23.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 338/17


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Bateni/Consiglio

(Causa T-455/17) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Competenza del Tribunale - Prescrizione - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2021/C 338/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentante: M. Schlingmann, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.P. Hix e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: C. Hödlmayr, J. Roberti di Sarsina e M. Kellerbauer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subìto in conseguenza dell’inserimento del suo nome negli elenchi contenuti, in primo luogo, nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), per effetto della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 319, pag. 71), e nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11); in secondo luogo, nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1); e, in terzo luogo, nell’allegato della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2013, L 306, pag. 18), e nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2013, L 306, pag. 3)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

2)

Il sig. Bateni si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.