Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 marzo 2018 – Equivalenza Manufactory / EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

(causa T‑6/17)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BLACK LABEL BY EQUIVALENZA – Marchio internazionale figurativo anteriore LABELL – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 15, 16)

2. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Somiglianza tra i marchi di cui trattasi–Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 19‑22, 47, 48)

3. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Marchi figurativi BLACK LABEL BY EQUIVALENZA e LABELL

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 51‑57)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 ottobre 2016 (caso R 690/2016‑2), riguardante un procedimento di opposizione tra la ITM Entreprises e la Equivalenza Manufactory.

Dispositivo

1) 

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 ottobre 2016 (caso R 690/2016‑2) è annullata.

2) 

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Equivalenza Manufactury, SL nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.