|
18.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 103/30 |
Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Abdulkarim / Consiglio
(Causa T-559/17) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))
(2019/C 103/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Veiga e I. Pouli, successivamente I. Pouli e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 139, pag. 15), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
La decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, come modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Mouhamad Wael Abdulkarim. |
|
2) |
Gli effetti delle decisioni 2017/917 e 2018/778 sono mantenuti nei confronti del sig. Abdulkarim fino allo scadere del termine per l’impugnazione o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino all’eventuale rigetto dell’impugnazione. |
|
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Abdulkarim. |