19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/33


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Italia / Commissione

(Causa T-718/17) (1)

(«Regime linguistico - Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti nel settore dell’edilizia - Conoscenze linguistiche - Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi tra tre lingue - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Interesse del servizio - Proporzionalità»)

(2021/C 289/48)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, D. Milanowska e L. Vernier, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: S. Jiménez García, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/342/17 (AD 6), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di ingegneri per la gestione degli edifici (compresi ingegneri ambientali e impiantisti), ed EPSO/AST/141/17 (AST 3), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva, in primo luogo, di coordinatori/tecnici edili (profilo 1), in secondo luogo, di coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettrotecnica (profilo 2) e, in terzo luogo, di assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici (profilo 3) (GU 2017, C 242 A, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/342/17 (AD 6), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di ingegneri per la gestione degli edifici (compresi ingegneri ambientali e impiantisti), ed EPSO/AST/141/17 (AST 3), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva, in primo luogo, di coordinatori/tecnici edili (profilo 1), in secondo luogo, di coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettrotecnica (profilo 2), e, in terzo luogo, di assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici (profilo 3), è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 424 dell’11.12.2017.