4.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 44/32


Sentenza del Tribunale 29 novembre 2018 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Bee Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)

(Causa T-372/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo LV POWER ENERGY DRINK - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore LV - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) - Decisioni anteriori dell’EUIPO che riconoscono la notorietà di un marchio anteriore»])

(2019/C 44/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bee-Fee Group Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentante: L. Karpierz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2017 (procedimento R 906/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Louis Vuitton Malletier e la Bee-Fee Group.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2017 (procedimento R 906/2016-4) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier.

3)

La Bee-Fee Group Ltd sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier.


(1)  GU C 256 del 7.8.2017.