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23.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 207/29 |
Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — British Airways / Commissione
(Causa T-341/17) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato del trasporto aereo di merci - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Scambio di informazioni - Competenza territoriale della Commissione - Obbligo di motivazione - Articolo 266 TFUE - Coercizione statale - Infrazione unica e continuata - Importo dell’ammenda - Valore delle vendite - Durata della partecipazione all’infrazione - Circostanze attenuanti - Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche - Competenza estesa al merito»)
(2022/C 207/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: J. Turner, R. O’Donoghue, QC, e A. Lyle-Smythe, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e A. Dawes, agenti, assistiti da A. Bates, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla soppressione o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, lettera e), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della British Airways plc alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi. |
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2) |
L’articolo 1, paragrafo 4, lettera e), della decisione C(2017) 1742 final è annullato. |
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3) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla British Airways, all’articolo 3, lettera e), della decisione C(2017) 1742 final, è fissato in EUR 84 456 000. |
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4) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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5) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla British Airways. |
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6) |
La British Airways sopporterà i due terzi delle proprie spese. |