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23.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/17 |
Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Bateni/Consiglio
(Causa T-455/17) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Competenza del Tribunale - Prescrizione - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2021/C 338/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentante: M. Schlingmann, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.P. Hix e M. Bishop, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: C. Hödlmayr, J. Roberti di Sarsina e M. Kellerbauer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subìto in conseguenza dell’inserimento del suo nome negli elenchi contenuti, in primo luogo, nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), per effetto della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 319, pag. 71), e nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11); in secondo luogo, nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1); e, in terzo luogo, nell’allegato della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2013, L 306, pag. 18), e nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2013, L 306, pag. 3)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. |
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2) |
Il sig. Bateni si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea si farà carico delle proprie spese. |