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21.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/14 |
Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Scania e a. / Commissione
(Causa T-799/17) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dei costruttori di autocarri - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Accordi e pratiche concordate sui prezzi di vendita degli autocarri, sulle tempistiche relative all’introduzione delle tecnologie a basse emissioni e sul trasferimento ai clienti dei costi relativi a tali tecnologie - Procedimento “ibrido” scaglionato nel tempo - Presunzione d’innocenza - Principio di imparzialità - Carta dei diritti fondamentali - Infrazione unica e continuata - Restrizione della concorrenza per oggetto - Portata geografica dell’infrazione - Ammenda - Proporzionalità - Parità di trattamento - Competenza estesa al merito»)
(2022/C 128/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Scania AB (Södertälje, Svezia), Scania CV AB (Södertälje), Scania Deutschland GmbH (Coblenza, Germania), (rappresentanti: D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, S. Falkner e N. De Backer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley e L. Wildpanner, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 6467 final della Commissione, del 27 settembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 — Autocarri) ovvero, in subordine, alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in tale decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Scania AB, la Scania CV AB e la Scania Deutschland GmbH sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |