9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/53


Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

(Causa T-746/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Ritiro della domanda di decadenza - Non luogo a statuire - Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale - Spese giudiziarie evitabili - Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale»)

(2019/C 413/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, M. Alber e A. Schönfleisch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e D. Walicka, poi E. Markakis, A. Söder e H. O’Neill)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Petersenn, avvocato, e I. Fowler, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2017 (procedimento R 2236/2016-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Beats Electronics e la TrekStor.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi.

2)

La TrekStor Ltd e la Beats Electronics LLC sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La TrekStor e la Beats Electronics sono condannate a pagare al Tribunale, ciascuna, la somma di 2 500 euro ai sensi dell’articolo 139, lettera a), del suo regolamento di procedura.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.