9.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/43 |
Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Romania/Commissione
(Causa T-391/17) (1)
(«Diritto istituzionale - Iniziativa dei cittadini europei - Protezione delle minoranze nazionali e linguistiche - Rafforzamento della diversità culturale e linguistica - Registrazione parziale - Principio di attribuzione - Assenza di manifesta mancanza di competenza legislativa della Commissione - Obbligo di motivazione - Articolo 5, paragrafo 2, TUE - Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 - Articolo 296 TFUE»)
(2019/C 413/50)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: inizialmente R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane e L. Lițu, successivamente C.-M. Florescu, E. Gane, L. Lițu e C.-R. Canțăr, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer, L. Radu Bouyon e H. Stancu, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, G. Koós e G. Tornyai, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa» (GU 2017, L 92, pag. 100).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Romania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario. |
3) |
L’Ungheria sopporterà le proprie spese. |