18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/30


Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Abdulkarim / Consiglio

(Causa T-559/17) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))

(2019/C 103/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Veiga e I. Pouli, successivamente I. Pouli e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 139, pag. 15), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, come modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Mouhamad Wael Abdulkarim.

2)

Gli effetti delle decisioni 2017/917 e 2018/778 sono mantenuti nei confronti del sig. Abdulkarim fino allo scadere del termine per l’impugnazione o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino all’eventuale rigetto dell’impugnazione.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Abdulkarim.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.