2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/22 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – PlasticsEurope/ECHA
(Causa T-636/17) (1)
(«REACH - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Integrazione all’iscrizione relativa alla sostanza bisfenolo A in tale elenco - Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 - Errore manifesto di valutazione - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità»)
(2019/C 406/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, É. Mullier e F. Mattioli, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, M.W. Broere, C. Buchanan e A. Hautamäki, agenti, assistiti inizialmente da S. Raes, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas, E. de Moustier e J. Traband, successivamente D. Colas, J. Traband e A.-L. Desjonquères, agenti), ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ED/30/2017 del direttore esecutivo dell’ECHA, del 6 luglio 2017, con la quale la voce esistente relativa al bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), conformemente all’articolo 59 di tale regolamento, è stata integrata nel senso che il bisfenolo A è stato identificato anche come sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per la salute umana che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), del medesimo regolamento, il tutto ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La PlasticsEurope sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth. |
3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |