la mobilità non pregiudichi lo svolgimento della carriera dei funzionari che ne formano oggetto e, dall’altro, che i funzionari trasferiti non siano stati penalizzati nell’ambito dell’esercizio di promozione (v., in questo senso, sentenze del 3 ottobre 2000, Cubero Vermurie/Commissione, T‑187/98, EU:T:2000:225, punti 6869, e del 18 settembre 2013, Scheidemann/Commissione, F‑76/12, EU:F:2013:132, punto 29). Analogamente, può essere constatato che il ricorrente avrebbe raggiunto la soglia di promozione il 1o luglio 2015, il che gli avrebbe consentito di figurare nell’elenco dei funzionari promuovibili, se fosse rimasto funzionario della Corte di giustizia dell’Unione europea e che egli è stato promosso al grado AD 10 dal Parlamento solo a partire dal 1o gennaio 2016.

54

Tuttavia, da una parte, il giudice dell’Unione ha sottolineato in varie sentenze l’importanza dell’autonomia di ciascuna istituzione in qualità di datore di lavoro, respingendo argomenti fondati sull’unicità della funzione pubblica dell’Unione europea. Ne discende che un funzionario trasferito in una istituzione non può reclamare l’applicazione delle stesse norme di promozione, più favorevoli, applicate dalla sua istituzione di origine al fine di sostenere di essere stato penalizzato nella sua promozione a seguito della sua mobilità (v., in questo senso, sentenza del 5 luglio 2011, V/Parlamento, F‑46/09, EU:F:2011:101, punto 135 e giurisprudenza citata).

55

Dall’altra parte e in ogni caso, risulta da una giurisprudenza parimenti costante che lo Statuto non conferisce alcun diritto ad una promozione, neppure ai funzionari che presentano tutte le condizioni per poter essere promossi, tra le quali quella di aver raggiunto una soglia di promozione (v. sentenza del 31 maggio 2005, Dionyssopoulou/Consiglio, T‑284/02, EU:T:2005:188, punto 19 e giurisprudenza citata; v., in questo senso, sentenza del 14 luglio 2011, Praskevicius/Parlamento, F‑81/10, EU:F:2011:120, punto 51). Infatti, l’attribuzione di punti di promozione non fissa definitivamente la posizione dell’istituzione al termine di una procedura di promozione, dato che l’APN conserva il suo potere discrezionale e non è vincolata dai punti di promozione attribuiti dai direttori o dai capi servizio, né dalla soglia di riferimento, né dal comitato paritetico di promozione (v., per quanto riguarda il sistema di promozione della Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza dell’11 dicembre 2003, Breton/Corte di giustizia, T‑323/02, EU:T:2003:340, punti 4850). Non può pertanto dedursi dal fatto che il ricorrente avrebbe raggiunto la soglia di promozione il 1o luglio 2015 restando funzionario della Corte di giustizia dell’Unione europea, che lo stesso avrebbe necessariamente avuto diritto ad una promozione a tale data. Così, non potrebbe neppure esserne dedotto un ritardo nella promozione e, pertanto, una penalizzazione del ricorrente a seguito della sua mobilità. Il secondo motivo deve quindi essere disatteso.

56

Ne consegue che la domanda di annullamento dev’essere respinta.

Sulla domanda di risarcimento danni

57

Il ricorrente chiede di essere risarcito del preteso danno materiale da lui subito a seguito degli illeciti fatti valere in base ai due motivi dedotti a sostegno della sua domanda di annullamento. Egli precisa che il danno materiale subito corrisponderebbe principalmente alla differenza tra, da una parte, la retribuzione da lui percepita tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2015 se fosse stato nominato al grado AD 10 il 1o luglio 2015 e, dall’altra, quella da lui effettivamente percepita tra il 1o luglio 2015 e il 1o gennaio 2016, data della sua nomina effettiva al grado AD 10. Egli sostiene, inoltre, che tale danno da lui subito sarebbe stato indubbiamente causato dal comportamento illecito di cui sopra della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il ricorrente aggiunge, nella replica, che si dovrà tenere conto della retroattività della sua promozione al 1o luglio 2015 al fine di fissare la data del suo passaggio allo scatto 2 del grado AD 10.

58

La Corte di giustizia dell’Unione europea considera che la domanda risarcitoria del ricorrente va respinta. In primo luogo, il ricorrente non preciserebbe la portata della sua domanda, ma si limiterebbe ad una descrizione delle pretese conseguenze da trarre da un’eventuale sentenza di annullamento. In secondo luogo, la domanda diretta al risarcimento di un danno dovrebbe essere respinta qualora presenti, come nel caso di specie, uno stretto collegamento con la domanda di annullamento a sua volta respinta perché infondata. In terzo luogo, il danno asserito non sarebbe certo, dato che la corresponsione delle retribuzioni considerate nella domanda di risarcimento danni del ricorrente dipenderebbe in realtà dalle conseguenze da trarre, da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, da un’eventuale sentenza di annullamento.

59

Occorre ricordare che, nell’ambito di una domanda di risarcimento danni formulata da un funzionario o da un agente, la responsabilità extracontrattuale per comportamento illecito di un’istituzione è subordinata alla presenza di un complesso di condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento ad essa contestato, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso causale tra il comportamento asserito ed il danno lamentato. Qualora non ricorra una di tali condizioni, il ricorso dev’essere respinto nel suo complesso senza che sia necessario esaminare le altre condizioni della responsabilità extracontrattuale (sentenze del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 42, e del 17 maggio 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non pubblicata, EU:T:2017:344, punto 97).

60

Orbene, si deve rilevare, sulla scia della Corte di giustizia dell’Unione europea, che la domanda risarcitoria è fondata sui soli illeciti che deriverebbero dalla fondatezza dei due motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento. Poiché tali motivi sono stati disattesi, la condizione relativa all’illegittimità del comportamento contestato non è soddisfatta, di modo che la domanda di risarcimento danni dev’essere respinta. Essa dovrebbe esserlo, in ogni caso, in quanto prematura, e ciò quand’anche la condizione relativa all’illegittimità fosse nella fattispecie soddisfatta, dato che un annullamento della decisione impugnata in conseguenza di tale illegittimità non implicherebbe il diritto del ricorrente ad essere promosso (v., in questo senso, ordinanza del 3 maggio 2017, De Nicola/BEI, T‑71/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:307, punto 24 e giurisprudenza citata; v. altresì il precedente punto 55).

61

Ne consegue che il presente ricorso dev’essere respinto nel suo complesso.

Sulle spese

62

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

RL è condannato alle spese.

 

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2017.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.