12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 408/54 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Ghost — Corporate Management / EUIPO (Dry Zone)
(Causa T-488/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Dry Zone - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di caso fortuito o di forza maggiore - Obbligo di vigilanza e di diligenza - Legittimo affidamento»])
(2018/C 408/70)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Ghost — Corporate Management SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: S. de Barros Araújo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 giugno 2017 (procedimento R 683/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Dry Zone come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ghost — Corporate Management SA è condannata alle spese. |